IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della  Commissione,
del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n.  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2116  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo nella politica agricola comune; 
  Vista la decisione di esecuzione C (2022)8645 del 2  dicembre  2022
della Commissione di approvazione  del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE)  n.
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2021/2290 a  norma  del  medesimo  regolamento,  e
inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico  per
lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42  «Attuazione  del
regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  2  dicembre  2021,  sul  finanziamento,  sulla  gestione  e  sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013,  recante   l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari  degli  aiuti  della  politica  agricola  comune»  e   in
particolare l'art. 6, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47
del 24 febbraio 2023 recante «Disposizioni nazionali di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  2021/2115  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  2  dicembre  2021  per  quanto  concerne  i  pagamenti
diretti»; 
  Considerato che l'art. 25 del sopra menzionato decreto  legislativo
17 marzo 2023, n. 42 stabilisce che le  disposizioni  attuative  e  i
criteri per  determinare  le  percentuali  di  riduzione  applicabili
previste dall'art. 6, comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro
dell'agricoltura della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto legislativo stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Attuazione dell'art. 6, comma 1  del  decreto  legislativo  17  marzo
                             2023, n. 42 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 17  marzo
2023, n. 42, se per un dato  anno  di  domanda  un  beneficiario  non
dichiara tutte le parcelle agricole a sua disposizione, si  determina
la  percentuale  della  superficie  delle  parcelle  non   dichiarate
rispetto alla superficie  dichiarata  nella  domanda  unica  o  nella
domanda di pagamento. 
  2. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui comma 1 e'
superiore al 3%, ma inferiore od uguale al 20% e se la superficie non
dichiarata non e' determinante per l'ammissibilita'  agli  interventi
basati  sulla  superficie  o  per  l'esenzione  dagli   obblighi   di
condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti  per  interventi
basati sulla  superficie  che  spettano  all'agricoltore  per  l'anno
considerato e' ridotto dell'1%. 
  3. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1
e' superiore al 20%, ma inferiore o uguale al 50% e se la  superficie
non  dichiarata  non  e'  determinante  per   l'ammissibilita'   agli
interventi basati sulla superficie o per l'esenzione  dagli  obblighi
di  condizionalita',  l'importo   complessivo   dei   pagamenti   per
interventi basati sulla superficie che spettano  all'agricoltore  per
l'anno considerato e' ridotto del 2%. 
  4. Se la percentuale determinata con le modalita' di cui al comma 1
e' superiore al 50% e in tutti  i  casi  in  cui  la  superficie  non
dichiarata  e'  determinante  per  l'ammissibilita'  agli  interventi
basati  sulla  superficie  o  per  l'esenzione  dagli   obblighi   di
condizionalita', l'importo complessivo dei pagamenti  per  interventi
basati sulla  superficie  che  spettano  all'agricoltore  per  l'anno
considerato e' ridotto del 3%. 
  5. Ai fini del presente articolo, la base di calcolo dei  pagamenti
basati sulla superficie spettanti all'agricoltore  e'  la  superficie
dichiarata. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 22 maggio 2023 
 
                                            Il Ministro: Lollobrigida 

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1042