IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e, in particolare,
l'art. 2 che istituisce il Fondo rotativo per la concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici («Fondo
394/81»);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare,
l'art. 6 che disciplina il sostegno alle iniziative delle imprese
italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui
mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, mediante
agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore
(«de minimis») e comunque in conformita' con la normativa europea in
materia di aiuti di Stato, a valere sulle risorse del Fondo 394/81 e
con una riserva di destinazione delle risorse alle piccole e medie
imprese pari al 70 per cento annuo;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, in
particolare, gli articoli 1 e 9, comma 5, che prevedono la natura
privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati
alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita'
produttive, e l'art. 5 relativo alla procedura valutativa a
sportello;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e, in
particolare, l'art. 25, che attribuisce alla SIMEST S.p.a. la
gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo
394/81;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 11,
relativo alla disciplina del Codice unico di progetto «CUP»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, in particolare,
l'art. 1, comma 12, che richiede il mantenimento sul territorio
nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo, direzione
commerciale, nonche' di una parte sostanziale delle attivita'
produttive;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02
relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 settembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247
del 21 ottobre 2016, recante «Riforma degli strumenti finanziari a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul
Fondo rotativo 394/81»;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, l'art.
1, comma 270, che istituisce e disciplina il Comitato agevolazioni,
organo competente ad amministrare il Fondo 394/81;
Visto il decreto 8 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 125 del 30
maggio 2019, recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese»;
Visto il decreto 24 aprile 2019, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante «Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per
l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81» che dispone,
tra l'altro, che il Comitato agevolazioni approva le circolari
operative che disciplinano le modalita' per la concessione delle
agevolazioni a valere sui Fondi, nell'ambito delle condizioni fissate
dalla normativa di riferimento;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare,
l'art. 18-bis, che ha esteso l'operativita' degli strumenti
finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a
valere sul Fondo 394/81 anche nell'ambito dell'Unione europea;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in
particolare, l'art. 2, commi 11-bis e 12, che attribuiscono al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le
funzioni e le competenze in materia di interventi del Fondo 394/81,
gia' attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e demandano ad
un decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro
dell'economia e delle finanze, la determinazione di termini,
modalita' e condizioni degli interventi finanziari agevolati a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo
394/81;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 11 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 188 del 28 luglio 2020, recante
«Estensione ai Paesi dell'Unione europea dell'operativita' del Fondo
394/81», che modifica i decreti del Ministro dello sviluppo economico
7 settembre 2016 e 8 aprile 2019;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare,
l'art. 72, comma 1, come da ultimo modificato dall'art. 11 del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale il fondo da ripartire denominato «Fondo per la
promozione integrata», tra le cui finalita' e' inclusa la concessione
di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti
agevolati del Fondo 394/81 secondo criteri selettivi e modalita'
stabiliti con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni;
Vista la convenzione stipulata il 26 giugno 2020 tra il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST
S.p.a. per la gestione del Fondo 394/81;
Visto l'art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che
ha disposto il rifinanziamento per gli anni dal 2022 al 2026 del
Fondo 394/81 e della quota di risorse del Fondo per la promozione
integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto;
Tenuto conto delle indicazioni, formulate dalla Cabina di regia per
l'internazionalizzazione nella seduta del 13 dicembre 2021, inerenti
alle linee strategiche e alle principali azioni e linee di intervento
del Fondo 394/81 per il 2022;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento degli
strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle
imprese italiane a valere sul Fondo 394/81 in base alle intervenute
evoluzioni normative, al fine del riavvio dell'operativita' del Fondo
394/81 e del pieno utilizzo delle risorse stanziate per il
quinquennio 2022-2026 dall'art. 1, comma 49, lettera a), della legge
30 dicembre 2021, n. 234;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 6 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce i termini, le modalita'
e le condizioni delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul
Fondo 394/81 a sostegno delle iniziative delle imprese italiane
dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
internazionali, nonche' le attivita' e gli obblighi del gestore e le
funzioni di controllo del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
2. Gli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono concessi nei
limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.