IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013; Visto il regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visti il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 del 7 dicembre 2021 e di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni, l'uso dell'euro e la trasparenza; Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV e, in particolare, gli articoli 13 e 14; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato»; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2020, n. 55, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte di conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020; Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni applicative della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; Visto il decreto interministeriale 25 settembre 2017, n. 11294, recante «Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall'effettuazione di pratiche enologiche consentite nonche' dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238», cosi' come modificato dal decreto direttoriale prot. n. 746 del 24 giugno 2020; Visto il decreto n. 293 del 20 marzo 2015, modificato, da ultimo, dal decreto n. 627 del 18 maggio 2016, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 e successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito Testo unico delle accise - TUA) ed, in particolare, gli articoli 28 e 33, recanti, rispettivamente, disposizioni sui depositi fiscali di alcole e sull'accertamento della relativa accisa nonche' l'art. 26, comma 6, relativo alle miscele gassose di origine biologica; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 2022/126, n. 2016/1149 e n. 2016/1150 per quanto riguarda l'intervento dei sottoprodotti della vinificazione; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 8 marzo 2023; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; b) ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; c) regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; d) Agea: organismo di coordinamento Agea; e) OP: Organismo pagatore competente; f) PSN: il Piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115; g) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2115; h) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; i) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; j) produttori: qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione, da essa ottenuti o acquistati; k) distillatori: i soggetti esercenti una distilleria di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), punto 1) del TUA e riconosciuti ai sensi della normativa vigente; l) ADM: l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli ed i rispettivi uffici di competenza; m) Cufaa: Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari; n) registro telematico: il registro vitivinicolo telematico di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293; o) TUA: Testo unico delle accise.