IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;
Visti, in particolare, l'art. 1 e l'art. 2 del citato decreto-legge
n. 9/2022, come modificato, da ultimo, dall'art. 29 del decreto-legge
22 giugno 2023, n. 75, recante «Misure di contrasto alla peste suina
africana»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario
straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 9/2022;
Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio
2022, n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito
di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi
dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
Vista l'ordinanza 20 aprile 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 2, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana». (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 95 del 22 aprile 2023);
Vista l'ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla
peste suina africana n. 3, concernente «Misure di controllo ed
eradicazione della peste suina africana (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 122 del 26 maggio 2023);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non
si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e)
del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della
salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n.
2016/429, e' l'Autorita' centrale responsabile dell'organizzazione e
del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attivita'
ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali
trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL
di seguito Autorita' competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022 recante
requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale del 26
luglio 2022);
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione
europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE)
n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle
emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici
del 12 dicembre 2022;
Visto il documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the
management of African swine fever for the EU»;
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 44 del 28 marzo 2013, pubblicati sul portale del
Ministero della salute;
Vista la relazione del commissario straordinario alla PSA relativa
al bimestre marzo-aprile 2023;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica»;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 9/2022, le regioni e le province autonome,
unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1,
attuano le ulteriori misure disposte dal commissario straordinario
per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste
suina africana;
Considerato, altresi', che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
b) del citato decreto-legge n. 9/2022, come modificato dall'art. 29
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, il commissario straordinario
definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale
straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con
tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA,
abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato
decreto-legge n. 9/2022 il commissario straordinario, nell'ambito
delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali,
puo' adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed
urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del
principio di proporzionalita' tra misure adottate e finalita'
perseguite;
Tenuto conto che l'andamento della peste suina africana nel
territorio nazionale assume un andamento discontinuo con l'insorgenza
di focolai puntiformi, anche a distanze considerevoli, tali da non
trovare giustificazione nella contiguita' territoriale;
Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad
un altro puo' avvenire anche attraverso le derrate alimentari di
origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti
legali e senza la dovuta tracciabilita';
Ritenuto, inoltre, necessario intensificare i controlli ufficiali
dell'Autorita' competente locale (ACL) sulle filiere delle carni
suine in tutte le fasi della filiera alimentare;
Dispone:
Art. 1
Intensificazione dei controlli sulla carne suina anche di cinghiale e
prodotti a base di carne
Le regioni e le province autonome intensificano le attivita' di
controllo tese verificare la regolarita' del commercio di carni e
prodotti a base carne provenienti da suidi selvatici, anche con
riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone
sottoposte a restrizione per PSA. Detta attivita' deve includere
controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati
locali, le fiere, gli agriturismi e nella ristorazione pubblica
nonche' presso gli stabilimenti di lavorazione e trasformazione di
prodotti a base di carne suine.
Le autorita' doganali intensificano i controlli mirati ad
identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da
paesi terzi nei porti, e aeroporti.
I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le
forze dell'ordine che intercettino nell'ambito delle attivita' di
controllo partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina ne
verificano sempre la documentazione di scorta al fine di
identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile
risalire alla provenienza di detti prodotti si procedera' al
sequestro e distruzione degli stessi congiuntamente alle autorita'
competenti locali, in base alle previsioni di cui all'ordinanza
commissariale 2/2023 citata in premessa, previo campionamento per
l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA.