IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3-septies che disciplina le forme di integrazione socio-sanitaria; Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 di approvazione del «Piano nazionale della cronicita'» che ha definito come strategica l'assistenza socio-sanitaria basata su azioni coordinate ed integrate e ha definito le cinque fasi per la presa in carico delle persone affette da patologie croniche; Vista la legge 14 luglio 2020, n. 81, recante «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale», che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute, da adottarsi previa intesa da sancire in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di individuare progetti finalizzati alla sperimentazione della presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 81 del 2020, che identifica la cefalea primaria cronica come malattia a impatto sociale, se «accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante»; Considerato che i progetti finalizzati sono finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l'altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con questa Conferenza, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle regioni per la predisposizione di specifici progetti, e considerato, pertanto, che non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico della finanza pubblica in quanto le risorse vincolate rientrano nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard; Considerato che le lettere a), b), c), d), e) e f) del richiamato art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 81, definiscono come cefalee primarie croniche le seguenti forme: emicrania cronica e ad alta frequenza, cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici, cefalea a grappolo cronica, emicrania parossistica cronica, cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione e emicrania continua; Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' classifica l'emicrania al secondo posto fra tutte le malattie che causano disabilita', in riferimento allo studio del Global burden disease 2017 e riconosce le cefalee tra le patologie ad elevato impatto socio-sanitario (World health organization. The world health report 2001); Rilevato che gli studi scientifici considerano la cefalea come una condizione patologica molto diffusa in Italia, a prevalenza del genere femminile, con un impatto economico e sociale rilevante; Tenuto conto che, ai sensi della predetta legge n. 81 del 2020, la cefalea primaria cronica presenta le caratteristiche di una malattia ad impatto sociale, investendo sia aspetti di tipo clinico-assistenziali sia la sfera economica e sociale, in quanto interessa una fascia estesa della popolazione, necessita di trattamento continuo a lungo termine, ha una possibile evoluzione invalidante sulla persona, con il coinvolgimento della famiglia e piu' in genere della collettivita', in quanto la cronicita' propria della malattia determina costi apprezzabili a livello sanitario e sociale; Considerato che la classificazione internazionale delle cefalee «International classification of headache disorders», gennaio 2018, permette di fare diagnosi di qualunque disturbo doloroso cefalico, sia esso primario o secondario; Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023; Decreta: Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 1. E' adottato il documento tecnico denominato «Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica» ed e' stabilito l'ammontare massimo delle risorse disponibili per i progetti, nonche' la ripartizione delle stesse tra le regioni, di cui agli allegati 1 e 2, parti integranti del presente decreto. 2. Con le linee di indirizzo si rende applicativo l'art. 1, comma 2, della legge 14 luglio 2020, n. 81, che prevede l'attivazione di azioni programmatiche regionali finalizzate alla sperimentazione di metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica. 3. I progetti regionali, di cui al comma 2, sono rivolti a pazienti con cefalea primaria cronica diagnosticata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne abbia attestato l'effetto invalidante.