IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione,
del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la
condizionalita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo nella politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2 dicembre 2022
della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n.
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e
inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per
lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del
regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune» e in
particolare l'art. 6, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e
alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47
del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di applicazione
del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti
diretti»;
Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo
17 marzo 2023, n. 42 stabilisce che le disposizioni attuative e i
criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili
previste dall'art. 6, comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo stesso;
Decreta:
Art. 1
Attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo
2023, n. 42
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
2023, n. 42, se per un dato anno di domanda un beneficiario non
dichiara tutte le parcelle agricole a sua disposizione, si determina
la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate
rispetto alla superficie dichiarata nella domanda unica o nella
domanda di pagamento.
2. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui comma 1 e'
superiore al 3%, ma inferiore od uguale al 20% e se la superficie non
dichiarata non e' determinante per l'ammissibilita' agli interventi
basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di
condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per interventi
basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno
considerato e' ridotto dell'1%.
3. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1
e' superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 50% e se la superficie
non dichiarata non e' determinante per l'ammissibilita' agli
interventi basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi
di condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per
interventi basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per
l'anno considerato e' ridotto del 2%.
4. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1
e' superiore al 50% e in tutti i casi in cui la superficie non
dichiarata e' determinante per l'ammissibilita' agli interventi
basati sulla superficie o per l'esenzione dagli obblighi di
condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti per interventi
basati sulla superficie che spettano all'agricoltore per l'anno
considerato e' ridotto del 3%.
5. Ai fini del presente articolo, la base di calcolo dei pagamenti
basati sulla superficie spettanti all'agricoltore e' la superficie
dichiarata.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 maggio 2023
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1042