IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»,  e,  in  particolare,
l'art.  1  che,   nel   sopprimere   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'   e   della   ricerca,   istituisce   il   Ministero
dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali  il
Ministero  dell'istruzione  assume  la  denominazione  di   Ministero
dell'istruzione e del merito; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, in  base  al  quale,  nelle  more  della  piena  attuazione  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le assunzioni a tempo  indeterminato  presso  le
istituzioni statali di cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  21
dicembre 1999, n. 508, sono autorizzate con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019,  n.
143 concernente il Regolamento recante le procedure  e  le  modalita'
per la programmazione e il reclutamento del personale docente  e  del
personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,   e   le   successive
modificazioni, intervenute  con  riferimento  al  comma  1  dell'art.
3-quater che prevede, tra l'altro,  che  le  disposizioni  del  sopra
richiamato  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 143 del 2019, nonche' le abrogazioni disposte dall'art.
8,  comma  4,  dello  stesso,  si  applicano  a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che, in base a quanto previsto dal comma 1, deve aver
luogo  per  il  50  per  cento  dei  posti  a  tal  fine  annualmente
assegnabili mediante concorsi per titoli ed esami e, per il  restante
50 per cento, attingendo a graduatorie nazionali permanenti; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
ed  in  particolare  il  comma  1,  secondo  cui,  tra  l'altro,   le
graduatorie nazionali di  cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato, e il comma 2,  che
ha previsto la costituzione di ulteriori graduatorie nazionali  utili
per l'attribuzione di incarichi di insegnamento,  in  subordine  alle
altre graduatorie nazionali esistenti; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013, convertito, con modificazioni dalla predetta legge n.  128  del
2013, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per titoli; 
  Visto il comma 654 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno accademico 2018-2019,
il turn over del personale delle istituzioni di cui al comma  653  e'
pari al 100 per cento dei risparmi  derivanti  dalle  cessazioni  dal
servizio dell'anno accademico precedente; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il  personale  docente  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi,  negli  ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653  del  medesimo  art.  1  della
legge n. 205 del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che  le  disposizioni  relative
alle modalita' semplificate di reclutamento  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 147-bis, che prevede tra l'altro che le disposizioni del  comma
147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei  concorsi  pubblici
da parte delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si  applicano  alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo e, in particolare, l'ultimo periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che, nel disciplinare in merito alle misure  per
accelerare le assunzioni mirate e  il  ricambio  generazionale  nella
pubblica amministrazione, prevede l'applicazione della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di  pensioni  e,  in
particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra  l'altro,  che
ai fini del conseguimento della pensione anticipata per il  personale
del comparto scuola ed AFAM  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023; 
  Visto il comma 890 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del  2020,
che dispone che, nelle more della piena attuazione del regolamento di
cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  143  del  2019,
l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per  i  profili  di
docente avviene prioritariamente a valere sulle  vigenti  graduatorie
nazionali per titoli e in subordine sulle graduatorie di cui all'art.
3-quater, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2020; 
  Visto il comma 893 dell'art. 1 della citata legge n. 178 del  2020,
che integra il comma 654 dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017,
prevedendo, tra l'altro, la possibilita' di trasformazione  di  tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  29
aprile 2021, n. 565, registrato dalla Corte dei conti al n.  1791  il
20 maggio 2021, con il quale si provvede alla trasformazione di tutte
le cattedre di seconda fascia in cattedre di  prima  fascia  come  da
facolta' prevista dall'art. 1, comma 893,  della  legge  n.  178  del
2020; 
  Visto il decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e  in  particolare
l'art. 22-bis in materia di statizzazione delle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica non statali; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 9 settembre 2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre  2021,  con  cui  sono
stati definiti  i  criteri  per  la  determinazione  delle  dotazioni
organiche delle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale
e coreutica in corso di statizzazione e per l'inquadramento nei ruoli
dello Stato del personale ivi in servizio; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,  e  in  particolare
l'art. 14, comma 4-quater, che prevede che gli Elenchi A e B previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  9  settembre
2021 siano mantenuti, con vigenza triennale a decorrere dalla data di
approvazione, quali graduatorie valide ai  fini  del  reclutamento  a
tempo indeterminato di personale  per  la  sola  istituzione  che  li
costituisce, nonche' quali graduatorie d'istituto valide ai fini  del
reclutamento a tempo determinato da parte  di  tutte  le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi,  e   in
particolare l'art.  6,  comma  4-ter,  che  prevede  che  per  l'anno
accademico 2023/2024, le istituzioni di alta formazione  artistica  e
musicale possano reclutare, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate    e    successivamente    ripartite    dal     Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  personale   docente   a   tempo
indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie  di
cui al predetto art. 14, comma 4-quater, del decreto-legge n. 36  del
2022, nonche' sulle vigenti graduatorie nazionali per  titoli  e,  in
subordine, mediante selezioni pubbliche  per  titoli  ed  esami,  nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e del comma  1,  lettera  a),  dell'art.  35-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di  criteri,  modalita'  e
requisiti  di  partecipazione  definiti  con  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005,  n.  250,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.  27,  recante,  misure
urgenti anche in materia di scuola e universita', e in particolare il
comma 1 dell'art. 1-quater, in base al quale,  tra  l'altro,  per  il
reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni di  alta  formazione  artistica  e  musicale,  in  attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.  2,  comma  7,
lettera e), della suddetta legge n. 509 del  1999,  si  applicano  le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.
