IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni,
recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»;
Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, recante
«Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della
legge n. 191/2009»;
Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»,
e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che demanda ad un decreto del
Ministro della salute l'individuazione dei criteri e delle modalita'
per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni, stabilendo altresi' che gli stessi siano opportunamente
indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro
collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore su ventiquattro
anche al pubblico;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per
l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di
cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e del decreto
del Ministro della salute 18 marzo 2011.
2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 sono individuati
nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
3. In conformita' a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, della
legge 4 agosto 2021, n. 116, i defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni devono essere opportunamente indicati con
l'apposita segnaletica di cui all'allegato B, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 marzo 2023
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 2025