Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Art. 1
Assegno di inclusione
1. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di
inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla
fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso
percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e
di politica attiva del lavoro.
2. L'Assegno di inclusione e' una misura di sostegno economico e di
inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi
e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa.