IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i  comuni,  in  deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755  dello  stesso
articolo  1,  esclusivamente   con   riferimento   alle   fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  si
pronuncia entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione.
Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo'
essere comunque adottato; 
  Visto l'art. 1, comma 756, della legge  n.  160  del  2019,  ultimo
periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  possono  essere  modificate  o  integrate   le   fattispecie
individuate con il decreto di cui al primo periodo; 
  Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge  n.  160  del
2019, in base al quale,  in  ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da  748
a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta
accedendo all'applicazione disponibile nel  portale  del  federalismo
fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756,
di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte  integrante
della delibera stessa; 
  Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge  n.
160 del 2019, i  quali  prevedono  rispettivamente  che  la  delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti  di
cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma
756 sono stabilite le  modalita'  di  elaborazione  e  di  successiva
trasmissione   al   Dipartimento   delle   finanze   del    Ministero
dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; 
  Visto l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo  il
quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di  cui
al  comma  757  e  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento   di
disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto; 
  Visto l'art. 1, comma 767, primo periodo, della legge  n.  160  del
2019, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto  per
l'anno di riferimento a condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 
  Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della legge  n.
160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che,  ai  fini  della
pubblicazione, il comune e' tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle
aliquote di cui al comma 757 e il  testo  del  regolamento  entro  il
termine perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i
regolamenti vigenti nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, in base al quale gli enti  locali  possono  disciplinare  con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie,  salvo  per  quanto
attiene  alla  individuazione   e   definizione   delle   fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione   degli
adempimenti dei contribuenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Ritenuto  che,  in  ragione  della  portata  innovativa   e   della
complessita' dell'applicazione informatica,  adottata  in  attuazione
delle  disposizioni  della  legge  n.  160  del  2019,  l'obbligo  di
utilizzare  l'applicazione   informatica   per   l'approvazione   del
prospetto delle aliquote debba essere  fissato  all'anno  di  imposta
2024; 
  Ritenuto che, al solo scopo di  consentire  ai  comuni  di  testare
l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorieta'  sancita  a
decorrere dall'anno di imposta 2024,  la  stessa  debba  essere  resa
disponibile nel corso dell'anno 2023; 
  Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1,  comma  756,
della legge n. 160 del 2019, deve avvenire nel rispetto dei  generali
principi  di  ragionevolezza,  adeguatezza,  proporzionalita'  e  non
discriminazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta
del 21 giugno 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle  quali
i comuni possono diversificare le  aliquote  dell'imposta  municipale
propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della  legge  27
dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalita' di elaborazione e  di
successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui  all'art.
1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).