IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Trotta  Francesco
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Viste le domande presentate in data 19 maggio 2022 ed  in  data  11
agosto 2022, con le quali la  societa'  Eli  Lilly  Nederland  BV  ha
chiesto l'estensione delle  indicazioni  terapeutiche  in  regime  di
rimborso del medicinale «Olumiant» (baricitinib); 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciati nella seduta del 30 settembre e 3-5 ottobre 2022  e  nella
seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 20-22 marzo 2023; 
  Vista la delibera n.  17  del  24  maggio  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  che  ha   richiesto   di   attivare   la
Commissione  consultiva  tecnico-scientifica,  al  fine  di  svolgere
ulteriori approfondimenti istruttori; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 7-9 giugno 2023; 
  Vista la delibera n.  21  del  21  giugno  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   OLUMIANT
(baricitinib): 
  «Alopecia areata 
  Baricitinib e' indicato per  il  trattamento  dell'alopecia  areata
severa nei pazienti adulti (vedere paragrafo 5.1). 
  Dermatite atopica 
  "Olumiant" e' indicato per il trattamento della  dermatite  atopica
da moderata a severa in pazienti adulti che  sono  candidati  ad  una
terapia sistemica.», 
sono rimborsate come segue. 
  Confezione: 
    «4 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C.  n.  045260104/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 694,96; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.146,96. 
  Confezione: 
    «2 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PCTFE/ALU)» 28 compresse - A.I.C.  n.  045260027/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 694,96; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.146,96. 
  Confezione: 
    «4 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse - A.I.C.  n.  045260142/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.084,88; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89. 
  Confezione: 
    «2 mg - compressa rivestita  con  film  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PE/PCTFE/ALU)» 84 compresse - A.I.C.  n.  045260066/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.084,88; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.440,89. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Clausola di salvaguardia:  al  superamento  della  soglia  di  63,4
milioni, calcolata al netto di eventuali payback e con riferimento al
periodo di vigenza dell'accordo, e' onere della  societa'  presentare
istanza di  rinegoziazione  delle  condizioni  negoziali  di  cui  al
presente accordo al fine di ricontrattare il prezzo con una ulteriore
scontistica proporzionata all'entita' dello  sforamento.  Qualora  la
societa'  non  provveda  a  presentare  tempestivamente  istanza   di
rinegoziazione, AIFA convochera' in qualsiasi momento la societa' per
la revisione dei termini dell'accordo. 
  Successive negoziazioni  riferite  al  medesimo  prodotto  dovranno
contenere condizioni migliorative per il Servizio sanitario nazionale
rispetto  a  quelle  attuali,  salvo  casi  eccezionali   debitamente
rappresentati dalla societa'. 
  E', altresi', onere  della  societa'  monitorare  il  numero  delle
confezioni vendute a carico del Servizio  sanitario  nazionale  e  il
relativo  fatturato  del  medicinale  in  oggetto  e  di  comunicarne
semestralmente il valore all'Agenzia italiana del farmaco. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: accordo integrativo della  determina  AIFA
n.  1641/2021  del  27  dicembre  2021,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio 2022.