IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.   104,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2  comma  1,  con  il  quale  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  assume  la  denominazione   di
Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  (di  seguito   il
«Ministero»),  e  comma  4,  ai  sensi  del  quale  le  denominazioni
"Ministro delle imprese e del  made  in  Italy"  e  "Ministero  delle
imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e  ovunque
presenti, le denominazioni  "Ministro  dello  sviluppo  economico"  e
"Ministero dello sviluppo economico"»; 
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (di
seguito «legge di stabilita' 2016»); 
  Visto il comma 172 dell'art. 1 della suddetta legge  di  stabilita'
2016, il quale dispone che: «L'importo dei contributi per  i  diritti
d'uso delle frequenze televisive in tecnica  digitale,  dovuto  dagli
operatori di rete in ambito nazionale o locale, e'  determinato,  con
decreto del Ministero dello  sviluppo  economico,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale, in  modo  trasparente,  proporzionato  allo
scopo, non discriminatorio e  obiettivo  sulla  base  dell'estensione
geografica del  titolo  autorizzato,  del  valore  di  mercato  delle
frequenze, tenendo conto di  meccanismi  premianti  finalizzati  alla
cessione di  capacita'  trasmissiva  a  fini  concorrenziali  nonche'
all'uso di tecnologie innovative. L'art. 3-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' abrogato»; 
  Visto il  successivo  comma  174  che  dispone:  «Dall'importo  dei
contributi di cui al comma 172 e dei diritti amministrativi  per  gli
operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per
l'attivita' di operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale
terrestre  e  per  l'utilizzo  di  frequenze  radioelettriche  per  i
collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,
devono derivare entrate complessive annuali  per  il  bilancio  dello
Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni»: 
  Visto il seguente comma 175 della stessa legge che stabilisce «Agli
oneri derivanti dall'attuazione dei commi 172, 173 e 174, pari  a  11
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015,  si  provvede,  per
l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme gia' versate, entro  il  9
dicembre  2015,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ai   sensi
dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che
restano acquisite all'erario per il·  corrispondente  importo,  e,  a
decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»; 
  Vista la delibera 353/11/CONS dell'Autorita' per le garanzie  delle
comunicazioni (di seguito Autorita')  del  23  giugno  2011,  recante
«Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre
in tecnica digitale»; 
  Vista la decisione n. 2017/899/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  17  maggio  2017,  relativa  all'uso  della  banda  di
frequenza 470-790 MHz nell'Unione, come  rettificata  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 22 settembre 2017; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2018-2020»,  finalizzata  a  stabilire
misure volte a conseguire l'uso efficiente dello spettro e a favorire
la transizione verso la tecnologia 5G, in coerenza con gli  obiettivi
della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17  maggio
2017 sopra indicata; 
  Vista la delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita' recante  «Procedure
per  l'assegnazione  e  regole   per   l'utilizzo   delle   frequenze
disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-  27.5  GHz
per i sistemi terrestri di  comunicazioni  elettroniche  al  fine  di
favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della  legge
27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Vista la delibera dell'Autorita'  n.  39/19/CONS,  del  7  febbraio
2019, recante «Piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  da
destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)»; 
  Considerato che  le  nuove  reti  nazionali  in  tecnologia  DVB-T2
previste dal Piano nazionale di assegnazione delle  frequenze  (PNAF)
sono 12, di cui una ancora non assegnata; 
  Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del
19 giugno 2019,  e  successive  modifiche,  con  il  quale  e'  stato
definito il calendario nazionale (cd.  Road  Map)  che  individua  le
scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda 700 MHz, ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del  17
maggio 2017; 
  Tenuto conto che a seguito delle procedure  per  l'assegnazione  ad
operatori di rete dei diritti d'uso di frequenze, per l'esercizio del
servizio televisivo digitale terrestre  in  ambito  locale,  relative
