IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99  -  «Istituzione  del  sistema
terziario di istruzione tecnologica  superiore»  e,  in  particolare,
l'art. 6, comma 2, l'art. 5, comma 2, e l'art. 14, comma 6; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con legge 5
marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione
del Ministero dell'istruzione  e  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  5  gennaio  2021,  n.  6,  recante
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla  legge  16  dicembre
2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 6; 
  Visto  il  regolamento  UE  2018/1046  del  18  luglio  2018,   che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE; 
  Visto il regolamento  UE  n.  2020/852  del  18  giugno  2020,  che
definisce gli obiettivi ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant  harm»),  e
la  comunicazione  della  Commissione  UE   2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza», e, in particolare, l'art. 17; 
  Visto il regolamento UE n.  2021/241  del  12  febbraio  2021,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificato
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota  LT161/21
del 14 luglio 2021; 
  Vista la Missione 4  -  Istruzione  e  ricerca  -  Componente  1  -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido  alle  Universita'  -  Riforma  1.2  «Riforma  del  sistema   di
formazione terziaria (ITS)» del PNRR; 
  Vista, in particolare, la Missione  4  -  Istruzione  e  ricerca  -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di  istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento  1.5  «Sviluppo  del
sistema  di  formazione  professionale  terziaria  (ITS)»  del  PNRR,
finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU; 
  Visto  l'accordo  Ref.  ARES(2021)7947180  del  22  dicembre  2021,
recante «Recovery and resilience facility - Operational  arrangements
between the European Commission and Italy»; 
  Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107  -  «Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e, in particolare, l'art. 1, comma
48; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e,  in  particolare,  l'art.
24; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 - «Nuove norme in materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  -  «Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011 e le  allegate  Linee  guida
per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbo
specifico dell'apprendimento; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13,  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione e  validazione  degli  apprendimenti
non formali e informali e  degli  standard  minimi  di  servizio  del
sistema  nazionale  di  certificazione  delle  competenze,  a   norma
dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; 
  Visto il decreto 5 gennaio 2021 del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Ministro   della   pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
il Ministro dello sviluppo economico, di adozione delle  linee  guida
per l'interoperativita' degli  enti  pubblici  titolari  del  sistema
nazionale di certificazione delle  competenze,  di  cui  all'art.  3,
comma 5, del sopracitato decreto legislativo  n.  13/2013,  riportate
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  n.  2017/c  189/03  del  23
maggio 2017 sul quadro europeo per le qualifiche per  l'apprendimento
permanente che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 2008/C 111/01 del 23 aprile 2008; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del
22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave  per  l'apprendimento
permanente, e, in particolare, il paragrafo 1, ove si raccomanda agli
Stati  membri  di  «sostenere  il  diritto  a  un'istruzione,  a  una
formazione e a un apprendimento permanente di qualita' e inclusivi  e
assicurare a tutti le opportunita' di sviluppare le competenze chiave
avvalendosi pienamente del quadro di riferimento europeo  "Competenze
chiave per l'apprendimento  permanente",  (...)  nonche'  di  fornire
sostegno  a  tutti  i  discenti,  compresi   quelli   in   condizioni
svantaggiate o con bisogni specifici, affinche' esprimano appieno  le
proprie potenzialita'»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  dell'8  gennaio  2018,  recante  «Istituzione  del   Quadro
nazionale delle qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del  Sistema
nazionale di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 
  Visto il decreto del 5 gennaio 2021 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro della pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito
il Ministro  dello  sviluppo  economico,  recante  «Disposizioni  per
l'adozione delle  linee  guida  per  l'interoperativita'  degli  enti
pubblici titolari  del  sistema  nazionale  di  certificazione  delle
competenze»; 
  Vista la raccomandazione del Consiglio  n.  2018/C  444/01  del  26
novembre  2018  sulla   promozione   del   riconoscimento   reciproco
automatico dei titoli dell'istruzione superiore e  dell'istruzione  e
della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi  di
studio all'estero; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico  e  digitale,  il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Vista la strategia per i  diritti  delle  persone  con  disabilita'
2021-2030 della Commissione europea; 
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  superiore   della   pubblica
istruzione, reso nell'adunanza plenaria del 4 maggio 2023; 
  Sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delle  imprese  e
del made in Italy; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,
nella seduta del 10 maggio 2023 (Repertorio Atti n. 109/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge 15
luglio 2022, n. 99, il presente decreto definisce: 
    a) i criteri e le modalita' per la costituzione delle commissioni
delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di
coloro che hanno seguito con  profitto  i  percorsi  formativi  degli
Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'art. 5, comma
1, lettere a) e b), della legge n. 99/2022; 
    b) i compensi spettanti  al  presidente  e  ai  componenti  delle
commissioni di cui alla lettera a) del presente comma; 
    c)  le  indicazioni  generali  per  la  verifica   finale   delle
competenze  acquisite  e  per  la  relativa  certificazione,  che  e'
conformata in modo  da  facilitare  la  riconoscibilita',  in  ambito
nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a  conclusione
dei medesimi percorsi formativi; 
    d) i modelli di diploma di  specializzazione  per  le  tecnologie
applicate  e  il  diploma  di  specializzazione  superiore   per   le
tecnologie  applicate,  con  riferimento  alle  figure  professionali
definite  a  livello  nazionale  allo  scopo   di   assicurare,   con
continuita', l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario
in  relazione  alle   aree   tecnologiche   considerate   strategiche
nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e  tecnologico  e
di riconversione ecologica.