IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; 
  Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare, l'articolo 17, comma 95,
come modificato  dall'articolo  14,  comma  1,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione
del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose»; 
  Vista la legge 19 agosto  1990,  n.  341,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'articolo 11; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12,  recante  «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233   e,   in
particolare, l'articolo 14, comma 1; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  4  agosto  2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,  recante  «Determinazione
delle classi delle lauree universitarie  specialistiche»,  pubblicato
nel supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2001; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica  2  aprile  2001,  recante  «Determinazione
delle  classi  delle  lauree   specialistiche   universitarie   delle
professioni sanitarie», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 maggio 2001; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25  marzo  1998,  n.  142,  recante  «Regolamento  recante  norme  di
attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L.
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»; 
  Visto il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  ufficialmente
presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai  sensi
dell'art. 18 del Regolamento (UE) n.  2021/241  e,  segnatamente,  la
Missione 4, Componente 1, riforma 1.5,  e  approvato  definitivamente
con decisione di esecuzione dal Consiglio dell'Unione europea  il  13
luglio 2021; 
  Ritenuta per  tutto  quanto  sopra  esposto,  in  attuazione  della
Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 del PNRR «Riforma delle  classi
di  laurea»,  la  necessita'  di  incrementare  la  flessibilita'   e
l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio, soprattutto al  fine  di
fronteggiare il disallineamento emergente  tra  offerta  formativa  e
domanda occupazionale; 
  Visti i pareri  della  Conferenza  dei  Rettori  delle  Universita'
Italiane  (CRUI)  del  21  marzo  2022,  dell'Agenzia  Nazionale   di
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) del  14
aprile 2022, del  Consiglio  Nazionale  degli  studenti  universitari
(CNSU) del 29 aprile 2022, acquisiti in via collaborativa in fase  di
istruttoria; 
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) del  21
settembre 2022; 
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi il  17  maggio
2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.  400  del  1988,  con
nota n. 836 del 22 maggio 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
                della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 
 
  1. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004,  n.  270,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  le  parole  «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca»  sono  sostituite
dalle seguenti «Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
    b) all'articolo 3, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
      «6-bis. I corsi di  laurea  e  i  corsi  di  laurea  magistrale
abilitanti all'esercizio di professioni, nonche' i  corsi  di  laurea
professionalizzanti, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5  e
6, hanno altresi' l'obiettivo  di  fornire  conoscenze  e  competenze
professionalizzanti immediatamente esercitabili.»; 
    c) all'articolo 5, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano  inoltre
le modalita' di acquisizione di parte dei  crediti  in  altri  atenei
italiani sulla base di convenzioni  di  mobilita'  stipulate  tra  le
istituzioni interessate.»; 
    d) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le  parole  «fatti  salvi  i  corsi  preordinati
all'accesso alle attivita' professionali,» sono soppresse; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della  legge  19
novembre 1990, n.  341,  possono  prevedere,  per  ciascun  corso  di
laurea,  negli   ambiti   relativi   alle   attivita'   di   base   o
caratterizzanti, insegnamenti o altre attivita' formative afferenti a
settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti
dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali di  definizione  delle
classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe,
riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a  settori
scientifico-disciplinari previsti dalle  tabelle  almeno  il  40  per
cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.»; 
      3) al comma 4, le parole «, fatti  salvi  i  corsi  preordinati
all'accesso alle attivita' professionali» sono soppresse; 
      4) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
        «4-bis. I regolamenti di cui all'articolo 11 della  legge  19
novembre 1990, n. 341, possono prevedere, per ciascun corso di laurea
magistrale, negli ambiti  relativi  alle  attivita'  caratterizzanti,
insegnamenti  o  altre  attivita'  formative  afferenti   a   settori
scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli  previsti  dalle
tabelle allegate ai decreti ministeriali di definizione delle classi,
nel  rispetto  degli  obiettivi  formativi  della  relativa   classe,
riservando in ogni caso alle attivita' formative afferenti a  settori
scientifico-disciplinari previsti dalle  tabelle  almeno  il  30  per
cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. 
        4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis si
applicano ai corsi di studio  preordinati  all'accesso  di  attivita'
professionali,  ivi  compresi  quelli  abilitanti  all'esercizio   di
professioni ovvero regolati dalla normativa dell'Unione europea o  da
altre specifiche disposizioni di legge,  nel  rispetto  dei  relativi
obiettivi formativi, della disciplina  di  accesso  alle  professioni
medesime, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti  dalla  normativa
di riferimento.»; 
      5) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) attivita' formative affini o integrative a quelle di base
e caratterizzanti, definite dalle universita'  nella  loro  autonomia
anche con  riguardo  alle  culture  di  contesto  e  alla  formazione
interdisciplinare. Tali attivita': 
          1) sono  finalizzate  all'acquisizione  di  una  formazione
multidisciplinare  e  interdisciplinare,  nonche'  di  conoscenze   e
abilita'   funzionalmente   correlate   al   profilo   culturale    e
professionale proposto; 
          2) costituiscono un  ambito  disciplinare  dell'ordinamento
didattico per il quale sono forniti una descrizione  sintetica  delle
attivita' previste e il numero di crediti formativi  universitari  ad
esso complessivamente assegnati; 
          3)   possono   fare    riferimento    anche    a    settori
scientifico-disciplinari  gia'  presenti  negli  ambiti  di  base   o
caratterizzanti, laddove sia  necessario  al  migliore  conseguimento
degli obiettivi formativi del corso di studi;»; 
    e) all'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilita',  su
richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di
studi individuale comprendente anche attivita' formative  diverse  da
quelle previste dal regolamento didattico, purche'  in  coerenza  con
l'ordinamento didattico del corso di studi  dell'anno  accademico  di
immatricolazione.»; 
    f) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. La determinazione  dei  crediti  assegnati  a  ciascuna
attivita' formativa  e'  effettuata  tenendo  conto  degli  obiettivi
formativi specifici dell'attivita', in  coerenza  con  gli  obiettivi
formativi specifici del corso di studio.»; 
    g) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
      «Art. 12-bis (Monitoraggio). - 1. Il Ministero dell'universita'
e  della  ricerca  acquisisce  dalle   universita',   dal   Consiglio
Universitario  Nazionale,  dal  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti
Universitari  e  dalla  Conferenza  dei  Rettori  delle   Universita'
Italiane, i dati relativi alle attivita' formative dei singoli  corsi
di studio, ai fini del monitoraggio  sull'applicazione  del  presente
decreto.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 17 della Legge 23 agosto  1988,  n.
          400 - Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  1988,  n.  214,
          Supplemento ordinario: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 95,  della  legge  15
          maggio  1997,  n.  127,  recante  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo»: 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - Omissis. 
                95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con esclusione del dottorato di  ricerca,  e'  disciplinato
          dagli atenei, con le  modalita'  di  cui  all'articolo  11,
          commi 1 e 2, della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa  comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti   il
          Consiglio  universitario   nazionale   e   le   Commissioni
          parlamentari  competenti,  con  uno  o  piu'  decreti   del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con  altri  Ministri  interessati,
          limitatamente ai criteri relativi agli  ordinamenti  per  i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni  dei
          commi da 96 a 119 del presente  articolo.  Nell'ambito  dei
          criteri generali di  cui  al  primo  periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e  la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito
          dei criteri generali di cui al primo periodo,  al  fine  di
          promuovere l'interdisciplinarieta' dei corsi di studio e la
          formazione di profili professionali innovativi,  una  parte
          dei crediti formativi complessivi puo' essere riservata  ad
          attivita' affini o integrative, comunque relative a settori
          scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti  disciplinari   non
          previsti per le  attivita'  di  base  o  per  le  attivita'
          caratterizzanti del corso di studio. Tali attivita' possono
          essere organizzate sotto forma di  corsi  di  insegnamento,
          laboratori,  esercitazioni,  seminari  o  altre   attivita'
          purche'  finalizzate  all'acquisizione  di   conoscenze   e
          abilita' funzionalmente correlate al  profilo  culturale  e
          professionale identificato dal corso di studio.  I  decreti
          di cui al presente comma determinano altresi': 
                  a) con riferimento ai  corsi  di  cui  al  presente
          comma,  accorpati  per  aree  omogenee,  la  durata,  anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione  di  nuove  tipologie  di  corsi  e  di   titoli
          universitari,  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli
          determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4,  comma  1,
          della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
          ordinamenti e  la  durata  di  quelli  di  cui  al  decreto
          legislativo 8 maggio 1998, n.  178,  in  corrispondenza  di
          attivita'   didattiche   di   base,   specialistiche,    di
          perfezionamento scientifico, di alta formazione  permanente
          e ricorrente; 
                  b) modalita' e strumenti per l'orientamento  e  per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso   l'utilizzo   di   strumenti   informatici    e
          telematici; 
                  c) modalita' di attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di ricerca, anche in deroga alle  disposizioni  di  cui  al
          Capo II del Titolo III del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre
          2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021, n. 233, recante  «Disposizioni  urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»: 
                «Art. 14 (Ulteriori criteri per  l'adeguamento  delle
          classi di laurea).  -  1.  In  attuazione  degli  obiettivi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
          "Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo  periodo,
          al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei  corsi  di
          studio e la formazione di profili professionali innovativi,
          una parte dei crediti  formativi  complessivi  puo'  essere
          riservata  ad  attivita'  affini  o  integrative,  comunque
          relative a settori  scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti
          disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
          attivita'  caratterizzanti  del  corso  di   studio.   Tali
          attivita' possono essere organizzate sotto forma  di  corsi
          di  insegnamento,  laboratori,  esercitazioni,  seminari  o
          altre attivita'  purche'  finalizzate  all'acquisizione  di
          conoscenze e abilita' funzionalmente correlate  al  profilo
          culturale  e  professionale  identificato  dal   corso   di
          studio.". 
                2. In coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  1,
          con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della  legge
          30   dicembre   2010,   n.   240,    si    provvede    alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari,  nell'ambito   dei   quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine  di  assicurare
          la loro rispondenza agli elementi  di  flessibilita'  e  di
          interdisciplinarita' di cui al comma 1. 
                2-bis. In attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  dal  Piano
          nazionale   per   gli   investimenti   complementari,    in
          riferimento a quanto disposto dal comma 2  dell'articolo  3
          del  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la   coesione
          territoriale  4  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  149  del  24  giugno   2021,   relativamente
          all'ampliamento dell'offerta  formativa  universitaria  nel
          territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli
          eventi sismici del 2016, il  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte
          di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
          ampliamento dell'offerta formativa, in  deroga  ai  termini
          ordinariamente previsti,  al  fine  di  garantirne  l'avvio
          dall'anno accademico 2022/2023.». 
              - Si riporta l'articolo  11  della  legge  19  novembre
          1990,  n.  341   «Riforma   degli   ordinamenti   didattici
          universitari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  23
          novembre 1990, n. 274: 
                «Art. 11 (Autonomia didattica).  -  1.  L'ordinamento
          degli studi dei corsi di cui all'articolo  1,  nonche'  dei
          corsi e delle attivita' formative di  cui  all'articolo  6,
          comma  2,  e'  disciplinato,  per  ciascun  ateneo,  da  un
          regolamento   degli   ordinamenti   didattici,   denominato
          «regolamento  didattico  di  ateneo».  Il  regolamento   e'
          deliberato  dal  senato  accademico,  su   proposta   delle
          strutture  didattiche,   ed   e'   inviato   al   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il
          regolamento entro 180 giorni  dal  ricevimento,  decorsi  i
          quali  senza  che  il  Ministro  si  sia   pronunciato   il
          regolamento si intende approvato. Il regolamento e' emanato
          con decreto del rettore. 
                2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
          con apposito regolamento,  in  conformita'  al  regolamento
          didattico di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta'  di
          insegnamento,  l'articolazione   dei   corsi   di   diploma
          universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione  e
          di dottorato di ricerca, i piani  di  studio  con  relativi
          insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli  didattici,
          la tipologia delle forme didattiche,  ivi  comprese  quelle
          dell'insegnamento a distanza,  le  forme  di  tutorato,  le
          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
          obblighi di frequenza anche in riferimento alla  condizione
          degli studenti lavoratori, i limiti delle  possibilita'  di
          iscrizione ai fuori corso, fatta salva la  posizione  dello
          studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili  per  il
          conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita'  degli
          insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio,  pratiche
          e di tirocinio e l'introduzione di un  sistema  di  crediti
          didattici finalizzati al riconoscimento dei  corsi  seguiti
          con esito positivo,  ferma  restando  l'obbligatorieta'  di
          quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d). 
                3.    Nell'ambito    del    piano     di     sviluppo
          dell'universita', tenuto anche conto delle  proposte  delle
          universita',  deliberate  dagli  organi  competenti,   puo'
          essere previsto il sostegno finanziario  ad  iniziative  di
          istruzione   universitaria   a   distanza   attuate   dalle
          universita' anche in forma consortile con  il  concorso  di
          altri enti pubblici e privati,  nonche'  a  programmi  e  a
          strutture  nazionali  di  ricerca  relativi   al   medesimo
          settore.  Tali  strutture  possono  essere  costituite  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il  Ministro  del
          tesoro.». 
              - La legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in  materia  di
          accessi ai corsi universitari» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          Supplemento ordinario. 
                
              - Il decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante
          «Disposizioni  urgenti  per  l'istituzione  del   Ministero
          dell'istruzione e del Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca», e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9  gennaio
          2020, n. 6. 
              - Si riporta l'articolo 14 del decreto-legge 6 novembre
          2021, n. 152 «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  la
          prevenzione delle infiltrazioni mafiose»,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: 
                
                «Art. 14 (Ulteriori criteri per  l'adeguamento  delle
          classi di laurea).  -  1.  In  attuazione  degli  obiettivi
          previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
          all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
          "Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo  periodo,
          al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei  corsi  di
          studio e la formazione di profili professionali innovativi,
          una parte dei crediti  formativi  complessivi  puo'  essere
          riservata  ad  attivita'  affini  o  integrative,  comunque
          relative a settori  scientifico-disciplinari  o  ad  ambiti
          disciplinari non previsti per le attivita' di base o per le
          attivita'  caratterizzanti  del  corso  di   studio.   Tali
          attivita' possono essere organizzate sotto forma  di  corsi
          di  insegnamento,  laboratori,  esercitazioni,  seminari  o
          altre attivita'  purche'  finalizzate  all'acquisizione  di
          conoscenze e abilita' funzionalmente correlate  al  profilo
          culturale  e  professionale  identificato  dal   corso   di
          studio.". 
                2. In coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  1,
          con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della  legge
          30   dicembre   2010,   n.   240,    si    provvede    alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari,  nell'ambito   dei   quali   sono
          raggruppati gli insegnamenti, anche al fine  di  assicurare
          la loro rispondenza agli elementi  di  flessibilita'  e  di
          interdisciplinarita' di cui al comma 1. 
                2-bis. In attuazione  degli  obiettivi  previsti  dal
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  dal  Piano
          nazionale   per   gli   investimenti   complementari,    in
          riferimento a quanto disposto dal comma 2  dell'articolo  3
          del  decreto  del  Ministro  per  il  Sud  e  la   coesione
          territoriale  4  maggio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  149  del  24  giugno   2021,   relativamente
          all'ampliamento dell'offerta  formativa  universitaria  nel
          territorio delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli
          eventi sismici del 2016, il  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca puo' autorizzare la presentazione di proposte
          di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato
          ampliamento dell'offerta formativa, in  deroga  ai  termini
          ordinariamente previsti,  al  fine  di  garantirne  l'avvio
          dall'anno accademico 2022/2023.». 
                
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,
          recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei,  approvato  con D.M.  3
          novembre  1999,  n.  509»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 novembre 2004, n. 266. 
                
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali 25 marzo 1998, n. 142, recante «Regolamento recante
          norme di attuazione dei  principi  e  dei  criteri  di  cui
          all'articolo 18 della  L.  24  giugno  1997,  n.  196,  sui
          tirocini formativi e di orientamento», e' pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale 12 maggio 1998, n. 108. 
 
          Note all'art. 1: 
                
                
              - Si riportano gli articoli 1, 3, 5, 10, 11 e  12,  del
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,  recante  «Modifiche
          al  regolamento  recante  norme   concernenti   l'autonomia
          didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999,
          n.  509  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266, come modificati dal
          presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Ai  sensi  del  presente
          regolamento si intende: 
                  a) per Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il
          Ministero dell'universita' e della ricerca; 
                  b) per decreto o decreti ministeriali, uno  o  piu'
          decreti emanati ai sensi e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127, e successive modificazioni; 
                  c)  per  regolamenti   didattici   di   ateneo,   i
          regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19
          novembre 1990, n. 341; 
                  d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i
          regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19
          novembre 1990, n. 341; 
                  e) per corsi di  studio,  i  corsi  di  laurea,  di
          laurea magistrale e di specializzazione,  come  individuati
          nell'articolo 3; 
                  f) per titoli  di  studio,  la  laurea,  la  laurea
          magistrale, il diploma di  specializzazione  rilasciati  al
          termine  dei   corrispondenti   corsi   di   studio,   come
          individuati nell'articolo 3; 
                  g) per classe di appartenenza di corsi  di  studio,
          l'insieme  dei  corsi  di  studio,   comunque   denominati,
          raggruppati ai sensi dell'articolo 4; 
                  h)   per   settori   scientifico-disciplinari,    i
          raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale
          4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive
          modifiche; 
                  i) per ambito disciplinare, un insieme  di  settori
          scientifico-disciplinari culturalmente e  professionalmente
          affini, definito dai decreti ministeriali; 
                  l) per credito formativo universitario,  la  misura
          del volume di lavoro di apprendimento, compreso  lo  studio
          individuale, richiesto  ad  uno  studente  in  possesso  di
          adeguata  preparazione  iniziale  per   l'acquisizione   di
          conoscenze ed abilita' nelle attivita'  formative  previste
          dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
                  m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze
          e  abilita'  che  caratterizzano  il  profilo  culturale  e
          professionale, al conseguimento delle  quali  il  corso  di
          studio e' finalizzato; 
                  n) per ordinamento didattico di un corso di studio,
          l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di
          studio, come specificato nell'articolo 11; 
                  o)  per   attivita'   formativa,   ogni   attivita'
          organizzata  o  prevista  dalle  universita'  al  fine   di
          assicurare la formazione culturale  e  professionale  degli
          studenti,  con  riferimento,  tra  l'altro,  ai  corsi   di
          insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
          laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al
          tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti,  alle
          tesi,  alle  attivita'   di   studio   individuale   e   di
          autoapprendimento; 
                  p)  per  curriculum,  l'insieme   delle   attivita'
          formative universitarie ed  extrauniversitarie  specificate
          nel regolamento didattico del corso di studio al  fine  del
          conseguimento del relativo titolo.» 
                «Art.  3  (Titoli  e  corsi  di  studio).  -  1.   Le
          universita' rilasciano i seguenti titoli: 
                  a) laurea (L); 
                  b) laurea magistrale (L.M.). 
                2. Le universita' rilasciano altresi' il  diploma  di
          specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
                3. La laurea, la laurea  magistrale,  il  diploma  di
          specializzazione e il dottorato di ricerca sono  conseguiti
          al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
          magistrale, di specializzazione e di dottorato  di  ricerca
          istituiti dalle universita'. 
                4. Il corso di laurea ha  l'obiettivo  di  assicurare
          allo studente un'adeguata padronanza di metodi e  contenuti
          scientifici generali, anche nel caso in cui  sia  orientato
          all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
                5. L'acquisizione delle conoscenze professionali,  di
          cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del  laureato
          nel mondo  del  lavoro  ed  all'esercizio  delle  correlate
          attivita'  professionali   regolamentate,   nell'osservanza
          delle disposizioni di legge  e  dell'Unione  europea  e  di
          quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
                6. Il corso di laurea magistrale  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente una formazione  di  livello  avanzato
          per l'esercizio di attivita' di elevata  qualificazione  in
          ambiti specifici. 
                6-bis.  I  corsi  di  laurea  e  i  corsi  di  laurea
          magistrale abilitanti all'esercizio di professioni, nonche'
          i  corsi  di  laurea  professionalizzanti,  fermo  restando
          quanto  previsto  dai  commi  4,  5  e  6,  hanno  altresi'
          l'obiettivo   di   fornire    conoscenze    e    competenze
          professionalizzanti immediatamente esercitabili. 