alle reti di primo e  di  secondo  livello  previste  dalla  delibera
39/19/CONS (PNAF) dell'Autorita' modificata con delibera 162/20/CONS,
i diritti d'uso locali oggetto di assegnazione sono n. 66; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  e  successive
modificazioni ed integrazioni  recante  «Codice  delle  comunicazioni
elettroniche», come modificato dal  decreto  legislativo  8  novembre
2021,  n.  207  (di  seguito  «Codice»)  recante  «Attuazione   della
direttiva (UE) 2018/1972 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
dell'11  dicembre  2018,  che  istituisce  il  Codice  europeo  delle
comunicazioni elettroniche (rifusione)»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma  8  del  citato   decreto
legislativo  dell'8  novembre  2021,  n.   207,   che   recita:   «Le
disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato  12  del
decreto legislativo n. 259  del  2003,  introdotte  dall'art.  1  del
presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022»; 
  Visto l'art. 42, comma 6 del Codice, che dispone «I contributi  per
la concessione di diritti di uso dello spettro radio per  le  imprese
titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di  operatore  di
rete televisiva in tecnologia digitale  terrestre  sono  fissati  dal
Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1, commi da  172
a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva
2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri,
concernente il testo unico per  la  fornitura  di  servizi  di  media
audiovisivi  in  considerazione  dell'evoluzione  delle  realta'  del
mercato»; 
  Vista la delibera n.  564/20/CONS,  con  la  quale  l'Autorita'  ha
disciplinato la  procedura  onerosa  senza  rilanci  competitivi  per
l'assegnazione dell'ulteriore capacita'  trasmissiva  disponibile  in
ambito nazionale e delle frequenze terrestri, ai sensi  dell'art.  1,
comma 1031-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Tenuto conto che con tale procedura (c.d. gara  dei  «mezzi  MUX»),
avviata in prosecuzione del processo di refarming,  finalizzata  alla
liberazione banda 700 MHz per il riordino delle reti esistenti,  sono
stati introitati euro 25.750.000; 
  Tenuto conto che tale introito, ripartito nel periodo decennale  di
assegnazione, puo' contribuire - a decorrere dall'anno  2022  per  un
importo annuale pari a 2.575.000 euro - a raggiungere l'obiettivo  di
finanza pubblica previsto dal suindicato  art.  1,  comma  174  della
legge di stabilita' del 2016; 
  Considerato che e' necessario distinguere  il  regime  contributivo
applicabile agli operatori di rete, in quanto assegnatari dei diritti
d'uso delle frequenze, dal  regime  contributivo  di  soggetti  anche
giuridicamente differenti, quali i fornitori dei servizi,  alla  luce
del quadro normativo vigente; 
  Visto l'art. 16, comma 1, del «Codice», che disciplina i criteri di
imposizione dei  diritti  amministrativi  dovuti  dalle  imprese  che
forniscono reti o servizi ai  sensi  dell'autorizzazione  generale  o
alle quali sono stati concessi diritti di uso; 
  Visto il comma 1 dell'art. 2-bis dell'allegato 12 al «Codice»,  che
disciplina i criteri di determinazione dei  contributi  dovuti  dalle
imprese  titolari  di  autorizzazione  generale  per  l'attivita'  di
operatore di rete televisiva  in  tecnologia  digitale  terreste  per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte
radio; 
  Tenuto conto che con riferimento agli anni 2022 e 2023  si  prevede
un introito per l'erario di circa 1.185.000  euro  per  ciascun  anno
derivante dal pagamento dei diritti amministrativi  e  dei  ponti  di
collegamento e che tale importo va posto in relazione al  vincolo  di
ottenere entrate complessive annuali per il bilancio dello  Stato  in
misura non inferiore a euro 32,8 milioni, come indicato dal comma 174
dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016; 
  Tenuto conto che l'introito generato dalla gara dei c.d. mezzi MUX,
ripartito nel periodo decennale di  assegnazione  dei  diritti  d'uso
puo' contribuire, a decorrere dall'annualita' 2022,  per  un  importo
pari a 2.575.000  euro  a  raggiungere  il  suindicato  obiettivo  di
finanza pubblica; 
  Considerato pertanto che per  rispettare  il  suddetto  vincolo  di
finanza pubblica e' necessario ottenere  dai  contributi  determinati
dal presente  decreto  un  introito  complessivo  annuale  di  almeno
29.040.000 milioni di euro; 
  Visto il decreto  ministeriale  4  agosto  2016  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  settembre  2016),  che  ha  determinato
l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle   frequenze
televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di  rete  in
ambito nazionale o locale, per gli anni 2014, 2015 e 2016,  prendendo
