IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli
investimenti e di sviluppo d'impresa;
Considerato che il medesimo art. 43 affida all'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -
Invitalia (nel seguito anche solo «Agenzia») le funzioni relative
alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla
ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201, n. 98, che prevede che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire le modalita' e i criteri per la concessione delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in materia
di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;
Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto 14 febbraio
2014 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con
successivo decreto, provvedera' a disciplinare le modalita' di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel comma 2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento e l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014 -
2020, e successive modificazioni e integrazioni;
Visti, in particolare:
l'art. 3, comma 1, che prevede che l'Agenzia opera sulla base
delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8,
comma 6, che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini
dello svolgimento delle attivita' istruttorie, l'ammontare delle
risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le
specifiche finalita';
l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di programma
possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per
l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al
finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto
sulla competitivita' del sistema produttivo dei territori cui le
iniziative stesse si riferiscono;
l'art. 8-bis, che prevede la possibilita' per l'Agenzia di
attuare, a determinate condizioni, interventi nel capitale di rischio
delle imprese beneficiarie;
l'art. 9-bis, che prevede la possibilita' di sottoscrivere
Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione, a
condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza
strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema
produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo
economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo
strumento dei Contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti
Accordi di sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in conformita' alle modifiche apportate ai regolamenti e alle
disposizioni dell'Unione europea in materia;
Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la sezione 3.13
recante misure di sostegno agli investimenti verso una ripresa
sostenibile, introdotta con la comunicazione della Commissione
europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 36 del 12 febbraio 2022, che ha tra l'altro disposto, nell'ambito
del titolo II, in merito all'applicabilita' allo strumento dei
Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del
Quadro temporaneo;
Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del
20 giugno 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuti
SA.102702 (2022/N) - Italy COVID-19: Investments in favour of a
sustainable recovery (RRF), concernente l'applicazione della sezione
3.13 del Quadro temporaneo allo strumento dei Contratti d sviluppo;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7
novembre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
della COVID-19» che ha disposto circa l'applicabilita' delle
disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo fino al
31 dicembre 2023;
Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 9692 final del
16 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il regime di aiuti
SA.105070 (2022/N) - Italy COVID-19: Prolongation and amendment to
the schemes SA.102579 and SA.102702, concernente, per quanto
d'interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto
regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art. 1, comma 231,
prevede che per la concessione delle agevolazioni a valere sullo
strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80, prevede che «per la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15
aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati individuati
gli ambiti prioritari e le modalita' di utilizzo delle predette
risorse;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c), della
predetta direttiva che ha destinato un importo di 200 milioni di euro
a nuove istanze di accordo presentate successivamente alla data della
direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale
e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi
al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di
apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13
ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di
sviluppo;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
28 maggio 2021, n. 126, con il quale una quota pari a 150 milioni di
euro delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, e' stata destinata ad implementare la
dotazione relativa al settore biomedicale e della telemedicina di cui
alla predetta direttiva;
Considerato che, alla data del presente provvedimento, le istanze
di accordo compatibili con le predette finalita', approvate o in
corso di istruttoria da parte dell'Agenzia, determinano un fabbisogno
finanziario inferiore al suddetto stanziamento pari, per quanto
esposto, a 350 milioni di euro, e che residuano risorse pari ad euro
191.817.627,41;
Visto l'art. 1, comma 389, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che dispone,
per il finanziamento dei Contratti di sviluppo, la seguente
autorizzazione di spesa:
160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e
240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i
programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi
riguardanti l'attivita' di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela
ambientale;
40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i
programmi di sviluppo di attivita' turistiche;
100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento e di riconversione
delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga
Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'art. 24-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
Visto, altresi', il comma 390 che prevede che il Ministero delle
imprese e del made in Italy puo' impartire all'Agenzia direttive
specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al fine
di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo;
Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse
assegnate allo strumento agevolativo dalla suindicata legge di
bilancio, limitatamente a quelle destinate ai programmi di sviluppo
industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai
programmi di sviluppo per la tutela ambientale e ai programmi di
sviluppo di attivita' turistiche di competenza degli esercizi
finanziari dal 2023 al 2027 pari a complessivi 1.000 milioni di euro;
Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo delle risorse
attualmente non utilizzate destinate al settore biomedicale e della
telemedicina dalla richiamata direttiva 15 aprile 2020, come
integrate dal decreto 5 marzo 2021;
Ritenuto opportuno destinare parte delle suddette risorse alla
copertura degli oneri connessi alle istanze gia' presentate
all'Agenzia che non hanno trovato copertura finanziaria a valere
sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo e parte
all'attuazione delle procedure di cui agli Accordi previsti dagli
articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni nonche' agli interventi nel capitale di
rischio disciplinati dall'art. 8-bis del medesimo decreto;
Ritenuto, altresi', opportuno destinare parte delle suddette
risorse all'attuazione di uno specifico sportello agevolativo
finalizzato a sostenere lo sviluppo di filiere produttive strategiche
mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla sezione 3.13
del Quadro temporaneo, come recepite nell'ambito del regime di aiuti
SA.102702 (2022/N), come prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal
regime SA.105070 (2022/N);
Ritenuto, altresi', opportuno, ai fini di una piu' efficace
attuazione del predetto sportello, prevedere specifici criteri per la
definizione dell'ordine di valutazione dei programmi di sviluppo al
fine di selezionare quelli maggiormente in grado di rafforzare la
resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere, anche attraverso
la realizzazione di investimenti ecosostenibili e tecnologicamente
avanzati, nonche' una specifica procedura di valutazione e
approvazione dei programmi di sviluppo e di concessione delle
agevolazioni che tenga conto delle caratteristiche del regime di
aiuto applicabile;
Decreta:
Art. 1
Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei
Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli
esercizi 2023-2027.
1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate
dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al rifinanziamento della misura
dei Contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2023 al
2027, pari a complessivi euro 1.000.000.000,00, sono destinate:
a) per euro 400.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo
presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo
industriali, ivi compresi i programmi riguardanti l'attivita' di
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, o
programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato
copertura finanziaria a valere sulle risorse gia' assegnate allo
strumento agevolativo;
b) per euro 42.553.238,33 agli interventi nel capitale di rischio
di cui all'art. 8-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni;
c) per euro 200.000.000,00 alle istanze di Contratto di sviluppo
presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo di
attivita' turistiche che non hanno trovato copertura finanziaria a
valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo;
d) per euro 157.446.761,67 agli Accordi di programma di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni agli Accordi di sviluppo di cui all'art.
9-bis del medesimo decreto, che hanno ad oggetto programmi di
sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale
gia' presentati all'Agenzia e che non hanno trovato copertura
finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo
strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di
accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;
e) per euro 200.000.000,00 all'attuazione dello sportello
agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II del
presente provvedimento.