IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in
particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, relativo alle
attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle
aree protette»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in
particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza
contingibile e urgente del sindaco;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordecies,
comma 5, il quale prevede la possibilita' che le regioni e province
autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e
degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007;
Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire
e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche
invasive;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie
alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis, della
legge n. 157/1992», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 31, del 7 febbraio 2015;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in
particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento
della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;
Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione
europea;
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante
«Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;
Visto l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992, introdotto
dall'art. 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale dispone
che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di
competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il
contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;
Visti gli statuti speciali e le relative norme di attuazione che
attribuiscono particolari condizioni di autonomia legislativa ed
amministrativa alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome;
Ritenuto di provvedere all'adozione del piano straordinario per la
gestione e il contenimento della fauna selvatica che sara' attuato e
coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano;
Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 22273
del 27 aprile 2023;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa
nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 120/CSR);
Decreta:
Articolo unico
Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento
della fauna selvatica
1. In attuazione dell'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, e'
adottato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento
della fauna selvatica di cui all'Allegato 1, che e' parte integrante
del presente decreto.
2. Le regioni attuano il Piano di cui al comma 1 secondo le
modalita' stabilite dalla legge n. 157 del 1992. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alle finalita' del Piano di cui al comma 1 ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
3. Il Piano ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. Le attivita' di attuazione del Piano sono svolte nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 giugno 2023
Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida