IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, recante
attuazione della delega al Governo di cui all'art. 7 della legge 12
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle
sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni
tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, e
in particolare gli articoli 3 e 9;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in
particolare, l'art. 2, che attribuisce al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia
di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema
Paese prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 maggio 2021 (regolamento duplice uso), che
istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni,
dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del
trasferimento di prodotti a duplice uso, e in particolare gli
articoli 4, 6, 8 e 9;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, che disciplina le
articolazioni interne delle strutture di primo livello
dell'amministrazione centrale;
Vista la nota n. 011150 del 19 aprile 2023, con la quale
l'Autorita' nazionale - UAMA ha effettuato la comunicazione di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 221 del 2017;
Considerato che nel termine di dieci giorni lavorativi dalla
predetta nota non sono pervenute osservazioni dalle amministrazioni
interpellate;
Tenuto conto dei reiterati atti di aggressione da parte della
Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, anche attraverso l'uso
di sistemi offensivi quali veicoli aerei senza pilota (c.d. UAVs)
assemblati con componentistica anche estranea a scopi militari;
Considerato che i veicoli aerei senza pilota compaiono nella lista
dei materiali di armamento di cui al decreto del Ministro della
difesa 29 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 9 ottobre 2021,
nonche' nella direttiva delegata (UE) 2023/277 della Commissione, del
5 ottobre 2022, in corso di recepimento, che modifica la direttiva
2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con
l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione
europea del 21 febbraio 2022;
Considerato che i motori a pistone alternativo o rotativo, con
accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore
dell'aviazione, nonche' le parti destinabili in via esclusiva o
principale ai motori stessi, non compaiono nella lista dei prodotti a
duplice uso di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2021/821;
Considerato che detti componenti possono essere utilizzati per la
costruzione di veicoli aerei senza pilota appositamente predisposti
per l'uso militare;
Considerate le misure adottate dall'Unione europea nei confronti
della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia, che
comportano restrizioni sulle esportazioni di armamenti nonche' di
motori a scoppio per aeromobili a pistone alternativo o rotativo;
Considerate altresi' le misure restrittive dell'Unione europea nei
confronti della Repubblica islamica dell'Iran relative al commercio
di materiali di armamento;
Ritenuta l'esigenza di contrastare, anche per motivi di sicurezza
pubblica, eventuali rischi di elusione delle suddette misure
restrittive, in particolare per quanto concerne la componentistica
che puo' essere utilizzata per la costruzione dei sistemi offensivi
impiegati nell'aggressione militare contro l'Ucraina;
Considerato che la Repubblica di Armenia, la Repubblica del
Kazakistan e la Repubblica del Kirghizistan sono parte dell'Unione
doganale eurasiatica, che comprende anche la Federazione russa e la
Repubblica di Bielorussia;
Considerato che, in base alle informazioni disponibili, la
componentistica utilizzabile per la predisposizione di veicoli aerei
senza pilota esportata verso Paesi aderenti a un'unione doganale con
la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia presenta rischi
di riesportazione verso i predetti Paesi, ai fini dell'inserimento in
prodotti militari, in violazione dell'embargo sugli armamenti;
Considerato che, in base alle informazioni disponibili, i medesimi
rischi sussistono in relazione ad operazioni verso la Repubblica
islamica dell'Iran, gia' soggetta ad embargo sugli armamenti, in
relazione a possibili rischi di elusione delle misure restrittive
verso la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia;
Considerato che alcuni Stati membri dell'Unione europea hanno
imposto un regime di autorizzazione all'esportazione di motori a
pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a
scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione, nonche' delle parti
destinabili in via esclusiva o principale ai motori stessi;
Considerata la necessita' di uniformarsi ai piu' elevati livelli di
prevenzione dei rischi di utilizzazione della suddetta
componentistica nell'ambito dell'aggressione militare dell'Ucraina da
parte della Federazione russa;
Ritenuto di sottoporre ad autorizzazione anche le operazioni di
intermediazione e di prestazione di assistenza tecnica relative alla
componentistica sopra menzionata;
Considerata la necessita' di un'immediata applicazione dell'obbligo
di autorizzazione e di disporre un regime specifico per le operazioni
avviate prima dell'adozione del presente decreto, al fine di
contemperare il preminente interesse pubblico ad evitare qualsiasi
forma di elusione e l'esigenza di una ragionevole tutela degli
affidamenti dei privati;
Decreta:
Art. 1
Obbligo di autorizzazione per prodotti non listati
1. Sono subordinate ad autorizzazione preventiva le operazioni di
esportazione, di fornitura di servizi di intermediazione e di
assistenza tecnica, aventi come destinazione finale la Repubblica di
Armenia, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica del
Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan e relative ai seguenti
prodotti:
a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a
scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione.
Per «settore dell'aviazione» sono da intendersi: aeroplani, veicoli
aerei senza pilota (c.d. UAVs), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o
modelli radio-controllati;
b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o
principalmente, ai motori di cui alla lettera a).
2. Prima dell'effettuazione delle operazioni previste al comma 1,
l'esportatore presenta all'Autorita' nazionale di cui all'art. 7-bis
della legge 9 luglio 1990, n. 185, domanda di autorizzazione ai sensi
dell'art. 4 del regolamento (UE) 2021/821.