IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regolamento  (UE)  2017/745,  recante  «Regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo  ai  dispositivi  medici,
che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002
e il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  e  che  abroga  le  direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio» e, in particolare,  l'art.  27,
comma 9, il quale prevede che le istituzioni sanitarie  registrino  e
conservino,  di  preferenza  per  via  elettronica,   gli   UDI   dei
dispositivi  che  hanno  fornito  o  che  hanno  ricevuto   se   tali
dispositivi appartengono ai dispositivi impiantabili della classe III
e che gli  Stati  membri  incoraggino  le  istituzioni  sanitarie,  e
possano obbligarle, a registrare e conservare, di preferenza per  via
elettronica, gli UDI dei dispositivi che hanno ricevuto; 
  Visto, in particolare, l'art.  25  del  predetto  regolamento  (UE)
2017/745, il quale prevede  obblighi  di  cooperazione  tra  tutti  i
soggetti coinvolti nella catena di fornitura al fine di garantire  un
appropriato livello di tracciabilita' dei dispositivi medici; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e
il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE
e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)
2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date
di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.
15 della legge 22 aprile 2021, n. 53» e, in particolare,  l'art.  15,
comma 1, il quale prevede che con decreto del Ministro  della  salute
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  siano
definite per le  istituzioni  sanitarie  disposizioni  relative  alla
registrazione e alla conservazione dell'UDI dei dispositivi che hanno
ricevuto; 
  Acquisito il parere della  sezione  f)  -  Dispositivi  medici  del
Comitato tecnico sanitario istituito con decreto del  Ministro  della
salute del 15 dicembre 2021; 
  Tenuto conto  del  rischio  associato  alle  diverse  tipologie  di
dispositivi  medici  e  degli  orientamenti  dell'Unione  europea  in
materia di identificazione e tracciabilita' dei dispositivi medici; 
  Ritenuto di  dover  intraprendere  azioni  efficaci  finalizzate  a
garantire  la  sicurezza  dei  dispositivi  nelle   fasi   successive
all'immissione  sul  mercato  anche  grazie  ad  una  piu'   efficace
segnalazione  degli  incidenti,  ad  una  rapida   diffusione   delle
informazioni relative alle azioni correttive di sicurezza mirate e ad
una piu' efficiente sorveglianza del mercato da parte delle autorita'
competenti con particolare attenzione ai dispositivi  medici  cui  e'
associato  un  alto  livello  di  rischio,  quali  si  configurano  i
dispositivi impiantabili delle classi III e IIb,  nonche'  gli  altri
dispositivi della classe III, ancorche' non impiantabili; 
  Ritenuto,  altresi',  di  dover  adottare  misure   finalizzate   a
contribuire a ridurre gli errori medici e a sostenere la  lotta  alla
contraffazione, migliorare le politiche di acquisto e di  smaltimento
dei rifiuti, nonche' migliorare la gestione  delle  scorte  da  parte
delle istituzioni sanitarie e degli operatori economici; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione  alle  previsioni  contenute
nel predetto art. 15, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto  2022,
n. 137, con riguardo ai requisiti di identificazione e tracciabilita'
dei dispositivi medici; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 19 aprile 2023 (Rep. atti n. 75/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce gli obblighi di  registrazione  e
conservazione dell'identificativo  unico  del  dispositivo  (UDI)  da
parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari  qualora
questi non esercitino la propria attivita' professionale nel contesto
di una istituzione sanitaria. 
  2. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici marcati  CE
ai sensi del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 5 aprile 2017.