IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014,  n.
651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n.
L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702 che dichiara alcune categorie di aiuti  nel  settore  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n.
L 193 e, in particolare, l'art. 31; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione dell'8  dicembre  2020,
n. 2008 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014
e  (UE)  n.  1388/2014  per  quanto  riguarda  il  loro  periodo   di
applicazione e altri adeguamenti pertinenti; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 30 maggio 2018, n.  848  relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle  zone  rurali  2014  -  2020
(2014/C 204/01); 
  Visto   il   piano   d'azione   comunitario   per    lo    sviluppo
dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021; 
  Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con  regio-decreto  23
maggio 1924, n. 827; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»,  ed  in  particolare
l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni,  contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi  economici
di qualunque genere  a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono
subordinate alla predeterminazione  da  parte  delle  amministrazioni
procedenti, nelle forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei
criteri e  delle  modalita'  cui  le  amministrazioni  stesse  devono
attenersi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228  e,  in
particolare, l'art. 13, comma 2,  lettera  h)  modificato  da  ultimo
dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  che
definisce i distretti biologici/biodistretti; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.  33  concernente
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici»; 
  Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160  concernente  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 522, che istituisce nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali un  fondo  denominato
«Fondo per l'agricoltura biologica», al fine  di  dare  attuazione  a
interventi a favore delle forme  di  produzione  agricola  a  ridotto
impatto ambientale e per la promozione  di  filiere  e  distretti  di
agricoltura biologica e di ogni attivita' a questa connessa, con  una
dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in  particolare,
l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per  l'anno  2021  un  ulteriore
stanziamento di 15 milioni di euro per il  «Fondo  per  l'agricoltura
biologica»; 
  Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 concernente «Disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitivita'  della  produzione  agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»; 
  Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n.  104,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18  novembre  2019,  n.  132,  recante
disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze  armate  e
per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio
2020, ufficio controllo atti MISE  e  MIPAAF,  reg.ne  prev.  n.  89,
recante  «Regolamento  di  riorganizzazione   del   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma
4, del decreto-legge 21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2019, n. 179; 
  Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022,  n.  173,  coordinato
con la legge  di  conversione  16  dicembre  2022,  n.  204,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con  il  quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali  ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 2049 del 1°  febbraio  2012  recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11  e  la  gestione
informatizzata della notifica di attivita' con  metodo  biologico  ai
sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio  del  28
giugno  2007  e  successive  modifiche,  relativo   alla   produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che  abroga  il
reg. (CEE) n. 2092/91»; 
  Visto  il  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  delle   politiche
competitive della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del  9  aprile
2013 che istituisce il tavolo tecnico compartecipato  in  agricoltura
biologica per approfondire, con tecnici  ed  esperti  qualificati  in
materia, aree tematiche di particolare  interesse  che  costituiscono
oggetto dei lavori della Commissione europea e del Consiglio  europeo
in materia di agricoltura biologica, nonche' problematiche  complesse
relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 20 maggio 2022, n.  229771  recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del  Parlamento  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018 relativo  alla  produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti  regolamenti  delegati  e
esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di
operatori  per  le  norme  di  produzione  e  che  abroga  i  decreti
ministeriali 18 luglio 2018, n. 6793, 30 luglio 2010, n.  11954  e  8
maggio 2018, n. 34011 »; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  31
dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022  recante  «Delega  di
funzioni  per   taluni   atti   di   competenza   del   Ministro   al
Sottosegretario  di  Stato  sig.  Luigi  D'Eramo»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  18  del  23  gennaio
2023, ove all'art. 1, comma  1  e'  previsto  che  sono  delegate  al
Sottosegretario di Stato, Luigi D'Eramo, le  funzioni  relative,  tra
l'altro, all'agricoltura biologica e ove  all'art.  1,  comma  2,  e'
previsto che al medesimo  Sottosegretario  e'  delegata,  nell'ambito
delle competenze di cui all'art. 1, la  firma  dei  relativi  atti  e
provvedimenti; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali  del  14  ottobre  2022,  n.  522163  recante  criteri  e
modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme
di  produzione  agricola  a  ridotto  impatto  ambientale  e  per  la
promozione  di  filiere  e  distretti   di   agricoltura   biologica,
finanziati a valere sulla disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura
biologica» di cui all'art. 1, comma  522,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, cosi' come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis, del
decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
  Considerato  che  l'art.  1  del  citato  regolamento  (UE)   della
Commissione dell'8 dicembre 2020, n. 2008 prevede che il  regolamento
(UE) n. 702/2014 si applichi fino al 31 dicembre 2022; 
  Considerato che l'art. 51, comma  4,  del  regolamento  (UE)  della
Commissione del 25 giugno 2014, n. 702 prevede  che  al  termine  del
periodo di validita' dello stesso  regolamento,  i  regimi  di  aiuto
esentati  a  norma   del   regolamento   continuano   a   beneficiare
dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 14  dicembre  2022,
n.  2472  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,   in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e, in particolare, l'art. 62  il  quale
prevede che «il presente regolamento sostituira' il regolamento  (UE)
n. 702/2014 alla sua scadenza»; 
  Considerato che gli interventi di cui al decreto  ministeriale  del
14 ottobre 2022, n. 522163 riguardano le categorie di aiuti  previste
dal regolamento (UE) n. 702/2014; 
  Considerato che l'oggetto e  l'ambito  di  intervento  del  decreto
ministeriale del 14 ottobre  2022,  n.  522163  nonche'  le  relative
finalita' risultano pienamente coerenti con le previsioni di  cui  al
regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2022, n. 2472; 
  Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale del 14 ottobre
2022, n. 522163 attraverso l'inserimento all'interno dello stesso dei
riferimenti normativi di cui al regolamento  (UE)  della  Commissione
del 14 dicembre 2022, n. 2472; 
  Sentito il tavolo tecnico  in  agricoltura  biologica  in  data  12
aprile 2023; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 10 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' aggiunto all'art. 1 del decreto ministeriale del  14  ottobre
2022, n. 522163 il comma 4-bis di seguito riportato: 
    «4-bis. Gli interventi di cui al presente decreto,  nel  rispetto
della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  e
alla luce del periodo transitorio di applicabilita'  del  regolamento
(UE) n. 702/2014, riguardano altresi' le categorie di aiuti  previste
dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del  14  dicembre
2022 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie
di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali,  e  in
particolare: 
      a.  aiuti  per  lo  scambio  di  conoscenze  e  per  azioni  di
informazione (art. 21 del regolamento (UE) n.  2022/2472),  destinati
ad azioni di formazione professionale e  acquisizione  di  competenze
(come corsi di  formazione,  seminari,  conferenze  e  coaching),  ad
attivita' dimostrative, ad azioni di informazione e  alla  promozione
dell'innovazione; 
      b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22  del  regolamento
(UE) n. 2022/2472), intesi ad aiutare le aziende attive  nel  settore
agricolo  e  i  giovani  agricoltori  a  usufruire  di   servizi   di
consulenza; 
      c. aiuti per le  misure  promozionali  a  favore  dei  prodotti
agricoli  (art.  24  del  regolamento  (UE)  n.   2022/2472),   volti
all'organizzazione  e  alla  partecipazione  a  concorsi,  fiere   ed
esposizioni;  pubblicazioni  destinate  a  sensibilizzare  il  grande
pubblico in merito  ai  prodotti  agricoli  biologici,  alle  filiere
biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.» 
