IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale  31  agosto  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del  7  settembre
1998, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine
controllata  dei  vini  «Rosso  Orvietano»  o  «Orvietano  Rosso»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale  e'  stato  da  ultimo   modificato   il   disciplinare   della
denominazione di origine controllata dei  vini  «Rosso  Orvietano»  o
«Orvietano Rosso»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Umbria, su istanza del Consorzio Vino  Orvieto  con  sede  in
Orvieto (TR), intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano  Rosso»,
nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale  6
dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale
7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare  prevista  dal  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6,  7,  e  10)  e  dal  citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente  alla
sua entrata in vigore, e in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Umbria; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e  IGP,  espresso  nella  riunione  del  10  febbraio  2023,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»; 
    conformemente  all'art.  13,  comma   6,   del   citato   decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare
in questione e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2023, al fine di dar modo agli
interessati di  presentare  le  eventuali  osservazioni  entro trenta
giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine non sono pervenute  osservazioni  sulla
citata proposta di modifica; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13,  comma
7, del citato decreto ministeriale  6  dicembre  2021,  sussistono  i
requisiti  per  approvare  con  il  presente  decreto  le   modifiche
ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare
di produzione della DOP  dei  vini  «Rosso  Orvietano»  o  «Orvietano
Rosso» ed il relativo  documento  unico  consolidato  con  le  stesse
modifiche; 
  Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13,  commi
7  e  8,  del  citato  decreto  ministeriale  6  dicembre  2021  alla
pubblicazione del presente decreto di  approvazione  delle  modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del  relativo
documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle  stesse
modifiche  ordinarie  alla  Commissione  UE,   tramite   il   sistema
informativo messo a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,
lettera a) del reg. UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n.  118468  del  22  febbraio  2023
della  Direzione  generale   per   la   promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma  4,  con
la quale i  titolari  degli  uffici  dirigenziali  non  generali,  in
coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati  alla
firma  degli  atti  e  dei  provvedimenti  relativi  ai  procedimenti
amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Rosso
Orvietano» o «Orvietano Rosso» cosi' come da ultimo modificato con il
decreto ministeriale 7  marzo  2014,  richiamato  in  premessa,  sono
approvate le modifiche ordinarie  di  cui  alla  proposta  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo
2023. 
  2.  Il  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Rosso
Orvietano»  o  «Orvietano  Rosso»,  consolidato  con   le   modifiche
ordinarie  di  cui  al  comma  1,  e  il  relativo  documento   unico
consolidato  figurano  rispettivamente  negli  allegati  A  e  B  del
presente decreto.