IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3, comma 1, lettera c), che prevede il controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti sugli «atti
normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti
spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita'»;
Vista la risoluzione n. 70/1 del 25 settembre 2015 con la quale
l'Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato il documento
recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1,
comma 362, con il quale e' stato istituito il Fondo per le periferie
inclusive, con una dotazione di dieci milioni di euro per l'anno
2023, da destinare ai comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie e
il miglioramento del loro livello di autonomia;
Visto l'art. 1, comma 363, della citata legge n. 197 del 2022, che
demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'autorita' politica delegata in materia di disabilita', da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, la definizione dei tempi e delle modalita' di
presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti del Fondo
per le periferie inclusive, l'individuazione dei relativi requisiti
di ammissibilita' e criteri di valutazione, nonche' la disciplina
delle successive fasi di erogazione, monitoraggio ed eventuale revoca
dei finanziamenti stessi;
Visto l'art. 1, comma 364, della legge n. 197 del 2022, che prevede
l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un
comitato per la valutazione dei progetti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art.
24-quater;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
luglio 2022 recante «Modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri.
Istituzione dell'ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali e
modifiche relative all'ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilita'."»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il
triennio 2023-2025;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo
2023, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012, recante: "Ordinamento delle strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri."»;
Considerata la rilevazione effettuata dall'Istat relativamente ai
dati della popolazione residente in ciascun comune al 1° gennaio
2022;
Considerato che le risorse del fondo per le periferie inclusive
sono state iscritte sul capitolo n. 2030 «Somma da trasferire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per il fondo per le periferie
inclusive» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerato che e' stato istituito nel bilancio di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 il capitolo di
spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione
finanziaria complessiva di dieci milioni di euro;
Visto il concerto espresso dal Ministero dell'economia e delle
finanze con nota prot. n. 14012 del 31 marzo 2023;
Visto la nota prot. n. 12073 del 4 marzo 2023 con la quale il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare che
nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ha allegato
un'osservazione, recepita nello schema di decreto;
Visto il concerto espresso dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con nota prot. n. 3382 del 17 aprile 2023;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del
10 maggio 2023;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ripartizione del fondo
1. Il presente decreto disciplina la procedura di accesso ai
finanziamenti a valere sul fondo per le periferie inclusive (di
seguito «fondo») di cui all'art. 1, comma 362, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, nonche' le relative modalita' di erogazione,
monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti
stessi.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, il
fondo e' destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000
abitanti.
3. Nel rispetto del criterio di cui al comma 2, sono ammessi a
presentare domanda di finanziamento i Comuni di Roma, Milano, Napoli,
Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.
4. Ai fini dell'accesso al fondo, i comuni di cui al comma 3
presentano un programma di intervento (d'ora innanzi «programma»),
prioritariamente definito all'esito di un procedimento di
co-programmazione ai sensi dell'art. 55 del codice di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolato in uno o piu' progetti
in partenariato con altri enti pubblici ed enti del Terzo settore.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, le risorse del fondo
sono ripartite secondo le seguenti modalita', di cui all'allegata
tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nel limite di sei milioni di euro, assegnando una quota fissa
a ciascun comune titolare di programma ammesso a finanziamento. La
quota fissa e' calcolata suddividendo l'importo di cui alla presente
lettera per il numero dei comuni titolari di Programmi ammessi a
finanziamento;
b) nel limite di quattro milioni di euro, in proporzione alla
popolazione residente in ciascun comune titolare di programma ammesso
a finanziamento, calcolata sulla base della rilevazione dell'Istituto
nazionale di statistica al 1° gennaio 2022.
6. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il
riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di
evitare residui finanziari.