IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023  con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  delle  avverse  condizioni
meteorologiche che, a  partire  dal  giorno  1°  maggio  2023,  hanno
colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena,  di
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con
la quale sono stati estesi gli  effetti  dello  stato  di  emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023,
al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna,
di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di  Rimini  in  conseguenza
delle ulteriori  ed  eccezionali  avverse  condizioni  meteorologiche
verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli  articoli  7,  comma  1,
lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, lo stato di emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17  maggio  2023  nel
territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi,  di  Palazzuolo  sul
Senio e di Londa della citta' Metropolitana di Firenze; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con
la  quale  e'  stato  dichiarato,  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal 16 maggio 2023 nel territorio  dei  comuni  di  Fano,  di
Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro,  di
Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino; 
  Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,  recante  «Interventi
urgenti  per  fronteggiare   l'emergenza   provocata   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per disciplinare  il  coordinamento  delle  procedure  e
delle  attivita'  di  ricostruzione  nel  territorio  delle   regioni
Emilia-Romagna,  Toscana   e   Marche,   interessato   dagli   eventi
alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali e'
stato dichiarato lo stato di emergenza; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la  protezione  civile  e  le  politiche  del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano   il
coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione  sui
territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°  maggio  2023,
ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto  possono  applicarsi,
altresi', ad altri territori delle medesime  Regioni  Emilia-Romagna,
Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge  1°
giugno 2023, n. 61, per i quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio  2023,
del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In  caso  di  interventi  in
favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi  dell'articolo  5,
le relative misure sono  applicate  su  richiesta  degli  interessati
previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalita'
diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi  alluvionali
di cui al comma 1. 
  3. Rimangono  ferme  le  competenze  e  le  attivita'  proprie  del
Servizio nazionale della protezione civile.