IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (Piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, del 31 maggio 2022, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e  di  controllo
nella politica agricola comune; 
  Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del  2  dicembre  2022
della Commissione, di approvazione del  Piano  strategico  della  PAC
italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo  II,  del  regolamento  (UE)
2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento  di
esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato
alla Commissione europea  mediante  il  sistema  elettronico  per  lo
scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente «Disposizioni per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   (Legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone  che  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  di  propria
competenza, provvede  con  decreto  all'applicazione  nel  territorio
nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023 n.  42,  concernente  la
«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013»,  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari  degli  aiuti  della  politica   agricola   comune»,   in
particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'art.  7,
comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per  la  tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  23  dicembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  47
del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione
del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i  pagamenti  diretti»  e  in
particolare l'art. 11, comma 4; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023,  prot.  147385,  recante
«Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale» e in particolare l'art. 7; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 30 marzo 2023, prot.  185101,  recante
«Disposizioni relative alle procedure  di  presentazione  e  modifica
delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e
a capo dello sviluppo rurale finanziati dal  FEASR  2023-2027  e  dal
FEASR 2014-2022» e in particolare l'art. 1; 
  Viste le  richieste  della  Commissione  politiche  agricole  della
Conferenza delle regioni e province autonome del  27  aprile  2023  e
dell'8  maggio  2023  concernenti   la   proroga   dei   termini   di
presentazione delle domande PAC per l'anno di domanda 2023, stanti le
difficolta' derivanti dal nuovo quadro programmatorio particolarmente
composito, complicato dall'emergenza idrica che, in  ampi  territori,
ha  causato   ritardi   nelle   decisioni   aziendali   legate   alla
disponibilita' di acqua irrigua e l'allineamento dei termini entro  i
quali effettuare le modifiche alle domande dello sviluppo rurale  con
i termini stabiliti per i pagamenti diretti; 
  Ritenuto  di  poter  accogliere  le  richieste  della   Commissione
politiche agricole della Conferenza delle regioni e province autonome
fissando un termine di presentazione delle  domande  e  di  eventuale
modifica delle domande  presentate  nei  termini,  che  consenta  una
tempestiva  esecuzione  delle  procedure  di  controllo  al  fine  di
assicurare la corretta azione amministrativa; 
  Ritenuto opportuno ribadire che alle domande di aiuto o  pagamento,
presentate  oltre  il  termine  utile,  si  applicano  le   riduzioni
stabilite dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 10 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 11  del  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
  della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022. 
 
  1. All'art. 11 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, alla fine del
comma 4, sono aggiunte le parole «Qualora il termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda unica o altre dichiarazioni  o  documenti
giustificativi o contratti, coincida con un giorno festivo, un sabato
o una domenica, detto termine si intende prorogato  al  primo  giorno
lavorativo successivo.» 
  2. All'art. 11 del decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, dopo il comma
4, e' aggiunto seguente comma 4-bis: 
    «4-bis Alle domande uniche presentate oltre i termini di  cui  al
comma 4 del presente  articolo  si  applicano  le  riduzioni  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.».