IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 6 giugno 2019 concernente la definizione
delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa (Wells et
al.) nel territorio della Repubblica italiana;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive nn. 69/464/CEE,
74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
nn. 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive nn.
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/1702 della Commissione
del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/2031 del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli
organismi nocivi prioritari;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072 della
Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi
per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento
(CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/2019 della Commissione e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della
Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire
l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;
Visto il decreto dipartimentale 3 dicembre 2020, n. 9357219, con il
quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia l'incarico di
direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V della
Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle
politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;
Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 19, che dispone che all'attuazione degli atti
approvati dal Comitato fitosanitario nazionale, si provvede mediante
ordinanze del direttore del Servizio fitosanitario centrale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la determina della Regione Lazio n. G14573 del 25 novembre
2021, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della
Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. Istituzione area
delimitata»;
Vista la determina della Regione Lazio n. G00397 del 19 gennaio
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della
Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. Modifica area
delimitata»;
Vista la determina della Regione Lazio n. G16786 del 30 novembre
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della
Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. Istituzione area
delimitata»;
Vista la determina della Regione Lazio n. G16787 del 30 novembre
2022, ad oggetto «Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della
Commissione del 14 agosto 2020 e successive modificazioni ed
integrazioni relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. Istituzione area
delimitata»;
Vista la determinazione del dirigente Sezione osservatorio
fitosanitario della Regione Puglia 17 novembre 2022, n. 127, ad
oggetto «Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 - Aggiornamento
delle aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del reg. UE n.
2020/1201.»;
Visto il decreto dirigenziale del responsabile di settore della
Regione Toscana n. 3249 del 25 febbraio 2022, ad oggetto «decreto
legislativo n. 19/2021 - Servizio fitosanitario - Delimitazione delle
zone infette e cuscinetto per Xylella fastidiosa, Subspecie
Multiplex: nuova delimitazione e revoca del decreto dirigenziale n.
2227 del 16 febbraio 2021.»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 0263989, recante
«Abrogazione del decreto ministeriale 6 giugno 2019 concernente la
definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo Xylella
fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica italiana»,
in corso di registrazione;
Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 4,
relativo ai requisiti per l'istituzione di aree indenni da organismi
nocivi (ISPM4);
Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 5
«Glossary of phytosanitary terms» (ISPM 5);
Visto lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 6
della FAO «Guidelines for surveillance» (ISPM 6);
Viste le indagini ufficiali annuali effettuate dai servizi
fitosanitari regionali sui territori di propria competenza, in
applicazione del Programma nazionale di indagine degli organismi
nocivi delle piante di cui all'art. 27 del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 19;
Visti gli esiti delle indagini effettuate dai servizi fitosanitari
regionali in applicazione dell'art. 2 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2020/1201, che dimostrano l'assenza di Xylella fastidiosa in
tutto il territorio nazionale ad eccezione delle aree delimitate
istituite nelle Regioni Puglia, Toscana e Lazio;
Vista la scheda di sorveglianza fitosanitaria per Xylella
fastidiosa dell'EFSA e la scheda tecnica Mipaaf-CREA sulla procedura
di indagine nazionale per Xylella fastidiosa;
Visto l'elenco delle aree delimitate stabilite nel territorio
dell'Unione europea per la presenza di Xylella fastidiosa, pubblicato
sul sito web della Commissione UE;
Considerato che le evidenze scientifiche ottenute con le suddette
indagini ufficiali e le informazioni generali su Xylella fastidiosa,
nonche' lo specifico Programma nazionale di indagine degli organismi
nocivi, per la verifica permanente dello status fitosanitario dei
territori considerati, rispondono ai requisiti previsti dallo
standard internazionale ISPM 4;
Considerato che il pest staus puo' evolvere e pertanto la
situazione attuale va consultata sulle pagine web dedicate;
Ritenuto necessario fornire agli stati membri e ai Paesi terzi
informazioni ufficiali e dettagliate sulla presenza dell'organismo
nocivo Xylella fastidiosa e dichiarare ufficialmente lo status
fitosanitario del territorio nazionale in relazione a detto
organismo, al fine di valutare il rischio fitosanitario connesso alla
diffusione dell'organismo nocivo e garantire la sicurezza dei
prodotti nazionali in circolazione ed esportazione;
Preso atto dell'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo
Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana,
approvato dal Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nella seduta dell'8
febbraio 2023;
Dispone:
Art. 1
1. Le aree del territorio della Repubblica italiana, elencate
nell'Allegato I parte integrante del presente decreto, sono
dichiarate indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa.
2. I servizi fitosanitari regionali si attengono alle disposizioni
indicate dal regolamento (UE) n. 2020/1201, al fine del mantenimento
dello status di area indenne da Xylella fastidiosa delle pertinenti
porzioni del proprio territorio.
3. L'elenco delle aree indenni dall'organismo nocivo, di cui al
comma 1, e' rivisto sulla base degli esiti delle indagini ufficiali
annuali.
La presente ordinanza sara' inviata all'Organo di controllo per la
registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2023
Il direttore: Faraglia
Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1088