IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 87, comma 6-bis, del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre  2021,  n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo  penale,
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti  giudiziari»,  il  quale  dispone
«Sino  al  quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  dei
regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero  sino  al  diverso  termine
previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici  giudiziari
e le tipologie di atti in esso  indicati,  il  deposito  di  memorie,
documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis,  comma  3,
del codice di procedura penale, dell'opposizione  alla  richiesta  di
archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura  penale,
della denuncia di cui all'art. 333 del codice  di  procedura  penale,
della querela di cui all'art. 336 del codice di  procedura  penale  e
della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e
della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice
di procedura penale, negli  uffici  delle  procure  della  Repubblica
presso i  tribunali  avviene  esclusivamente  mediante  deposito  nel
portale del processo penale telematico individuato con  provvedimento
del direttore generale per i sistemi  informativi  automatizzati  del
Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite  nel  medesimo
provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al  decreto  del
Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il  deposito  degli
atti si intende eseguito al momento del rilascio  della  ricevuta  di
accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento. Il  deposito  e'  tempestivo  quando  e'
eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza»; 
  Visto l'art. 87, comma 6-ter, del decreto  legislativo  10  ottobre
2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o piu' decreti  del  Ministro
della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per  i  quali  e'
consentito il deposito telematico con le modalita' di  cui  al  comma
6-bis»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia del  4  luglio  2023,
contenente l'elenco degli atti il cui deposito da parte dei difensori
avviene mediante il portale del processo penale telematico; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   assicurare,   in   sede   di   prima
applicazione, le verifiche di piena  funzionalita'  del  portale  del
processo  penale   telematico,   avviando   una   fase   sperimentale
transitoria anche nella prospettiva di individuare  le  tipologie  di
atti per cui possono essere adottate le modalita' non telematiche  di
cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del  4  luglio
2023, nella parte in  cui  dispone  che  il  deposito  da  parte  dei
difensori degli atti indicati nell'elenco di  cui  all'art.  1  dello
stesso  decreto  avviene  esclusivamente  mediante  il  portale   del
processo  penale  telematico,   decorre   dal   quindicesimo   giorno
successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1  e  3
dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022,  n.  150.  Sino
alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici
indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio  2023,
e' possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori
degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto  anche  mediante
il  portale  del  processo  penale  telematico   con   le   modalita'
individuate con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia.