IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale
prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in  sede
di Conferenza  Stato-regioni,  dirette  a  favorire  l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive  modificazioni  ed
integrazioni, con  particolare  riferimento  all'art.  3-septies  che
disciplina le forme di integrazione socio-sanitaria; 
  Visto l'accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016 di approvazione del  «Piano
nazionale  della  cronicita'»  che  ha   definito   come   strategica
l'assistenza socio-sanitaria basata su azioni coordinate ed integrate
e ha definito le cinque fasi per la presa  in  carico  delle  persone
affette da patologie croniche; 
  Vista la legge 14 luglio 2020, n. 81, recante «Disposizioni per  il
riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale»,
che prevede l'adozione di un decreto del Ministro  della  salute,  da
adottarsi previa intesa da sancire in sede di  conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, al fine di individuare  progetti  finalizzati  alla
sperimentazione della  presa  in  carico  delle  persone  affette  da
cefalea primaria cronica; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n.  81
del 2020, che identifica la cefalea primaria cronica come malattia  a
impatto sociale,  se  «accertata  da  almeno  un  anno  nel  paziente
mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un
centro accreditato per la diagnosi e la cura  delle  cefalee  che  ne
attesti l'effetto invalidante»; 
  Considerato che i  progetti  finalizzati  sono  finanziati  con  le
risorse di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale, tra l'altro, prevede che il Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo  sostenibile,  su
proposta del Ministro della salute, d'intesa con  questa  Conferenza,
puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
nel Piano sanitario nazionale,  da  assegnare  alle  regioni  per  la
predisposizione di specifici progetti, e considerato,  pertanto,  che
non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  a
carico  della  finanza  pubblica  in  quanto  le  risorse   vincolate
rientrano nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale standard; 
  Considerato che le lettere a), b), c), d), e) e f)  del  richiamato
art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 81, definiscono  come
cefalee primarie croniche le seguenti forme: emicrania cronica  e  ad
alta frequenza, cefalea cronica quotidiana con o senza uso  eccessivo
di  farmaci  analgesici,  cefalea  a  grappolo   cronica,   emicrania
parossistica cronica,  cefalea  nevralgiforme  unilaterale  di  breve
durata con arrossamento oculare e lacrimazione e emicrania continua; 
  Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanita' classifica
l'emicrania al secondo  posto  fra  tutte  le  malattie  che  causano
disabilita', in riferimento allo studio  del  Global  burden  disease
2017 e riconosce le cefalee  tra  le  patologie  ad  elevato  impatto
socio-sanitario (World health organization. The world  health  report
2001); 
  Rilevato che gli studi scientifici considerano la cefalea come  una
condizione patologica molto  diffusa  in  Italia,  a  prevalenza  del
genere femminile, con un impatto economico e sociale rilevante; 
  Tenuto conto che, ai sensi della predetta legge n. 81 del 2020,  la
cefalea primaria cronica presenta le caratteristiche di una  malattia
ad   impatto   sociale,    investendo    sia    aspetti    di    tipo
clinico-assistenziali sia la sfera economica  e  sociale,  in  quanto
interessa  una  fascia  estesa  della   popolazione,   necessita   di
trattamento continuo a lungo termine,  ha  una  possibile  evoluzione
invalidante sulla persona, con il  coinvolgimento  della  famiglia  e
piu' in genere della collettivita', in quanto la  cronicita'  propria
della malattia determina costi apprezzabili  a  livello  sanitario  e
sociale; 
  Considerato che la  classificazione  internazionale  delle  cefalee
«International classification of headache disorders»,  gennaio  2018,
permette di fare diagnosi di qualunque  disturbo  doloroso  cefalico,
sia esso primario o secondario; 
  Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. E' adottato il documento tecnico denominato «Linee di  indirizzo
per  la  realizzazione   dei   progetti   regionali   finalizzati   a
sperimentare metodi innovativi  di  presa  in  carico  delle  persone
affette da cefalea primaria  cronica»  ed  e'  stabilito  l'ammontare
massimo  delle  risorse  disponibili  per  i  progetti,  nonche'   la
ripartizione delle stesse tra le regioni, di cui agli allegati 1 e 2,
parti integranti del presente decreto. 
  2. Con le linee di indirizzo si rende applicativo l'art.  1,  comma
2, della legge 14 luglio 2020, n. 81, che  prevede  l'attivazione  di
azioni programmatiche regionali finalizzate alla  sperimentazione  di
metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea
primaria cronica. 
  3. I progetti regionali, di cui al comma 2, sono rivolti a pazienti
con cefalea primaria cronica diagnosticata  da  uno  specialista  del
settore presso un centro accreditato per la  diagnosi  e  cura  delle
cefalee che ne abbia attestato l'effetto invalidante.