                7. Il corso di  specializzazione  ha  l'obiettivo  di
          fornire allo studente conoscenze e  abilita'  per  funzioni
          richieste   nell'esercizio   di    particolari    attivita'
          professionali e puo'  essere  istituito  esclusivamente  in
          applicazione di specifiche norme di legge  o  di  direttive
          dell'Unione europea. 
                8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
          del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
          legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
                9. Restano ferme le disposizioni di cui  all'articolo
          6 della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione finalizzata e di servizi didattici  integrativi.
          In particolare, in attuazione dell'articolo  1,  comma  15,
          della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo, corsi di  perfezionamento  scientifico  e  di  alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento della laurea o della laurea magistrale,  alla
          conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
          di primo e di secondo livello. 
                10.  Sulla   base   di   apposite   convenzioni,   le
          universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui  al
          presente articolo, anche congiuntamente  con  altri  atenei
          italiani o stranieri.» 
                «Art. 5 (Crediti formativi  universitari).  -  1.  Al
          credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
          credito, corrispondono 25 ore di  impegno  complessivo  per
          studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente
          determinare variazioni in aumento o  in  diminuzione  delle
          predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per
          cento. 
                2. La  quantita'  media  di  impegno  complessivo  di
          apprendimento svolto in un anno da  uno  studente  a  tempo
          pieno e' convenzionalmente fissata in 60 crediti. 
                3. I regolamenti  didattici  di  ateneo  determinano,
          altresi',  per  ciascun  corso  di   studio   la   frazione
          dell'impegno orario complessivo che deve  essere  riservata
          allo studio personale o ad  altre  attivita'  formative  di
          tipo individuale. 
                4. I  crediti  corrispondenti  a  ciascuna  attivita'
          formativa sono acquisiti dallo studente con il  superamento
          dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo
          restando che la valutazione del profitto e' effettuata  con
          le modalita' di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d). 
                5. Il riconoscimento totale o  parziale  dei  crediti
          acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione  degli
          studi in altro corso della stessa universita' ovvero  nello
          stesso o altro corso di  altra  universita',  compete  alla
          struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure
          e  criteri   predeterminati   stabiliti   nel   regolamento
          didattico di ateneo. 
                5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
          inoltre le modalita' di acquisizione di parte  dei  crediti
          in altri atenei  italiani  sulla  base  di  convenzioni  di
          mobilita' stipulate tra le istituzioni interessate. 
                6.  I  regolamenti  didattici   di   ateneo   possono
          prevedere  forme  di   verifica   periodica   dei   crediti
          acquisiti, al fine di valutarne  la  non  obsolescenza  dei
          contenuti conoscitivi, e il numero  minimo  di  crediti  da
          acquisire da parte dello  studente  in  tempi  determinati,
          diversificato per studenti impegnati a  tempo  pieno  negli
          studi universitari o contestualmente impegnati in attivita'
          lavorative. 
                7. Le universita' possono  riconoscere  come  crediti
          formativi universitari, secondo criteri predeterminati,  le
          conoscenze e abilita' professionali  certificate  ai  sensi
          della  normativa  vigente   in   materia,   nonche'   altre
          conoscenze e abilita' maturate in  attivita'  formative  di
          livello   postsecondario   alla   cui    progettazione    e
          realizzazione l'universita' abbia concorso.» 
                «Art.   10   (Obiettivi   e    attivita'    formative
          qualificanti delle classi). -  1.  I  decreti  ministeriali
          individuano preliminarmente, per ogni classe  di  corsi  di
          laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita'
          formative indispensabili  per  conseguirli,  raggruppandole
          nelle seguenti tipologie: 
                  a)  attivita'  formative  in  uno  o  piu'   ambiti
          disciplinari relativi alla formazione di base; 
                  b)  attivita'  formative  in  uno  o  piu'   ambiti
          disciplinari caratterizzanti la classe. 
                2. I decreti ministeriali determinano  altresi',  per
          ciascuna classe di corsi di laurea,  il  numero  minimo  di
          crediti che gli ordinamenti  didattici  riservano  ad  ogni
          attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al
          comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei
          crediti necessari per conseguire il titolo di  studio,  non
          superiore al 50 per cento dei crediti stessi, tenuto  conto
          degli obiettivi formativi generali delle classi. 
                2-bis. I regolamenti di  cui  all'articolo  11  della
          legge 19 novembre 1990,  n.  341,  possono  prevedere,  per
          ciascun  corso  di  laurea,  negli  ambiti  relativi   alle
          attivita' di base o caratterizzanti, insegnamenti  o  altre
          attivita'      formative      afferenti      a      settori
          scientifico-disciplinari  ulteriori   rispetto   a   quelli
          previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali  di
          definizione delle  classi,  nel  rispetto  degli  obiettivi
          formativi della relativa classe, riservando  in  ogni  caso
          alle    attivita'    formative    afferenti    a    settori
          scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle  almeno  il
          40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo
          di studio. 
                3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi',
          il numero minimo di CFU necessario  per  l'istituzione  dei
          corsi di studio adeguatamente differenziati. 
                4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente
          per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi
          formativi   qualificanti   e   le    attivita'    formative
          caratterizzanti indispensabili per  conseguirli  in  misura
          non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi. 
                4-bis. I regolamenti di  cui  all'articolo  11  della
          legge 19 novembre 1990,  n.  341,  possono  prevedere,  per
          ciascun corso di laurea magistrale, negli  ambiti  relativi
          alle  attivita'  caratterizzanti,  insegnamenti   o   altre
          attivita'      formative      afferenti      a      settori
          scientifico-disciplinari  ulteriori   rispetto   a   quelli
          previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali  di
          definizione delle  classi,  nel  rispetto  degli  obiettivi
          formativi della relativa classe, riservando  in  ogni  caso
          alle    attivita'    formative    afferenti    a    settori
          scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle  almeno  il
          30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo
          di studio. 
                4-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 4  e
          4-bis  si  applicano  ai  corsi   di   studio   preordinati
          all'accesso di attivita' professionali, ivi compresi quelli
          abilitanti all'esercizio  di  professioni  ovvero  regolati
          dalla normativa dell'Unione europea o da  altre  specifiche
          disposizioni di legge, nel rispetto dei relativi  obiettivi
          formativi, della disciplina  di  accesso  alle  professioni
          medesime, nonche' degli ulteriori vincoli  derivanti  dalla
          normativa di riferimento. 
                5. Oltre alle attivita' formative qualificanti,  come
          previsto ai commi 1, 2 e 3,  i  corsi  di  studio  dovranno
          prevedere: 
                  a) attivita' formative autonomamente  scelte  dallo
          studente purche' coerenti con il progetto formativo; 
                  b)  attivita'  formative  affini  o  integrative  a
          quelle  di   base   e   caratterizzanti,   definite   dalle
          universita' nella loro autonomia anche  con  riguardo  alle
          culture di contesto e  alla  formazione  interdisciplinare.
          Tali attivita': 
                    1)  sono  finalizzate  all'acquisizione  di   una
          formazione multidisciplinare e  interdisciplinare,  nonche'
          di  conoscenze  e  abilita'  funzionalmente  correlate   al
          profilo culturale e professionale proposto; 
                    2)   costituiscono   un    ambito    disciplinare
          dell'ordinamento didattico per il quale  sono  forniti  una
          descrizione sintetica delle attivita' previste e il  numero
          di crediti formativi universitari ad esso  complessivamente
          assegnati; 
                    3)  possono  fare  riferimento  anche  a  settori
          scientifico-disciplinari gia' presenti negli ambiti di base
          o  caratterizzanti,  laddove  sia  necessario  al  migliore
          conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studi; 
                  c) attivita' formative relative  alla  preparazione
          della prova finale  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica  della
          conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; 
                  d) attivita' formative, non previste dalle  lettere
          precedenti,  volte  ad   acquisire   ulteriori   conoscenze
          linguistiche, nonche' abilita' informatiche e  telematiche,
          relazionali, o comunque utili per l'inserimento  nel  mondo
          del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad  agevolare
          le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del
          settore lavorativo  cui  il  titolo  di  studio  puo'  dare
          accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di
          orientamento di cui al D.M. 25  marzo  1998,  n.  142,  del
          Ministero del lavoro; 
                  e) nell'ipotesi di cui  all'articolo  3,  comma  5,
          attivita' formative relative  agli  stages  e  ai  tirocini
          formativi presso imprese, amministrazioni  pubbliche,  enti
          pubblici o privati ivi compresi quelli del  terzo  settore,
          ordini e collegi  professionali,  sulla  base  di  apposite
          convenzioni.» 
