IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 1999/32/CE del  Consiglio  del  26  aprile  1999
relativa alla riduzione del tenore di zolfo  di  alcuni  combustibili
liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/802  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore  di
zolfo di alcuni  combustibili  liquidi,  che  codifica  la  direttiva
1999/32/CE; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare,  la  Parte  quinta,  titolo
III, e il relativo allegato X, che reca  la  disciplina  relativa  al
tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo; 
  Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  in
conformita' alla direttiva 1999/32/CE, prevede un regime di controlli
sul tenore di zolfo dei combustibili  commercializzati  e  utilizzati
sul territorio nazionale e il «reporting» all'Unione europea su  tale
tenore di zolfo; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  2015/253/UE  del  16
febbraio  2015,  di  esecuzione  della  direttiva   1999/32/CE,   che
disciplina le modalita' di conduzione dei  controlli  sul  tenore  di
zolfo dei  combustibili  marittimi  ed  il  «reporting»  nella  parte
riferita ai combustibili marittimi; 
  Considerato che e'  stato  istituito  un  Sistema  di  informazione
dell'Unione europea, denominato Thetis EU, operante come  piattaforma
per  la  registrazione  e  per  lo  scambio  delle  informazioni  sui
controlli  di  conformita'  del  tenore  di  zolfo  nei  combustibili
marittimi e che tale nuovo  sistema  impone  un  aggiornamento  delle
prescrizioni dell'allegato X, parte I, alla Parte quinta del  decreto
legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  relative  alle  modalita'  del
«reporting»; 
  Visti gli articoli 281, comma  5,  e  298,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  secondo  cui  gli  allegati  alla
Parte quinta di tale decreto legislativo  possono  essere  modificati
con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con i Ministri della salute,  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  che,  all'art.   2,   ha   ridenominato   il   «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica», nonche' attribuito al  Ministero  della
transizione ecologica tutti i compiti e le funzioni,  in  parte  gia'
spettanti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare e al Ministero dello  sviluppo  economico,  relativamente  a
piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti
e strutture di distribuzione per la ricarica dei  veicoli  elettrici,
qualita'  dell'aria,  politiche  per  il  contrasto  dei  cambiamenti
climatici, finanza climatica e  sostenibile  e  risparmio  ambientale
anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei  gas
ad effetto serra; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 del  2022,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 4 che ridenomina  il  «Ministero
della transizione ecologica»  in  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica»; 
  Acquisito il concerto del Ministro della salute con nota  prot.  n.
0003484 del 7 giugno 2022; 
  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili con nota prot.  n.  0030246  del  12  settembre
2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta
del 12 ottobre 2022; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla Parte quinta  del
              decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. All'allegato X, parte  I,  sezione  3,  alla  Parte  quinta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al punto 2-bis.7., le parole «battenti bandiera italiana» sono
soppresse; 
    b) al punto 3.1. sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «sui  combustibili  di  cui
all'art. 292, comma 2, lettere a) e b)» sono  aggiunte  le  seguenti:
«e, limitatamente a quelli prodotti  o  importati  e  destinati  alla
commercializzazione sul mercato nazionale, sui  combustibili  di  cui
all'art. 292, comma 2, lettera d)»; 
      2) il secondo periodo e' soppresso; 
      3) al quinto periodo, le parole «e, nel  caso  di  combustibili
per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto
al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone  di  mare  e  nei
porti in cui si applica il limite» sono soppresse; 
    c) dopo il punto 3.1., e' aggiunto il seguente: 
      «3.1-bis.  I   soggetti   competenti   all'accertamento   delle
infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 9, provvedono a inserire nel
Sistema  di   informazione   dell'Unione   europea,   operante   come
piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni  sui
controlli di conformita', denominato Thetis EU, i  dati  inerenti  ai
rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti  sui  combustibili
ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo  tempestivo
rispetto alla data dell'accertamento. Il  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  assicura  le   funzioni   di   soggetto
amministratore per  l'Italia  del  Sistema  Thetis  EU.  Il  soggetto
amministratore puo' altresi'  formulare  indirizzi  operativi  per  i
soggetti tenuti all'inserimento  dei  dati,  al  fine  di  assicurare
l'omogeneita' dei riscontri e segnalare le eventuali  criticita'.  Il
Ministero puo' avvalersi dell'ISPRA ai  fini  della  formulazione  di
tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema  Thetis  EU.
Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con  una
frequenza   adeguata   e   con   modalita'    che    assicurino    la
rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile  controllato
e rispetto al complesso dei combustibili  utilizzati  nelle  zone  di
mare e nei porti in cui si applica il limite.»; 
    d) al punto 3.5. il secondo periodo e' soppresso; 
    e) il punto 3.6. e' soppresso. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2023 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della sicurezza energetica 
                           Pichetto Fratin 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Salvini 
 

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 2233