IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede
di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed
integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3-septies che
disciplina le forme di integrazione socio-sanitaria;
Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 di approvazione del «Piano
nazionale della cronicita'» che ha definito come strategica
l'assistenza socio-sanitaria basata su azioni coordinate ed integrate
e ha definito le cinque fasi per la presa in carico delle persone
affette da patologie croniche;
Vista la legge 14 luglio 2020, n. 81, recante «Disposizioni per il
riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale»,
che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, da
adottarsi previa intesa da sancire in sede di conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, al fine di individuare progetti finalizzati alla
sperimentazione della presa in carico delle persone affette da
cefalea primaria cronica;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 81
del 2020, che identifica la cefalea primaria cronica come malattia a
impatto sociale, se «accertata da almeno un anno nel paziente
mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un
centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne
attesti l'effetto invalidante»;
Considerato che i progetti finalizzati sono finanziati con le
risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale, tra l'altro, prevede che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su
proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza,
puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle regioni per la
predisposizione di specifici progetti, e considerato, pertanto, che
non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a
carico della finanza pubblica in quanto le risorse vincolate
rientrano nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard;
Considerato che le lettere a), b), c), d), e) e f) del richiamato
art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 81, definiscono come
cefalee primarie croniche le seguenti forme: emicrania cronica e ad
alta frequenza, cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo
di farmaci analgesici, cefalea a grappolo cronica, emicrania
parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve
durata con arrossamento oculare e lacrimazione e emicrania continua;
Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' classifica
l'emicrania al secondo posto fra tutte le malattie che causano
disabilita', in riferimento allo studio del Global burden disease
2017 e riconosce le cefalee tra le patologie ad elevato impatto
socio-sanitario (World health organization. The world health report
2001);
Rilevato che gli studi scientifici considerano la cefalea come una
condizione patologica molto diffusa in Italia, a prevalenza del
genere femminile, con un impatto economico e sociale rilevante;
Tenuto conto che, ai sensi della predetta legge n. 81 del 2020, la
cefalea primaria cronica presenta le caratteristiche di una malattia
ad impatto sociale, investendo sia aspetti di tipo
clinico-assistenziali sia la sfera economica e sociale, in quanto
interessa una fascia estesa della popolazione, necessita di
trattamento continuo a lungo termine, ha una possibile evoluzione
invalidante sulla persona, con il coinvolgimento della famiglia e
piu' in genere della collettivita', in quanto la cronicita' propria
della malattia determina costi apprezzabili a livello sanitario e
sociale;
Considerato che la classificazione internazionale delle cefalee
«International classification of headache disorders», gennaio 2018,
permette di fare diagnosi di qualunque disturbo doloroso cefalico,
sia esso primario o secondario;
Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. E' adottato il documento tecnico denominato «Linee di indirizzo
per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a
sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone
affette da cefalea primaria cronica» ed e' stabilito l'ammontare
massimo delle risorse disponibili per i progetti, nonche' la
ripartizione delle stesse tra le regioni, di cui agli allegati 1 e 2,
parti integranti del presente decreto.
2. Con le linee di indirizzo si rende applicativo l'art. 1, comma
2, della legge 14 luglio 2020, n. 81, che prevede l'attivazione di
azioni programmatiche regionali finalizzate alla sperimentazione di
metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea
primaria cronica.
3. I progetti regionali, di cui al comma 2, sono rivolti a pazienti
con cefalea primaria cronica diagnosticata da uno specialista del
settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle
cefalee che ne abbia attestato l'effetto invalidante.