IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato; Visto l'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo; Visto l'art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa; Visto l'art. 1, comma 757, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 e che con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote; Visto l'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, secondo il quale, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto; Visto l'art. 1, comma 767, primo periodo, della legge n. 160 del 2019, in base al quale le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; Visto l'art. 1, comma 767, secondo e terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che, ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente; Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale gli enti locali possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze; Ritenuto che, in ragione della portata innovativa e della complessita' dell'applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote debba essere fissato all'anno di imposta 2024; Ritenuto che, al solo scopo di consentire ai comuni di testare l'applicazione informatica, in vista dell'obbligatorieta' sancita a decorrere dall'anno di imposta 2024, la stessa debba essere resa disponibile nel corso dell'anno 2023; Considerato che la diversificazione di cui all'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire nel rispetto dei generali principi di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalita' e non discriminazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2023; Decreta: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e stabilisce le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito «Prospetto»).