IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Considerato che il medesimo art. 43  affida  all'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a. -
Invitalia (nel seguito anche solo  «Agenzia»)  le  funzioni  relative
alla gestione dell'intervento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
ricezione, alla valutazione  ed  all'approvazione  della  domanda  di
agevolazione, alla stipula  del  relativo  contratto  di  ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 201, n. 98, che  prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in  materia
di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto  14  febbraio
2014 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
successivo  decreto,  provvedera'  a  disciplinare  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel  comma  2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che  saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante  l'adeguamento  e  l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento n. 651/2014, valide per il periodo programmazione  2014 -
2020, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visti, in particolare: 
    l'art. 3, comma 1, che prevede che  l'Agenzia  opera  sulla  base
delle direttive del Ministero dello sviluppo economico  e  l'art.  8,
comma 6, che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia,  ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  istruttorie,  l'ammontare  delle
risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le
specifiche finalita'; 
    l'art. 4, comma 6, che prevede che specifici Accordi di programma
possano destinare una  quota  parte  delle  risorse  disponibili  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  medesimo   decreto   al
finanziamento di iniziative  di  rilevante  e  significativo  impatto
sulla competitivita' del sistema  produttivo  dei  territori  cui  le
iniziative stesse si riferiscono; 
    l'art. 8-bis,  che  prevede  la  possibilita'  per  l'Agenzia  di
attuare, a determinate condizioni, interventi nel capitale di rischio
delle imprese beneficiarie; 
    l'art.  9-bis,  che  prevede  la  possibilita'  di  sottoscrivere
Accordi  di  sviluppo  per  programmi  di  rilevante  dimensione,   a
condizione che tali programmi evidenzino  una  particolare  rilevanza
strategica  in  relazione  al  contesto  territoriale  e  al  sistema
produttivo interessato, e dispone  che  il  Ministro  dello  sviluppo
economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per  lo
strumento dei Contratti di  sviluppo  alla  sottoscrizione  di  detti
Accordi di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19
marzo 2020, con la quale e' stato adottato il «Quadro temporaneo  per
le misure di aiuto di stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19» e  successive  modificazioni  e  integrazioni
(nel seguito, Quadro temporaneo) e, in particolare, la  sezione  3.13
recante misure  di  sostegno  agli  investimenti  verso  una  ripresa
sostenibile,  introdotta  con  la  comunicazione  della   Commissione
europea C(2021) 8442 del 18 novembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 36 del 12 febbraio 2022, che ha tra l'altro disposto,  nell'ambito
del titolo  II,  in  merito  all'applicabilita'  allo  strumento  dei
Contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del
Quadro temporaneo; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 4319 final del
20 giugno 2022, con la quale e' stato approvato il  regime  di  aiuti
SA.102702 (2022/N) - Italy  COVID-19:  Investments  in  favour  of  a
sustainable recovery (RRF), concernente l'applicazione della  sezione
3.13 del Quadro temporaneo allo strumento dei Contratti d sviluppo; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7
novembre 2022, recante «Modifica del quadro temporaneo per le  misure
di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza
della  COVID-19»  che  ha  disposto  circa   l'applicabilita'   delle
disposizioni di cui alla sezione 3.13 del Quadro temporaneo  fino  al
31 dicembre 2023; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2022) 9692 final del
16 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il regime di  aiuti
SA.105070 (2022/N) - Italy COVID-19: Prolongation  and  amendment  to
the  schemes  SA.102579  and  SA.102702,  concernente,   per   quanto
d'interesse, la proroga del  periodo  di  applicazione  del  predetto
regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» che, all'art.  1,  comma  231,
prevede che per la concessione  delle  agevolazioni  a  valere  sullo
strumento agevolativo dei Contratti di  sviluppo  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  e
che per l'utilizzo delle predette risorse il Ministero dello sviluppo
economico  puo'  definire,  con  proprie  direttive,  gli   indirizzi
operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» che, all'art. 80,  prevede  che  «per  la
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 43  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma
231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la spesa di
ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  Vista la direttiva del Ministro dello  sviluppo  economico  del  15
aprile 2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 24 aprile 2020, n. 107, con la quale sono stati  individuati
gli ambiti prioritari e  le  modalita'  di  utilizzo  delle  predette
risorse; 
  Visto, in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  lettera  c),  della
predetta direttiva che ha destinato un importo di 200 milioni di euro
a nuove istanze di accordo presentate successivamente alla data della
direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore  biomedicale
e della telemedicina, con particolare riferimento a  quelli  connessi
al   rafforzamento   del   sistema   nazionale   di   produzione   di
apparecchiature e dispositivi medicali, nonche' tecnologie e  servizi
finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  recante  «misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  13
ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha  autorizzato  una
spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle
agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo  dei  Contratti  di
sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5  marzo
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
28 maggio 2021, n. 126, con il quale una quota pari a 150 milioni  di
