IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante  «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,  macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni,  in
particolare l'art.  15  che  stabilisce  che  le  norme  tecniche  di
prevenzione  incendi  sono  adottate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto con  i  Ministri  interessati,  sentito  il
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  9  settembre   2015   che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/34/UE, concernente  l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati  membri  relative  agli  apparecchi  e
sistemi di protezione destinati ad  essere  utilizzati  in  atmosfere
potenzialmente esplosive»; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 marzo  2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento
delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e
che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, che definisce gli obiettivi ambientali  e
il principio di non arrecare un danno  significativo  (DNSH,  «Do  no
significant harm») ed in particolare gli articoli 9 e 17; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo  per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare
l'art. 8,  ai  sensi  del  quale  ciascuna  amministrazione  centrale
titolare di interventi previsti nel PNRR  provvede  al  coordinamento
delle relative attivita' di gestione, nonche' al  loro  monitoraggio,
rendicontazione e controllo; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139  della  Commissione
del 4 giugno 2021  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure  per
il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l'approvazione  della  valutazione  del  Piano  per  la   ripresa   e
resilienza   dell'Italia   (PNRR)   e   notificata   all'Italia   dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del  14  luglio
2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,   concernente   «Regolamento   recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni  centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante  «Termini,  definizioni  generali  e   simboli   grafici   di
prevenzione incendi» e  successive  modificazioni,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del  12  dicembre
1983; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007
recante «Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio  ingegneristico
alla sicurezza  antincendio»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 e successive modificazioni  recante  «Assegnazione  delle
risorse finanziarie previste per l'attuazione  degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  ripartizione  di
traguardi e obiettivi per  scadenze  semestrali  di  rendicontazione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  229
del 24 settembre 2021; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2021
recante «Criteri generali per il controllo e  la  manutenzione  degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,  ai
sensi dell'art. 46,  comma  3,  lettera  a),  punto  3,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25  settembre  2021  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 recante
«Criteri per la gestione dei luoghi di  lavoro  in  esercizio  ed  in
emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3,  lettera  a),
punto 4, e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  237
del 4 ottobre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021 recante
«Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio  della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai  sensi  dell'art.  46,
comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 259 del 29 ottobre 2021; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE  2021/C  58/01  recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  "non  arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Atteso che tra i principi trasversali previsti dal Piano  nazionale
di ripresa  e  resilienza,  risultano  il  principio  del  contributo
all'obiettivo  climatico  e  digitale  (cosiddetto   «tagging»),   il
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani e che la  Missione  2  -  Componente  2  -
Riforma 3.1 di cui al  medesimo  piano  prevede  la  «Semplificazione
amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi  alla  diffusione
dell'idrogeno»; 
  Considerati  gli  obblighi  di  assicurare  il   conseguimento   di
traguardi  (milestone)  e  obiettivi  (target)  e   degli   obiettivi
finanziari stabiliti nel  PNRR,  come  di  seguito  riportati  e,  in
particolare la milestone M2C2-20 in scadenza al T1 2023, che  prevede
l'entrata in vigore delle misure legislative  necessarie,  precisando
che  «Le  misure  legislative   necessarie   devono   prevedere:   i)
disposizioni di sicurezza relative alla produzione,  al  trasporto  e
allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire
piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e  iii)  misure
riguardanti  le  condizioni  di   costruzione   delle   stazioni   di
rifornimento a base di idrogeno»; 
  Ritenuto  opportuno  definire  requisiti  di  prevenzione   incendi
omogenei  sul  territorio  nazionale   per   la   progettazione,   la
realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di  idrogeno
mediante elettrolizzatori, anche al fine di favorire la diffusione  e
l'utilizzo in sicurezza dei combustibili alternativi,  in  linea  con
gli obiettivi strategici stabiliti dal Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza; 
  Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di notifica ai sensi  della  direttiva  (UE)
2015/1535; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Scopo e campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alla
progettazione, alla realizzazione  e  all'esercizio,  ai  fini  della
prevenzione  incendi,  degli  impianti  di  produzione  di   idrogeno
mediante elettrolisi e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno
gassoso. 
  2. Previa valutazione del rischio, le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto possono  essere  applicate  anche  ad  attivita'  di
produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da  quelle  definite  nel
comma 1.