IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto il decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e, in  particolare,
l'art. 2 che istituisce il  Fondo  rotativo  per  la  concessione  di
finanziamenti a tasso agevolato  alle  imprese  esportatrici  («Fondo
394/81»); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in  particolare,
l'art. 6 che disciplina il sostegno  alle  iniziative  delle  imprese
italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui
mercati  anche  diversi  da  quelli  dell'Unione  europea,   mediante
agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti  dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis») e comunque in conformita' con la normativa europea  in
materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81  e
con una riserva di destinazione delle risorse alle  piccole  e  medie
imprese pari al 70 per cento annuo; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5,  che  prevedono  la  natura
privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici  erogati
alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo  delle  attivita'
produttive,  e  l'art.  5  relativo  alla  procedura   valutativa   a
sportello; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e,  in
particolare,  l'art.  25,  che  attribuisce  alla  SIMEST  S.p.a.  la
gestione     degli     interventi     di     sostegno     finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul  Fondo
394/81; 
  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 11,
relativo alla disciplina del Codice unico di progetto «CUP»; 
  Visto il decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e,  in  particolare,
l'art. 1, comma 12,  che  richiede  il  mantenimento  sul  territorio
nazionale   delle   attivita'   di   ricerca,   sviluppo,   direzione
commerciale,  nonche'  di  una  parte  sostanziale  delle   attivita'
produttive; 
  Vista la  comunicazione  della  Commissione  europea  2008/C  14/02
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e attualizzazione; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7  settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  247
del 21 ottobre 2016, recante «Riforma degli  strumenti  finanziari  a
sostegno dell'internazionalizzazione  delle  imprese,  a  valere  sul
Fondo rotativo 394/81»; 
  Visto il decreto 31  maggio  2017,  n.  115,  recante  «Regolamento
recante la disciplina per il  funzionamento  del  registro  nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge  24
dicembre 2012, n. 234»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
1, comma 270, che istituisce e disciplina il  Comitato  agevolazioni,
organo competente ad amministrare il Fondo 394/81; 
  Visto il  decreto  8  aprile  2019,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del  30
maggio 2019, recante «Introduzione di nuovi  strumenti  finanziari  a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»; 
  Visto il decreto  24  aprile  2019,  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante «Competenze e funzionamento  del  Comitato  agevolazioni  per
l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81»  che  dispone,
tra l'altro,  che  il  Comitato  agevolazioni  approva  le  circolari
operative che disciplinano le  modalita'  per  la  concessione  delle
agevolazioni a valere sui Fondi, nell'ambito delle condizioni fissate
dalla normativa di riferimento; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in  particolare,
l'art.  18-bis,  che  ha  esteso   l'operativita'   degli   strumenti
finanziari a sostegno  dell'internazionalizzazione  delle  imprese  a
valere sul Fondo 394/81 anche nell'ambito dell'Unione europea; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in
particolare, l'art. 2,  commi  11-bis  e  12,  che  attribuiscono  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  le
funzioni e le competenze in materia di interventi del  Fondo  394/81,
gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e demandano ad
un decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
Ministro  delle  imprese  e  del  Made  in  Italy   e   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  la  determinazione   di   termini,
modalita'  e  condizioni  degli  interventi  finanziari  agevolati  a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo
394/81; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n.  188  del  28  luglio  2020,  recante
«Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operativita' del  Fondo
394/81», che modifica i decreti del Ministro dello sviluppo economico
7 settembre 2016 e 8 aprile 2019; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e,  in  particolare,
l'art. 72, comma 1,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  11  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che  istituisce  nello  stato  di
previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale  il  fondo  da  ripartire  denominato  «Fondo  per  la
promozione integrata», tra le cui finalita' e' inclusa la concessione
di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale  dei  finanziamenti
agevolati del Fondo 394/81  secondo  criteri  selettivi  e  modalita'
stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni; 
  Vista la convenzione stipulata il 26 giugno 2020 tra  il  Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e  la  SIMEST
S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81; 
  Visto l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
ha disposto il rifinanziamento per gli anni  dal  2022  al  2026  del
Fondo 394/81 e della quota di risorse del  Fondo  per  la  promozione
integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto; 
  Tenuto conto delle indicazioni, formulate dalla Cabina di regia per
l'internazionalizzazione nella seduta del 13 dicembre 2021,  inerenti
alle linee strategiche e alle principali azioni e linee di intervento
del Fondo 394/81 per il 2022; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento   degli
strumenti finanziari  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  delle
imprese italiane a valere sul Fondo 394/81 in base  alle  intervenute
evoluzioni normative, al fine del riavvio dell'operativita' del Fondo
394/81  e  del  pieno  utilizzo  delle  risorse  stanziate   per   il
quinquennio 2022-2026 dall'art. 1, comma 49, lettera a), della  legge
30 dicembre 2021, n. 234; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  adottato  ai  sensi  dell'art.  6   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalita'
e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere  sul
Fondo 394/81 a  sostegno  delle  iniziative  delle  imprese  italiane
dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento  sui  mercati
internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e  le
funzioni di controllo del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono  concessi  nei
limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea  in
materia di aiuti di importanza minore  (de  minimis)  e  comunque  in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.