IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                          DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, in
particolare l'art.  8  che  prevede  il  versamento  da  parte  delle
societa' cooperative di un contributo per le spese di revisione; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381; 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, in particolare l'art. 15  in
materia di vigilanza e di  contributo  per  le  spese  relative  alle
ispezioni ordinarie; 
  Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e in particolare
l'art. 1 in materia di vigilanza cooperativa; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2005,  che  all'art.  25
stabilisce  l'avvio  della  vigilanza   sulle   banche   di   credito
cooperativo al 1° gennaio 2007; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2006,  recante  modalita'
di accertamenti e di riscossione dei  contributi  dovuti  dagli  enti
cooperativi,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32   dell'8
febbraio 2007, registrato alla Corte dei conti  in  data  17  gennaio
2007; 
  Visto il decreto ministeriale  6  marzo  2013,  recante  criteri  e
modalita' di  iscrizione  delle  societa'  di  mutuo  soccorso  nella
sezione del registro delle imprese relativa alle  imprese  sociali  e
nella apposita sezione dell'albo delle societa' cooperative; 
  Visto il decreto  ministeriale  30  ottobre  2014,  in  materia  di
vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso; 
  Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico  n.  3958
del 19 dicembre 2006, in materia di recesso di  societa'  cooperative
dalle associazioni nazionali riconosciute - ai sensi degli articoli 5
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14  dicembre
1947, n. 1577, e 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 - di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; 
  Ritenuto opportuno procedere alla determinazione della  misura  del
contributo dovuto dalle societa' cooperative, dalle banche di credito
cooperative e  dalle  societa'  di  mutuo  soccorso  per  il  biennio
2023/2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Contributo delle societa' cooperative 
 
  1.  Il  contributo  dovuto  dalle  societa'  cooperative   per   lo
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  sugli  stessi   enti   e'
corrisposto, per il biennio 2023/2024, sulla  base  dei  parametri  e
nella misura indicata nella tabella a seguire: 
    
=====================================================================
|   |          |                  Parametri                         |
|   | Fasce e  +==========+========================+================+
|   | importo  |  Numero  |                        |                |
|   |          |   soci   |  Capitale sottoscritto |    Fatturato   |
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
|   |      euro|          |                        |     fino a euro|
|a) |    280,00|fino a 100|    fino a euro 5.160,00|       75.000,00|
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
|   |          |          |                        |         da euro|
|   |      euro|  da 101 a| da euro 5.160,01 a euro|75.000,01 a euro|
|b) |    680,00|       500|               40.000,00|      300.000,00|
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
|   |          |          |                        |         da euro|
|   |          |          |                        |    300.000,01 a|
|   |      euro| superiore|        superiore a euro|            euro|
|c) |  1.350,00|     a 500|               40.000,00|    1.000.000,00|
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
|   |          |          |                        |         da euro|
|   |          |          |                        |  1.000.000.01 a|
|   |      euro| superiore|        superiore a euro|            euro|
|d) |  1.730,00|     a 500|               40.000,00|    2.000.000,00|
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
|   |      euro| superiore|        superiore a euro|superiore a euro|
|e) |  2.380,00|     a 500|               40.000,00|    2.000.000,00|
+---+----------+----------+------------------------+----------------+
    
  2. Per fatturato deve intendersi il «valore  della  produzione»  di
cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile. 
  3. Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo
come riferimento il maggior  valore  tra  l'eventuale  incremento  di
valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci  B-II
(Immobilizzazioni  materiali)   e   C-I   (Rimanenze)   dello   Stato
patrimoniale, di cui all'art. 2424 del codice civile - e  la  voce  A
(Valore della produzione) del Conto economico, di cui  all'art.  2425
del codice civile. 
  4. I contributi determinati ai sensi del comma 1 sono aumentati del
50%, per le societa' cooperative assoggettabili a  revisione  annuale
ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio  1992,  n.  59;  per  le
cooperative sociali di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n.
381 la maggiorazione dei contributi determinati ai sensi del comma  1
e' esclusivamente del 30%. 
  5. L'aumento del 50% di cui  al  comma  4  si  applica  anche  alle
societa'  cooperative  iscritte  all'Albo  nazionale  delle  societa'
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel  caso  in
cui  le  stesse  abbiano  gia'  realizzato  o  avviato  un  programma
edilizio. 
  6. Come disposto dall'art. 20, comma  c)  della  legge  31  gennaio
1992. n. 59, i contributi determinati ai sensi dei  precedenti  commi
1, 4 e 5 sono maggiorati del  10%  per  le  cooperative  edilizie  di
abitazione e loro consorzi, ivi compresi  quelli  aventi  sede  nelle
regioni a statuto speciale.