IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art.  58,  che
prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento dei  programmi
nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia
per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse
pubbliche e private (di seguito, Fondo); 
  Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del quale,
con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno
di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate
che  identifica  le  tipologie   di   prodotto,   le   organizzazioni
caritatevoli beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione; 
  Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di
operazioni esenti IVA; 
  Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante
«Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di
solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del
corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli
alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di
beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti
alimentari, nei limiti del servizio prestato; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione
internazionale e l'integrazione, in data 17 dicembre 2012,  n.  18478
recante «Indirizzi, modalita' e strumenti  per  la  distribuzione  di
derrate  alimentari  agli  indigenti»,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45,  che
definisce le organizzazioni caritatevoli destinatarie  delle  derrate
alimentari da distribuire agli indigenti come  i  soggetti  (singoli,
enti caritatevoli o raggruppamenti di enti caritatevoli) riconosciuti
e iscritti all'albo dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  -
AGEA per l'applicazione del regolamento (CE) n.  1234  del  Consiglio
del 22 ottobre 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo  2020)  con
il quale e' stato adottato il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  con  il
decreto  ministeriale  n.  9361300  del  4  dicembre  2020  (Gazzetta
Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021)  sono  stati  individuati  gli
uffici dirigenziali non generali; 
  Visto il decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022  (Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022), recante disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale
il «Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  ha
assunto  la  denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre 2012, n.  18478,  che
dispone, tra  l'altro,  la  gestione  del  Fondo  da  parte  di  AGEA
attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di indirizzo  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  dando
priorita' dopo l'acquisto di derrate alimentari, secondo le modalita'
stabilite dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, alla copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e
trasformazione delle derrate alimentari e, quindi,  al  rimborso  dei
costi  dei  servizi  logistici  ed  amministrativi   prestati   dalle
organizzazioni caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione  e
la gestione amministrativa del processo  distributivo  delle  derrate
alimentari; 
  Visto il decreto allegato alla  legge  29  dicembre  2022,  n.  197
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2023  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n.  304,  del  30  dicembre
2022 - Serie generale, con il quale, alla «tabella  13»,  attribuisce
al capitolo 1526: «distribuzione di derrate alimentari  alle  persone
indigenti - fondo nazionale», una dotazione complessiva,  per  l'anno
2023, di 6.900.000 euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo
permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e
per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui
compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relative
alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate
alimentari; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 14 febbraio 2022, protocollo n. 0069876, con  il  quale
si e' provveduto ad aggiornare la lista dei componenti  del  «Tavolo»
di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 17 dicembre 2012; 
  Visto la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle  foreste  del  20  gennaio  2023,  prot.n.  29419,
registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212; 
  Considerato che la  finalita'  primaria  del  Fondo  e'  quella  di
finanziare  la  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle  persone
indigenti  e  che  l'attuale  situazione  socio-economica  necessario
provvedere al sostentamento delle classi sociali piu' deboli; 
  Considerato  il  parere  favorevole  dei  componenti  del  «Tavolo»
espresso in data 28 marzo 2023 in ordine alla proposta formulata  dal
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste,  che   tiene   conto   delle   necessita'   espresse   dalle
organizzazioni caritative, di destinare le risorse di  cui  al  Fondo
nazionale indigenti di euro 6.900.000,00  (seimilioninovecentomila/00
euro)  all'acquisto  di  un  paniere  di  prodotti,   come   definito
all'allegato 1 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Programma  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone
                      indigenti per l'anno 2023 
 
  1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate
alimentari alle persone indigenti per l'anno  2023,  a  valere  sulle
risorse del «Fondo per il finanziamento dei  programmi  nazionali  di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti»,  di  cui
all'art. 58, comma 1 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  pari
a 6.900.000 euro per l'anno 2023. Il Fondo e' istituito presso  AGEA,
Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,   conformemente   alle
modalita' previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. 
  2. Le tipologie di prodotti alimentari del programma  annuale  sono
riportate  nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per
l'acquisizione dei prodotti di cui all'allegato 1,  per  la  consegna
dei  prodotti  in  causa  alle  organizzazioni  caritative   definite
dall'art. 1, comma 4, del decreto 17 dicembre 2012. 
  4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed
amministrativi prestati dalle  organizzazioni  caritatevoli,  di  cui
all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono
ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate
alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto
alimentare.