Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici
1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti
amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita'
svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata;
b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le
seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»;
c) il comma 3-bis e' abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore
generale;» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede,
e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata
competenza e professionalita', con specifica esperienza nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei criteri di
imparzialita' e garanzia.»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, su proposta del consiglio di
amministrazione, tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita'
dell'attivita' diretta al conseguimento dei risultati e degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al
personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639((,)) e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi di cui
al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di
insediamento((; l'incarico puo' essere rinnovato)) una sola volta,
anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati
nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.».
2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione
degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla
nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuita'
amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, e' nominato, entro venti
giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto, un
commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario
((straordinario)) e' scelto tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia((,)) e assume, per
il periodo in cui e' in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di
amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del
((rispettivo)) commissario straordinario, il presidente, il vice
presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL,
in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto,
decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e
dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente
decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli
di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il
termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari
straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti
modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli
altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti
interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle
modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede,
entro quarantacinque giorni dal ((proprio)) insediamento, a proporre
al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del
direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639((,)) e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
a-bis) (abrogata);
a-ter) il consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; la deliberazione del Consiglio dei ministri e'
adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
3-bis. (abrogato).
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina
del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui
al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; propone al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali la nomina del direttore generale; approva
i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera
i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti
individuati nel regolamento interno di organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del
personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei
servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti
l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di
indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta
con particolare riferimento al processo produttivo e al
profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che
venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi
dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti
scelti tra persone di comprovata competenza e
professionalita', con specifica esperienza nonche' di
indiscussa moralita' e indipendenza, nel rispetto dei
criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo
ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio
di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e
garanzia; puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'
diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi
fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al
personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone
l'unita' operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;
esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e 48
della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' tutti gli altri
previsti dalla legislazione vigente.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica
quattro anni a decorrere dalla data di insediamento;
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche non
consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano
stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri
dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme
restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di
riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti e comunicate
ai Ministeri vigilanti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
(Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli
artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente
revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. - 1. Il direttore generale dell'INPS:
sovraintende all'organizzazione, all'attivita' e al
personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e
di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei
criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio
di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle
sedute del consiglio di amministrazione, del comitato
esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni,
fondi o casse con facolta' di iniziativa e proposta e
dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi
adottate.
2. Il direttore generale formula proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli
organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro
potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di
amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di
gestione, speciali o di vigilanza.
3. (abrogato).
4. Il trattamento economico del direttore generale e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto.
5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore
generale e' sostituito dal dirigente generale che esplica
le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni
comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione
dell'organo delegante.
6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore
generale, il presidente convoca il consiglio di
amministrazione entro il termine di trenta giorni per la
proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo
direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente
generale che esplica le funzioni di vicario.»