IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                      ALLA PESTE SUINA AFRICANA 
 
  Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante  «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29; 
  Visti, in particolare, l'art. 1 e l'art. 2 del citato decreto-legge
n. 9/2022, come modificato, da ultimo, dall'art. 29 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante «Misure di contrasto alla peste  suina
africana»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a  Commissario
straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi  dell'art.  2
del citato decreto-legge n. 9/2022; 
  Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27  maggio  2022  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a  seguito
di conferme di casi di peste suina africana nei  selvatici  ai  sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687; 
  Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  2,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina africana». (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023); 
  Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana  n.  3,  concernente  «Misure  di  controllo  ed
eradicazione della peste suina  africana  (Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «normativa
in materia di sanita' animale», come  integrato  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione,  che  categorizza  la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non
si manifesta normalmente nell'Unione e  che  non  appena  individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione; 
  Visto il regolamento delegato  (UE)  n.  2020/687  che  integra  il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate ed, in particolare,  l'art.  63  che
dispone che in caso di conferma di una malattia  di  categoria  A  in
animali selvatici delle specie  elencate  conformemente  all'art.  9,
paragrafi 2, 3, e  4  del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona  infetta  al  fine  di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2023/594   della
Commissione del 16 marzo  2023  che  stabilisce  misure  speciali  di
controllo delle malattie per la peste  suina  africana  e  abroga  il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605; 
  Visto il decreto legislativo 5  agosto  2022,  n.  136,  attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n),  o)  e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare  e  raccordare  la
normativa nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare  l'art.  3  che,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere  c)  ed  e)
del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 4,  punto  55)  del  regolamento  (UE)  n.
2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione  e
del coordinamento dei controlli ufficiali  e  delle  altre  attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo  delle  malattie  animali
trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari  delle  AASSLL
di seguito Autorita' competenti  locali  (ACL)  (22G00144)  (Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno  2022  recante
requisiti di biosicurezza  degli  stabilimenti  che  detengono  suini
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale del 26
luglio 2022); 
  Visto il  Piano  nazionale  per  le  emergenze  di  tipo  epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata  del  portale  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il Piano nazionale di sorveglianza  ed  eradicazione  per  la
peste suina africana in Italia per il 2023 inviato  alla  Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed  il  manuale  delle
emergenze da peste suina africana in popolazioni di  suini  selvatici
del 12 dicembre 2022; 
  Visto il  documento  SANTE/7113/2015  «Strategic  approach  to  the
management of African swine fever for the EU»; 
  Visto il dispositivo direttoriale  DGSAF  prot.  n.  12438  del  18
maggio 2022, concernente  «Misure  di  prevenzione  della  diffusione
della peste suina africana (PSA) -  identificazione  e  registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»; 
  Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute; 
  Visti i resoconti delle  riunioni  dell'Unita'  centrale  di  crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale  del
Ministero della salute; 
  Vista la relazione del commissario straordinario alla PSA  relativa
al bimestre marzo-aprile 2023; 
  Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e  della
sicurezza energetica, di concerto con il  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste,  recante  «Adozione  del
piano straordinario per la gestione e  il  contenimento  della  fauna
selvatica»; 
  Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2,  comma  2-bis,  del  citato
decreto-legge  n.  9/2022,  le  regioni  e  le   province   autonome,
unitamente agli interventi  urgenti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
attuano le ulteriori misure disposte  dal  commissario  straordinario
per la prevenzione, il  contenimento  e  l'eradicazione  della  peste
suina africana; 
  Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 2,  lettera
b) del citato decreto-legge n. 9/2022, come modificato  dall'art.  29
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il commissario straordinario
definisce,  sentite  le  regioni  interessate,  il  piano   nazionale
straordinario delle catture  a  livello  nazionale  e  regionale  con
tempistica,  obiettivi  numerici  di  cattura   e,   sentita   ISPRA,
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; 
  Tenuto conto che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  6,  del  citato
decreto-legge n. 9/2022  il  commissario  straordinario,  nell'ambito
delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli e far fronte  a  situazioni  eccezionali,
puo'  adottare  con  atto  motivato  provvedimenti  contingibili   ed
urgenti, nel rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  e  del
principio  di  proporzionalita'  tra  misure  adottate  e   finalita'
perseguite; 
  Tenuto  conto  che  l'andamento  della  peste  suina  africana  nel
territorio nazionale assume un andamento discontinuo con l'insorgenza
di focolai puntiformi, anche a distanze considerevoli,  tali  da  non
trovare giustificazione nella contiguita' territoriale; 
  Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio  ad
un altro puo' avvenire anche  attraverso  le  derrate  alimentari  di
origine suina, in particolare  commercializzate  fuori  dai  circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita'; 
  Ritenuto, inoltre, necessario intensificare i  controlli  ufficiali
dell'Autorita' competente locale  (ACL)  sulle  filiere  delle  carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Intensificazione dei controlli sulla carne suina anche di cinghiale e
                      prodotti a base di carne 
 
  Le regioni e le province autonome  intensificano  le  attivita'  di
controllo tese verificare la regolarita' del  commercio  di  carni  e
prodotti a base carne  provenienti  da  suidi  selvatici,  anche  con
riferimento  alla  eventuale  provenienza  degli   stessi   da   zone
sottoposte a restrizione per  PSA.  Detta  attivita'  deve  includere
controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS,  presso  i  mercati
locali, le fiere,  gli  agriturismi  e  nella  ristorazione  pubblica
nonche' presso gli stabilimenti di lavorazione  e  trasformazione  di
prodotti a base di carne suine. 
  Le  autorita'  doganali  intensificano  i   controlli   mirati   ad
identificare le carni suine a seguito di viaggiatori  provenienti  da
paesi terzi nei porti, e aeroporti. 
  I comandi carabinieri NAS, i comandi  carabinieri  forestali  e  le
forze dell'ordine che intercettino  nell'ambito  delle  attivita'  di
controllo partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina ne
verificano  sempre  la  documentazione   di   scorta   al   fine   di
identificarne la provenienza. Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
risalire  alla  provenienza  di  detti  prodotti  si  procedera'   al
sequestro e distruzione degli stessi  congiuntamente  alle  autorita'
competenti locali, in  base  alle  previsioni  di  cui  all'ordinanza
commissariale 2/2023 citata in  premessa,  previo  campionamento  per
l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA.