La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della
Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla
protezione e la promozione della diversita' delle espressioni
culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi
della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro
giuridico europeo:
a) riconosce, tutela e promuove la proprieta' intellettuale in
tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della
creativita', degli investimenti e della produzione di contenuti
culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;
b) tutela il diritto d'autore, come definito dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, e le situazioni giuridiche allo stesso connesse
da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante
l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;
c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori
adeguate forme di sostegno, anche economico, nell'ambito delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente, per agevolare la
produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere
dell'ingegno;
d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti
degli intermediari di rete, al fine di rendere piu' efficaci le
attivita' di contrasto della diffusione illecita e della
contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove
campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico valore
della proprieta' intellettuale, anche al fine di contrastare la
diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal
diritto d'autore;
e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni,
anche attraverso il mantenimento dell'integrita' e della sicurezza
delle reti di comunicazione elettronica, e alla liberta'
dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di
concorrenza;
f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la
liberta' di espressione e di informazione, la diversita' culturale e
linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto
dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche,
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi
generali del diritto dell'Unione europea.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 41 e dell'articolo
42 della Costituzione:
«Art. 41 (L'iniziativa economica privata e' libera).
- Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o
in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla
sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e
ambientali.
Art. 42 (La proprieta' e' pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati). -
La proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e
i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti.
La proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredita'.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio».
- La legge 4 agosto 1955, n. 848, reca «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a
Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.».