euro delle risorse stanziate dall'art. 60, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020,  n.  104,  e'  stata  destinata  ad  implementare  la
dotazione relativa al settore biomedicale e della telemedicina di cui
alla predetta direttiva; 
  Considerato che, alla data del presente provvedimento,  le  istanze
di accordo compatibili con le  predette  finalita',  approvate  o  in
corso di istruttoria da parte dell'Agenzia, determinano un fabbisogno
finanziario inferiore  al  suddetto  stanziamento  pari,  per  quanto
esposto, a 350 milioni di euro, e che residuano risorse pari ad  euro
191.817.627,41; 
  Visto l'art. 1, comma 389, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che  dispone,
per  il  finanziamento  dei  Contratti  di  sviluppo,   la   seguente
autorizzazione di spesa: 
    160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023  al  2027  e
240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al  2037  per  i
programmi  di  sviluppo  industriale,  ivi   compresi   i   programmi
riguardanti l'attivita' di trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, e per  i  programmi  di  sviluppo  per  la  tutela
ambientale; 
    40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e  60
milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2028  al  2037  per  i
programmi di sviluppo di attivita' turistiche; 
    100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento  e  di  riconversione
delle centrali a carbone di Cerano a  Brindisi  e  di  Torrevaldaliga
Nord a Civitavecchia,  individuato  ai  sensi  dell'art.  24-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
  Visto, altresi', il comma 390 che prevede che  il  Ministero  delle
imprese e del made in  Italy  puo'  impartire  all'Agenzia  direttive
specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 389, al  fine
di sostenere la realizzazione di particolari finalita' di sviluppo; 
  Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo  delle  risorse
assegnate  allo  strumento  agevolativo  dalla  suindicata  legge  di
bilancio, limitatamente a quelle destinate ai programmi  di  sviluppo
industriale, ivi compresi  i  programmi  riguardanti  l'attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti   agricoli,   ai
programmi di sviluppo per la tutela  ambientale  e  ai  programmi  di
sviluppo  di  attivita'  turistiche  di  competenza  degli   esercizi
finanziari dal 2023 al 2027 pari a complessivi 1.000 milioni di euro; 
  Ritenuto opportuno fornire direttive per l'utilizzo  delle  risorse
attualmente non utilizzate destinate al settore biomedicale  e  della
telemedicina  dalla  richiamata  direttiva  15  aprile   2020,   come
integrate dal decreto 5 marzo 2021; 
  Ritenuto opportuno destinare  parte  delle  suddette  risorse  alla
copertura  degli  oneri  connessi  alle   istanze   gia'   presentate
all'Agenzia che non hanno  trovato  copertura  finanziaria  a  valere
sulle risorse gia'  assegnate  allo  strumento  agevolativo  e  parte
all'attuazione delle procedure di cui  agli  Accordi  previsti  dagli
articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive
modificazioni e integrazioni nonche' agli interventi nel capitale  di
rischio disciplinati dall'art. 8-bis del medesimo decreto; 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno  destinare  parte  delle   suddette
risorse  all'attuazione  di  uno  specifico   sportello   agevolativo
finalizzato a sostenere lo sviluppo di filiere produttive strategiche
mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla  sezione  3.13
del Quadro temporaneo, come recepite nell'ambito del regime di  aiuti
SA.102702 (2022/N), come prorogato  fino  al  31  dicembre  2023  dal
regime SA.105070 (2022/N); 
  Ritenuto,  altresi',  opportuno,  ai  fini  di  una  piu'  efficace
attuazione del predetto sportello, prevedere specifici criteri per la
definizione dell'ordine di valutazione dei programmi di  sviluppo  al
fine di selezionare quelli maggiormente in  grado  di  rafforzare  la
resilienza e lo sviluppo tecnologico delle filiere, anche  attraverso
la realizzazione di investimenti  ecosostenibili  e  tecnologicamente
avanzati,  nonche'  una  specifica   procedura   di   valutazione   e
approvazione  dei  programmi  di  sviluppo  e  di  concessione  delle
agevolazioni che tenga conto  delle  caratteristiche  del  regime  di
aiuto applicabile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura  dei
  Contratti di sviluppo dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli
  esercizi 2023-2027. 
 
  1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate
dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al rifinanziamento della misura
dei Contratti di sviluppo per gli esercizi  finanziari  dal  2023  al
2027, pari a complessivi euro 1.000.000.000,00, sono destinate: 
    a) per euro 400.000.000,00 alle istanze di Contratto di  sviluppo
presentate all'Agenzia che hanno ad  oggetto  programmi  di  sviluppo
industriali, ivi compresi  i  programmi  riguardanti  l'attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  di   prodotti   agricoli,   o
programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno  trovato
copertura finanziaria a valere  sulle  risorse  gia'  assegnate  allo
strumento agevolativo; 
    b) per euro 42.553.238,33 agli interventi nel capitale di rischio
di cui all'art. 8-bis  del  decreto  9  dicembre  2014  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    c) per euro 200.000.000,00 alle istanze di Contratto di  sviluppo
presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo  di
attivita' turistiche che non hanno trovato  copertura  finanziaria  a
valere sulle risorse gia' assegnate allo strumento agevolativo; 
    d) per euro 157.446.761,67  agli  Accordi  di  programma  di  cui
all'art. 4, comma  6,  del  decreto  9  dicembre  2014  e  successive
modificazioni e integrazioni agli Accordi di sviluppo di cui all'art.
9-bis del  medesimo  decreto,  che  hanno  ad  oggetto  programmi  di
sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale
gia'  presentati  all'Agenzia  e  che  non  hanno  trovato  copertura
finanziaria a valere sulle  risorse  precedentemente  assegnate  allo
strumento agevolativo, a condizione che  presentino  i  requisiti  di
accesso previsti dal decreto 9 dicembre  2014,  come  modificati  dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021; 
    e)  per  euro  200.000.000,00  all'attuazione   dello   sportello
agevolativo dedicato alle filiere produttive di cui al titolo II  del
presente provvedimento.