IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione e, in particolare, l'art. 24,
paragrafo  9,  che  prevede  che  gli  Stati  membri  incoraggino  le
istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari, e possono obbligarli,
a registrare e conservare, di preferenza per via elettronica, gli UDI
dei dispositivi che hanno ricevuto; 
  Visto l'art. 22 del predetto regolamento (UE)  2017/746,  il  quale
prevede obblighi di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella
catena di fornitura al fine di ottenere  un  appropriato  livello  di
tracciabilita' dei dispositivi; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53» e, in particolare, l'art. 12, comma 1, il quale  prevede
che con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  siano  definite,  per  le
istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari, disposizioni relative
alla registrazione e alla conservazione dell'identificativo unico del
dispositivo (UDI) dei dispositivi che hanno ricevuto; 
  Tenuto conto  del  rischio  associato  alle  diverse  tipologie  di
dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro   e   degli   orientamenti
dell'Unione europea in materia di  identificazione  e  tracciabilita'
dei dispositivi; 
  Ritenuto di  dover  intraprendere  azioni  efficaci  finalizzate  a
garantire  la  sicurezza  dei  dispositivi  nelle   fasi   successive
all'immissione  sul  mercato  anche  grazie  ad  una  piu'   efficace
segnalazione  degli  incidenti,  ad  una  rapida   diffusione   delle
informazioni relative alle azioni correttive di sicurezza mirate e ad
una piu' efficiente sorveglianza del mercato da parte delle autorita'
competenti    con    particolare    attenzione     ai     dispositivi
medico-diagnostici in vitro cui  e'  associato  un  alto  livello  di
rischio, quali si configurano i dispositivi della classe D; 
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  adottare  misure   finalizzate   a
contribuire a ridurre gli errori medici e a sostenere la  lotta  alla
contraffazione, migliorare le politiche di acquisto e di  smaltimento
dei rifiuti, nonche' migliorare la gestione  delle  scorte  da  parte
delle istituzioni sanitarie e degli operatori economici; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione  alle  previsioni  contenute
nel predetto art. 12, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022,
n. 138, con riguardo ai requisiti di identificazione e tracciabilita'
dei dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 74/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce gli obblighi di  registrazione  e
conservazione dell'identificativo  unico  del  dispositivo  (UDI)  da
parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari  qualora
questi non esercitino la propria attivita' professionale nel contesto
di una istituzione sanitaria. 
  2. Il presente decreto si applica ai dispositivi medico-diagnostici
in vitro marcati CE  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2017/746  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017.