297 del 1994; 
  Visto l'art. 554 del citato decreto legislativo n.  297  del  1994,
recante «accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica  funzionale»
del personale tecnico-amministrativo; 
  Visto il comma 3-bis del citato art. 19 del  decreto-legge  n.  104
del 2013, che prevede la possibilita' di  assumere  con  contratto  a
tempo  indeterminato,  al  maturare  di  tre  anni  di  servizio,  il
personale che abbia  superato  un  concorso  pubblico  per  l'accesso
all'Area  Elevata  professionalita'   o   all'Area   Terza   di   cui
all'Allegato A del CCNL 4 agosto 2010; 
  Visto l'art. 64-bis, comma 3, del citato  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, in base al quale, nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
agosto 2019, n. 143, le istituzioni di alta  formazione  artistica  e
musicale possono reclutare, nei limiti  delle  facolta'  assunzionali
autorizzate,  personale  amministrativo  a  tempo  indeterminato  nei
profili di collaboratore e di elevata professionalita' EP/1  ed  EP/2
con procedure concorsuali svolte ai sensi dell'art.  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del Comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile
2018; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di  lavoro  sui  principali
aspetti  del  trattamento  economico  del  personale   del   Comparto
istruzione e ricerca sottoscritto il 6 dicembre 2022; 
  Vista la nota del 5 aprile 2023, prot. n. 3830,  con  la  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2023/2024, duecentodiciannove unita' di personale  docente
e centootto unita' complessive di  personale  tecnico-amministrativo,
di  cui  due  direttori  amministrativo  EP/2,  dieci  direttori   di
ragioneria  EP/1,  tre  collaboratori,  trentaquattro  assistenti   e
cinquantanove coadiutori per le esigenze delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 
  Considerato che con la suddetta nota del 5 aprile  2023,  prot.  n.
3830, si comunica anche che le cattedre vacanti all'inizio  dell'anno
accademico 2023/2024 sono pari a n.  1.948,  che  le  cessazioni  dal
servizio al 1° novembre 2023 sono stimate in centottantasei unita' di
personale docente e che l'amministrazione ritiene  di  utilizzare  il
budget assunzionale per l'immissione in ruolo  di  duecentodiciannove
docenti, avendo come riferimento la tabella 1  allegata  al  predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli
indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM  personale  a
tempo indeterminato, aggiornata in base  alla  tabella  C4  del  CCNL
Istruzione e ricerca 6 dicembre 2022; 
  Considerato  che  con  la  stessa  richiamata  nota  si   comunica,
altresi',   che    i    posti    vacanti    per    detto    personale
tecnico-amministrativo, al netto dei posti  per  i  quali  sussistono
precedenti    autorizzazioni    ad    assumere,    sono    pari     a
settecentosessantotto, dei quali due direttori  amministrativi  EP/2,
sedici direttori di ragioneria  EP/1,  duecentovensei  collaboratori,
duecentoquarantotto assistenti e duecentosettantasei coadiutori e che
il  budget  assunzionale  e'  stato   determinato   considerando   le
cessazioni dal servizio al 1° novembre 2023, pari a  centotre  unita'
(di  cui  due  direttori  amministrativi  EP/2,  sei   direttori   di
ragioneria  EP/1,  due  collaboratori,  trentaquattro  assistenti   e
cinquantanove  coadiutori),  nonche'  l'importo  relativo  al  budget
assunzionale  non  utilizzato  per  le  richieste  relative  all'anno
accademico 2022/2023; 
  Considerato che l'amministrazione ritiene di utilizzare  il  budget
assunzionale per assumere per l'anno accademico 2023/2024,  centootto
unita' complessive di personale tecnico-amministrativo,  di  cui  due
direttori amministrativo EP/2, dieci direttori  di  ragioneria  EP/1,
tre   collaboratori,   trentaquattro   assistenti   e   cinquantanove
coadiutori, avendo come riferimento la tabella 1 allegata al predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019 relativa agli
indici di costo medio equivalente delle qualifiche AFAM  personale  a
tempo indeterminato, aggiornata in base  alla  tabella  C4  del  CCNL
Istruzione e ricerca 6 dicembre 2022; 
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Gabinetto prot. n. 19643 del 12 maggio 2023 che, acquisito il  parere
tecnico del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi
dei costi del lavoro pubblico  -  del  medesimo  Ministero,  comunica
l'assenso alla richiesta di avvio  delle  procedure  concorsuali  per
duecentodiciannove unita' di personale  docente  e  centootto  unita'
complessive di personale tecnico-amministrativo; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico  2023/2024,
l'assunzione a tempo indeterminato di  duecentodiciannove  unita'  di
personale docente e di  centootto  unita'  complessive  di  personale
tecnico-amministrativo, di cui  due  direttori  amministrativo  EP/2,
dieci direttori di ragioneria EP/1, tre collaboratori,  trentaquattro
assistenti e cinquantanove coadiutori; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
novembre 2022 che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione sen. Paolo Zangrillo; 
  Sulla proposta del Ministro per  l'universita'  e  la  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), e' autorizzato per l'anno accademico 2023/2024 ad assumere  a
tempo indeterminato duecentodiciannove unita' di personale docente  e
complessive centootto unita' di personale tecnico-amministrativo,  di
cui due direttori amministrativo EP/2, dieci direttori di  ragioneria
EP/1, tre collaboratori,  trentaquattro  assistenti  e  cinquantanove
coadiutori. 
  2. Il Ministero dell'universita' e della ricerca  trasmette,  entro
il 31 dicembre 2023, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato,  i  dati  concernenti  il  personale
assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 19 giugno 2023 
 
                                                p. Il Presidente      
                                          del Consiglio dei ministri  
                                         Il Ministro  per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                    Zangrillo         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
        Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2013