come riferimento il valore di mercato  delle  frequenze  desunto  dai
ricavi medi, per ciascuna frequenza, dell'attivita' di vendita  della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Visto il decreto ministeriale  13  aprile  2017  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  22  maggio  2017)  con  il  quale  e'  stato
determinato l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di
rete in ambito nazionale o locale, per l'anno  2017,  prendendo  come
riferimento il valore di mercato delle frequenze desunto  dai  ricavi
medi,  per  ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva  da  parte  degli  operatori,  secondo  i  dati
disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Considerato che, non essendoci state variazioni  significative  dei
dati relativi ai ricavi degli operatori di rete tali da  giustificare
l'adozione di  un  nuovo  provvedimento  per  la  determinazione  dei
contributi, per gli anni 2018 e 2019, il Ministero non ha adottato un
nuovo decreto, restando validi, riguardo ai  valori  di  riferimento,
quelli descritti nel citato decreto del 13 aprile 2017; 
  Visto il decreto  ministeriale  24  marzo  2022  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  21  maggio  2022)  con  il  quale  e'  stato
determinato l'importo  dei  contributi  per  i  diritti  d'uso  delle
frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli  operatori  di
rete in ambito  nazionale  o  locale,  per  gli  anni  2020  e  2021,
prendendo come riferimento  il  valore  di  mercato  delle  frequenze
desunto dai ricavi medi, per ciascuna  frequenza,  dell'attivita'  di
vendita della capacita' trasmissiva da parte degli operatori, secondo
i dati disponibili elaborati dall'Autorita'; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  individuare  i   nuovi   valori   di
riferimento per il calcolo dei contributi per gli anni  2022  e  2023
sulla base dei dati forniti dall'Autorita'  relativamente  ai  ricavi
medi da attivita' televisiva degli ·operatori di rete, sia  nazionali
che locali, rilevati per il triennio 2019-2021; 
  Considerato  il  ricavo  medio  dell'attivita'  di  vendita   della
capacita' trasmissiva per ciascuna rete (multiplex), in rapporto alla
capacita'  totale  disponibile,  ottenuto  dagli  operatori  di  rete
nazionali relativamente al triennio 2019-2021, puo' essere desunto in
un importo pari a euro 24.008.491,58; 
  Ritenuto necessario, ai fini del calcolo del valore di  riferimento
del contributo dovuto per gli anni 2022  e  2023  per  l'utilizzo  di
ciascuna  frequenza  operante  in   ambito   nazionale,   determinare
un'aliquota contributiva da applicare al suddetto ricavo medio  nella
misura del 15,7% allo scopo di ottenere la necessaria  quota  annuale
di introiti per il bilancio dello Stato; 
  Tenuto conto che tale  aliquota  e'  superiore  rispetto  a  quella
individuata per il contributo relativo agli anni 2019-2021  anche  in
considerazione del valore aggiunto da attribuire  alle  frequenze  di
nuova assegnazione; 
  Considerato infatti che lo spettro radioelettrico  e'  una  risorsa
naturale limitata e puo'  essere  ritenuta  una  risorsa  «scarsa»  e
quindi sempre  piu'  preziosa  essendosi  ridotto,  a  seguito  della
riorganizzazione dello  spettro  radio,  il  numero  delle  frequenze
destinate agli operatori di rete televisivi; 
  Considerato dunque che l'aumento dell'aliquota appare coerente  sia
con  l'obiettivo  di  finanza  pubblica  sia  con  il  nuovo  assetto
radiotelevisivo che ha determinato una  riduzione  del  numero  delle
reti esistenti sia nazionali che locali e una crescita del valore  da
attribuire  alle  frequenze   attualmente   destinate   al   servizio
televisivo digitale terrestre; 
  Considerato che si rende necessario confermare l'individuazione  di
«meccanismi  premianti  finalizzati  alla   cessione   di   capacita'
trasmissiva a fini  concorrenziali»  e  che  per  tale  finalita'  e'
ragionevole  applicare  una  percentuale  variabile  di  sconto   sul
contributo applicabile agli  operatori  in  base  alla  quantita'  di
capacita' trasmissiva ceduta; 
  Ravvisata  l'esigenza   a   fini   concorrenziali   di   confermare
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete non verticalmente integrati o che  abbiano  ceduto  nell'anno
precedente al quale si riferisce il contributo, la propria  capacita'
trasmissiva   a   terzi   non   riferibili   allo    stesso    gruppo
imprenditoriale, secondo i seguenti criteri: a) cessione tra il 30% e
il 50%, sconto del 20%; b) cessione tra il 50% e il 75%,  sconto  del
40%; c) cessione tra il 75% e il 100%, sconto del 60%; 
  Ritenuto di confermare l'individuazione  di  «meccanismi  premianti
finalizzati  all'uso  di  tecnologie  innovative»  e  che  per   tale
