La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
  1. La Repubblica, in  attuazione  degli  articoli  41  e  42  della
Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione  sulla
protezione  e  la  promozione  della  diversita'  delle   espressioni
culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi
della legge 19 febbraio 2007, n.  19,  coerentemente  con  il  quadro
giuridico europeo: 
    a) riconosce, tutela e promuove la  proprieta'  intellettuale  in
tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della
creativita', degli  investimenti  e  della  produzione  di  contenuti
culturali ed editoriali, anche di carattere digitale; 
    b) tutela il diritto  d'autore,  come  definito  dalla  legge  22
aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso  connesse
da ogni violazione e illecito, compresi  quelli  perpetrati  mediante
l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; 
    c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori
adeguate  forme  di  sostegno,  anche  economico,  nell'ambito  delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la
produzione, la  traduzione  e  l'internazionalizzazione  delle  opere
dell'ingegno; 
    d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei  confronti
degli intermediari di rete, al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  le
attivita'  di   contrasto   della   diffusione   illecita   e   della
contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove
campagne di comunicazione e  sensibilizzazione  del  pubblico  valore
della proprieta' intellettuale,  anche  al  fine  di  contrastare  la
diffusione illecita e la contraffazione  di  contenuti  tutelati  dal
diritto d'autore; 
    e) salvaguarda i diritti  alla  segretezza  delle  comunicazioni,
anche attraverso il mantenimento dell'integrita'  e  della  sicurezza
delle  reti   di   comunicazione   elettronica,   e   alla   liberta'
dell'iniziativa  economica  e  del  suo  esercizio   in   regime   di
concorrenza; 
    f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere  la
liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale  e
linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel  rispetto
dei diritti e delle  liberta'  fondamentali  delle  persone  fisiche,
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 41 e  dell'articolo
          42 della Costituzione: 
                «Art. 41 (L'iniziativa economica privata e'  libera).
          - Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale  o
          in modo da recare danno  alla  salute,  all'ambiente,  alla
          sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. 
                La  legge  determina  i  programmi  e   i   controlli
          opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e  privata
          possa essere indirizzata e  coordinata  a  fini  sociali  e
          ambientali. 
                Art. 42 (La proprieta' e' pubblica o privata. I  beni
          economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati).  -
          La proprieta' privata e'  riconosciuta  e  garantita  dalla
          legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento  e
          i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
          renderla accessibile a tutti. 
                La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti
          dalla legge, e salvo  indennizzo,  espropriata  per  motivi
          d'interesse generale. 
                La legge  stabilisce  le  norme  ed  i  limiti  della
          successione legittima e testamentaria  e  i  diritti  dello
          Stato sulle eredita'.». 
              - La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca «Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio». 
              - La legge 4 agosto 1955, n.  848,  reca  «Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  per  la  salvaguardia   dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a
          Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo  addizionale  alla
          Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.».