IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, e  successive  modificazioni,
recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»; 
  Visto l'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della  salute,
le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul
documento recante: «Linee-guida per il  rilascio  dell'autorizzazione
all'utilizzo extra-ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  18  marzo   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011,  n.  129,  recante
«Determinazione dei criteri  e  delle  modalita'  di  diffusione  dei
defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46,  della
legge n. 191/2009»; 
  Vista la legge 4 agosto 2021,  n.  116,  recante  «Disposizioni  in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e  automatici»,
e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che demanda ad un  decreto  del
Ministro della salute l'individuazione dei criteri e delle  modalita'
per l'installazione dei defibrillatori  semiautomatici  e  automatici
esterni, stabilendo altresi'  che  gli  stessi  siano  opportunamente
indicati con apposita segnaletica, favorendo ove  possibile  la  loro
collocazione in luoghi accessibili ventiquattro ore  su  ventiquattro
anche al pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto definisce  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'installazione  di  defibrillatori   semiautomatici   e   automatici
esterni, nel rispetto delle modalita' indicate dalle  linee-guida  di
cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e  del  decreto
del Ministro della salute 18 marzo 2011. 
  2. I criteri e le modalita' di cui  al  comma  1  sono  individuati
nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  3. In conformita' a quanto disposto dall'art.  1,  comma  3,  della
legge 4 agosto  2021,  n.  116,  i  defibrillatori  semiautomatici  e
automatici  esterni  devono  essere   opportunamente   indicati   con
l'apposita segnaletica di cui all'allegato B, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
  4. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 marzo 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2023 
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della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
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