Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 3 luglio 2023, ha raccolto a verbale e dato  atto
della dichiarazione resa  da dieci  cittadini  italiani,  muniti  dei
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
      «Volete voi che sia abrogata la legge 15 gennaio 1992,  n.  21;
avente ad oggetto "Legge quadro per il trasporto di persone  mediante
autoservizi pubblici  non  di  linea"  limitatamente  nelle  seguenti
parti: 
        Articolo 3, comma 1, limitatamente a «presso  la  sede  o  la
rimessa,"; 
        Articolo  3,  comma  2,  "Lo  stazionamento  dei  mezzi  deve
avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco."; 
        Articolo 3, comma 3, "La sede operativa del vettore e  almeno
una rimessa devono essere situate nel territorio del  comune  che  ha
rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di
ulteriori rimesse nel  territorio  di  altri  comuni  della  medesima
provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del comune
che ha rilasciato l'autorizzazione, previa  comunicazione  ai  comuni
predetti, salvo  diversa  intesa  raggiunta  in  sede  di  Conferenza
unificata entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto  dal
presente comma, in ragione delle specificita'  territoriali  e  delle
carenze infrastrutturali, per le  sole  regioni  Sicilia  e  Sardegna
l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida
sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere
situate la sede operativa e almeno una rimessa."; 
        Articolo  5,  comma  1,  lettera  c)  "i   criteri   per   la
determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;"; 
        Articolo  5-bis,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "la
regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o,  specificamente,
all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei
titolari di autorizzazioni rilasciate da altri  comuni,  mediante  la
preventiva   comunicazione   contenente,   con    autocertificazione,
l'osservanza e la titolarita' dei  requisiti  di  operativita'  della
presente legge e dei dati relativi al singolo  servizio  per  cui  si
inoltra la comunicazione e/o"; 
        Articolo 8,  comma  3,  "Per  poter  conseguire  e  mantenere
l'autorizzazione  per  il  servizio  di  noleggio  con  conducente e'
obbligatoria la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di
una sede, di una rimessa o di un  pontile  di  attracco  situati  nel
territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione."; 
        Articolo 11, comma 3 limitatamente alle parole: "Nel servizio
di noleggio con conducente, esercitato a  mezzo  di  autovetture,  e'
vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico  nei
comuni ove sia esercito il  servizio  di  taxi.  In  detti  comuni  i
veicoli  adibiti  a  servizio  di  noleggio  con  conducente  possono
sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della
rimessa. I comuni in cui non e' esercito  il  servizio  taxi  possono
autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di  noleggio  con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio
di taxi."; 
        Articolo 11, comma 4, limitatamente alle  parole  "presso  la
rimessa o sede, anche» e «L'inizio ed  il  termine  di  ogni  singolo
servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse
di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse."; 
        Articolo 11, comma 4-bis limitatamente a "In deroga a  quanto
previsto dal comma 4, l'inizio di un  nuovo  servizio  puo'  avvenire
senza il rientro in rimessa,  quando  sul  foglio  di  servizio  sono
registrate,  sin  dalla  partenza  dalla  rimessa   o   dal   pontile
d'attracco,  piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la  prima,  con
partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o  dell'area
metropolitana  in  cui  ricade  il  territorio  del  comune  che   ha
rilasciato l'autorizzazione."?» 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il «Comitato Referendario
2024»,   via   Mameli   3   -   31015   Conegliano   (TV),    e-mail:
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