  2. L'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022,
n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1,  comma  522
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del
decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106  e  di  quanto  disposto  nel
regolamento (UE) n. 702/2014 e nel  regolamento  (UE)  n.  2022/2472,
l'attuazione  degli  interventi  e'   disciplinata   con   successivi
provvedimenti  che  individuano,  oltre  a  quanto  e'  previsto  dal
presente decreto,  le  categorie  di  intervento,  l'ammontare  delle
risorse disponibili, le tipologie di  investimento,  i  requisiti  di
accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilita'  dei
progetti, le spese  ammissibili,  la  forma  e  le  intensita'  delle
agevolazioni, nonche' le modalita' di presentazione delle domande,  i
criteri di valutazione e le modalita' di  concessione  ed  erogazione
delle agevolazioni». 
  3. L'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022,
n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono  esenti
dall'obbligo di  notifica  alla  Commissione  europea  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472, che
dichiarano compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali». 
  4. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022,
n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «L'intensita' delle  agevolazioni  sara'  stabilita  nei  singoli
provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime  previste  dagli
articoli 21, 22 e  24  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  dagli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472. In ogni caso,
ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE)  n.  702/2014  e
degli  articoli  21  e  24  del  regolamento   (UE)   n.   2022/2472,
l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi  ammissibili.  In
relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del
regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro
1.500,00 per consulenza. In  relazione  agli  aiuti  per  servizi  di
consulenza di cui all'art. 22  del  regolamento  (UE)  n.  2022/2472,
l'importo dell'aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a
un massimo di euro 25.000,00 per triennio per la consulenza fornita a
un unico beneficiario attivo nella  produzione  agricola  primaria  e
fino a un massimo di euro 200.000,00 per triennio per  la  consulenza
fornita a un unico beneficiario attivo nella trasformazione  e  nella
commercializzazione di prodotti agricoli». 
  5. L'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022,
n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si
articolano nelle categorie di  interventi  previste  dal  regolamento
(UE)  n.  702/2014  della  Commissione  del  25  giugno  2014  e  dal
regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre  2022
all'art. 1 del presente decreto». 
  6. L'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale del 14 ottobre 2022,
n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le  categorie
di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di  soggetto
proponente,  nel  rispetto  dei  costi  ammissibili  previsti   dagli
articoli 21, 22 e  24  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  dagli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472». 
  7. L'art. 10, comma 2, del  decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Il contributo e' erogato nelle percentuali massime  della  spesa
ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno  degli
articoli 21, 22 e  24  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  degli
articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472». 
  8. L'art. 13, comma 1, del  decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
quelle previste per ogni singola categoria di aiuto  del  regolamento
(UE) n. 702/2014 e del regolamento (UE) n. 2022/2472 e  indicate  dal
Ministero nei provvedimenti attuativi». 
  9. L'art. 15, comma 1, del  decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto  assumono  la
forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a)
del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 5, paragrafo 3,  lettera
a)  del  regolamento  (UE)  n.  2022/2472,  sono  considerati   aiuti
"trasparenti"». 
  10. L'art. 16, comma 1, del decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli  aiuti  siano
"necessari  e  costituiscano  un  incentivo  all'ulteriore   sviluppo
dell'attivita'" (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art.  6,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 6, paragrafo
2 del regolamento (UE)  n.  2022/2472,  il  soggetto  proponente  per
beneficiare dei contributi, deve  presentare  domanda  di  contributo
scritta,  prima  dell'avvio  delle  attivita'  per  le  quali  chiede
l'aiuto, nella quale sono  contenute  le  informazioni  previste  dal
sopracitato art. 6, paragrafo 2». 
  11. L'art. 17, comma 1, del decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Il Ministero trasmette alla  Commissione  europea,  mediante  il
sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi  dell'art.
3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti  previsti
nel presente  decreto  e  nei  provvedimenti  attuativi  nel  formato
standardizzato di cui all'allegato II del regolamento n.  702/2014  o
all'allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472». 
  12. L'art. 17, comma 2, del decreto  ministeriale  del  14  ottobre
2022, n. 522163 e' sostituito dal seguente: 
    «Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto  e
degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art.  9  del
regolamento (UE) n. 702/2014 e di cui all'art. 9 del regolamento (UE)
n. 2022/2472».