IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha  istituito
il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva  alle
determinazioni del Segretario generale  ovvero  del  Ministro  o  del
Sottosegretario delegato, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si  articola  la
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare,  l'art.  14
che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento  della  funzione
pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; 
  Visto il decreto 24  luglio  2020  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, recante  «Organizzazione  interna  del  Dipartimento
della funzione pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale il Sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro  e'  stato  conferito
l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica
amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  21   giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del citato  decreto-legge
22  aprile  2023,  n.  44,  recante  modificazioni  all'art.  6   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che provvede ad  aggiungere,  dopo
il  comma  8,  il  comma  8-bis,  ai  sensi  del  quale  «Presso   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  e'  istituito  l'Osservatorio  nazionale  del   lavoro
pubblico con il compito di  promuovere  lo  sviluppo  strategico  del
Piano e le connesse iniziative di  indirizzo  in  materia  di  lavoro
agile, innovazione organizzativa,  misurazione  e  valutazione  della
performance, formazione e valorizzazione del capitale umano,  nonche'
di garantire la piena applicazione delle  attivita'  di  monitoraggio
sull'effettiva utilita' degli adempimenti  richiesti  dai  piani  non
inclusi nel Piano, anche con  specifico  riguardo  all'impatto  delle
riforme in materia  di  pubblica  amministrazione.  Con  decreto  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,   da   adottare   entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  sono  definiti  la  composizione  e  il  funzionamento
dell'Osservatorio.     All'istituzione     e     al     funzionamento
dell'Osservatorio  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Ai  componenti
dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di   presenza,
rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati»; 
  Considerato  che  il  comma  2  del   predetto   articolo   2   del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ha, altresi', abrogato  il  comma
3-bis dell'art. 14  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  del  lavoro  agile   nelle
amministrazioni pubbliche, e l'art.  4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 2016, n.  105,  recante  istituzione  della
Commissione tecnica  per  la  performance,  organismi  gia'  operanti
presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto di dover procedere alla definizione, ai  sensi  del  comma
8-bis dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2021,  n.  113,   della
composizione e  del  funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  del
lavoro pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Istituzione dell'Osservatorio nazionale 
                         del lavoro pubblico 
 
  1. E' istituito, presso il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale
del lavoro pubblico (di seguito «Osservatorio»).