finalita' e' ragionevole applicare  una  percentuale  di  sconto  sul
contributo del 20% per  ciascuna  rete  in  caso  di  gestione  e  di
eventuale  diffusione  di  programmi  in  modalita'  DVB-T2,  nonche'
l'applicazione di tale meccanismo premiante a favore degli  operatori
di rete che assicurino la  gestione  e  la  eventuale  diffusione  di
programmi in modalita' DVB-T2 in  misura  superiore  all'80  %  della
propria capacita' trasmissiva; 
  Considerato che nelle condizioni attuali di  mercato,  anche  sulla
base delle analisi svolte dall'Autorita', il «valore di mercato delle
frequenze» risulta variegato a livello locale e che pertanto  occorre
confermare un valore teorico rappresentativo di riferimento specifico
ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le  frequenze  operanti
in ambito locale; 
  Considerato che tale valore si  puo'  desumere  negli  importi  dei
ricavi  medi  dell'attivita'  di  vendita  a  terzi  della  capacita'
trasmissiva ottenuti dagli operatori di rete locali relativamente  al
triennio 2019-2021, secondo i dati ponderati in base alla popolazione
residente   nelle   regioni   appositamente   elaborati   e   forniti
dall'Autorita'; 
  Ritenuto necessario dover prendere in considerazione  i  valori  di
riferimento cosi' determinati per il calcolo del  contributo  annuale
dovuto dagli operatori di rete per  l'utilizzo  delle  frequenze  con
copertura locale, distintamente per ogni regione, secondo la seguente
tabella: 
 
        =====================================================
        |          Regione          | Valore di riferimento |
        +===========================+=======================+
        |Abruzzo                    |         euro 37.362,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Basilicata                 |         euro 10.349,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Calabria                   |         euro 34.503,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Campania                   |         euro 64.499,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Emilia Romagna             |         euro 94.775,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Friuli Venezia Giulia      |         euro 64.519,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lazio                      |        euro 128.237,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Liguria                    |         euro 22.007,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Lombardia                  |        euro 131.154,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Marche                     |         euro 62.288,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Molise                     |          euro 6.550,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Piemonte                   |         euro 84.304,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Puglia                     |         euro 56.118,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sardegna                   |         euro 45.259,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Sicilia                    |         euro 45.675,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Toscana                    |         euro 25.703,33|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Trentino-Alto Adige        |         euro 73.806,67|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Umbria                     |          euro 9.705,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Valle d'Aosta              |          euro 6.330,00|
        +---------------------------+-----------------------+
        |Veneto                     |         euro 93.506,67|
        +---------------------------+-----------------------+
 
  Ritenuto  necessario,  in  quanto  proporzionato  allo  scopo,  non
discriminatorio e obiettivo, sulla  base  dell'estensione  geografica
del titolo autorizzato, ai fini del calcolo del contributo dovuto per
l'utilizzo  di  ciascuna  frequenza  operante   in   ambito   locale,
determinare un'aliquota  contributiva  superiore  rispetto  a  quella
individuata per  il  contributo  relativo  agli  anni  2020-2021,  da
applicare ai suddetti valori di riferimento che puo' essere stabilita
nella misura del 50% allo  scopo  di  ottenere  la  necessaria  quota
annuale di introiti attesa dagli operatori  di  rete  locali  per  il
bilancio dello Stato; 
  Considerato che  tale  aliquota  e'  superiore  rispetto  a  quella
individuata per il contributo relativo agli anni 2020-2021, anche  in
conseguenza del valore aggiunto da attribuire alle frequenze di nuova
assegnazione; 
  Tenuto conto che in virtu' della configurazione  organizzativa  dei
nuovi operatori di rete locali assegnatari dei diritti  d'uso  locali
e' possibile prevedere che la cessione  della  capacita'  trasmissiva
sara' sempre superiore al 75% di quella disponibile per ciascun  MUX,
consentendo  dunque  l'applicazione  di  uno  sconto  pari   al   60%
dell'importo lordo; 
  Considerato  dunque  che  la  predetta  aliquota  del  50%  e'   da
intendersi solo teorica, essendo attesa una richiesta di applicazione
della scontistica da tutti gli operatori di rete locali pari  al  60%
dell'importo lordo e, conseguentemente, una aliquota  effettiva  pari
al 20%; 
  Considerato che, in relazione  alla  sopracitata  disposizione  del
comma 172 della legge di stabilita' 2016,  l'importo  dei  contributi
deve essere basato sull'estensione geografica del titolo  autorizzato
e che pertanto e' necessario calcolare il contributo  in  proporzione
al numero degli abitanti (in base ai dati ISTAT al 1°  gennaio  2022)
corrispondenti al bacino di servizio del diritto d'uso  assegnato  ai
singoli operatori di rete; 
  Visto quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dei decreti ministeriali
4 agosto 2016, 13 aprile 2017  e  24  marzo  2022,  relativamente  al
regime  degli  sconti  e  delle  esenzioni  per  il   pagamento   dei
contributi; 
  Vista la sentenza n. 568 del  27  gennaio  2022  con  la  quale  il
Consiglio di  Stato  ha  riformato  la  pronuncia  n.  3940/2020  del
Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  che  aveva  annullato  i
decreti  ministeriali  del  4  agosto  2016  e  del  13  aprile  2017
applicabili al periodo 2014-2019, accogliendo l'appello proposto  dal
Ministero delle imprese e del made in Italy; 
  Ritenuto  dunque  di  poter  procedere  all'adozione  del   decreto
previsto dal comma 172 dell'art 1 della legge di stabilita' del  2016
per gli anni 2022 e 2023 secondo le modalita' di  determinazione  dei
contributi per  l'uso  delle  frequenze  fissate  per  le  annualita'
precedenti e da ultimo stabilite anche dal decreto  ministeriale  del
24 marzo 2022, alla luce della  recente  sentenza  del  Consiglio  di
Stato che ha confermato la legittimita'  dei  criteri  stabiliti  nei
decreti ministeriali 4 agosto 2016 e 13 aprile 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per gli anni 2022 e 2023 il valore di  riferimento  relativo  al
contributo  annuale  dovuto  per  l'utilizzo  di  una  frequenza  con
copertura nazionale nelle bande  televisive  terrestri,  desunto  dai
ricavi medi per ciascuna frequenza dell'attivita' televisiva da parte
degli  operatori  di  rete  nazionali,   applicando   l'aliquota   di
contribuzione del 15,7 % e' fissato in euro 3.769.333,18 per ciascuna
rete. 
  2. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale che abbiano ceduto, nell'anno precedente al
quale si riferisce il contributo, la propria capacita' trasmissiva  a
terzi non riferibili allo stesso gruppo imprenditoriale  e'  scontato
secondo le seguenti percentuali: 
    a) 20% per cessione di capacita' tra il 30% e il 50%; b) 40%  per
cessione di capacita' tra il 50% e il 75%; c)  60%  per  cessione  di
capacita' tra il 75% e il 100%. 
  3. Il contributo dovuto dagli operatori di rete titolari di diritto
d'uso in ambito nazionale e' altresi' scontato del 20%  per  ciascuna
rete in caso di gestione e di eventuale diffusione  di  programmi  in
modalita' DVB-T2 in misura superiore all'80 % della propria capacita'
trasmissiva. 
  4. Ciascun operatore di  rete  in  ambito  nazionale  e'  tenuto  a
corrispondere il contributo annuale  per  ciascuna  rete  (multiplex)
assegnata secondo quanto previsto dai commi precedenti. 
  5. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e' equiparato al  soggetto
titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una  rete  nazionale  di
diffusione televisiva un soggetto che: 
    a) eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente,
sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio  di  una  rete
nazionale di diffusione televisiva; 
    b) sia sottoposto a  controllo,  direttamente  o  indirettamente,
anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso
per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva; 
    c) sia sottoposto a controllo, anche in via  indiretta,  e  anche
congiuntamente, da parte di un soggetto che a  sua  volta  controlla,
anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare  di  diritti
d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva. 
  6. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 5,  il  controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del codice  civile,  e
si considera esistente anche nella  forma  dell'influenza  dominante,
salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art.  5,  comma  2
del decreto legislativo 8 novembre  2021  n.  208,  e  dell'influenza
notevole di cui al medesimo art. 2359, comma 3 del codice civile.