                «Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). -  1.  Le
          universita'  disciplinano  gli  ordinamenti  didattici  dei
          propri corsi di studio nei regolamenti didattici di  ateneo
          che sono redatti nel rispetto, per ogni  corso  di  studio,
          delle disposizioni del presente regolamento e di successivi
          decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, della  legge  19  novembre
          1990, n. 341. 
                2. I regolamenti didattici di ateneo  e  le  relative
          modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata  in
          vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto
          rettorale di emanazione. 
                3. Ogni ordinamento didattico determina: 
                  a) le denominazioni e gli obiettivi  formativi  dei
          corsi  di  studio,  indicando   le   relative   classi   di
          appartenenza; 
                  b) il quadro generale delle attivita' formative  da
          inserire nei curricula; 
                  c)  i  crediti  assegnati  a   ciascuna   attivita'
          formativa  e  a  ciascun  ambito,  riferendoli  per  quanto
          riguarda  quelle  previste   nelle   lettere   a)   e   b),
          dell'articolo  10,  comma  1,  ad  uno   o   piu'   settori
          scientifico-disciplinari nel loro complesso; 
                  d) le caratteristiche della  prova  finale  per  il
          conseguimento del titolo di studio. 
                4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono  assunte
          dalle   universita'    previa    consultazione    con    le
          organizzazioni rappresentative nel mondo della  produzione,
          dei servizi e delle professioni con particolare riferimento
          alla valutazione dei fabbisogni formativi e  degli  sbocchi
          professionali. 
                4-bis.  I   regolamenti   didattici   assicurano   la
          possibilita', su richiesta dello studente, di conseguire il
          titolo secondo un piano di studi  individuale  comprendente
          anche attivita' formative diverse da  quelle  previste  dal
          regolamento   didattico,   purche'    in    coerenza    con
          l'ordinamento  didattico  del  corso  di  studi   dell'anno
          accademico di immatricolazione. 
                5. Per il conseguimento della laurea magistrale  deve
          comunque essere  prevista  la  presentazione  di  una  tesi
          elaborata in modo originale dallo studente sotto  la  guida
          di un relatore. 
                6. Il regolamento didattico di ateneo puo'  prevedere
          piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 
                7. I regolamenti didattici di  ateneo,  nel  rispetto
          degli  statuti,  disciplinano  altresi'  gli   aspetti   di
          organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi  di
          studio, con particolare riferimento: 
                  a) ai  criteri  di  accesso  ai  corsi  di  laurea,
          prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui
          all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
          che gli studenti vengano  immatricolati  a  corsi  di  base
          comuni  secondo  criteri  e  procedure   disciplinate   nel
          regolamento didattico di ateneo. A tale fine i  regolamenti
          didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti  ai
          corsi di laurea, afferenti alla medesima  classe  o  gruppi
          affini di essi cosi' come definiti dai singoli  ordinamenti
          di ateneo, condividano le  stesse  attivita'  formative  di
          base e caratterizzanti comuni per un minimo di  60  crediti
          prima  della  differenziazione   dei   percorsi   formativi
          prevista  dall'articolo  3,  comma   4,   secondo   criteri
          stabiliti autonomamente e  definiscano  i  criteri  per  la
          prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; 
                  b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi  con  cui  le
          competenti strutture didattiche  provvedono  collegialmente
          alla programmazione, al coordinamento e alla  verifica  dei
          risultati delle attivita' formative; 
                  c)  alle  procedure  di  attribuzione  dei  compiti
          didattici  annuali   ai   professori   e   ai   ricercatori
          universitari,  ivi   comprese   le   attivita'   didattiche
          integrative, di orientamento e di tutorato; 
                  d) alle procedure per lo svolgimento degli esami  e
          delle altre verifiche  di  profitto,  nonche'  della  prova
          finale per il conseguimento del titolo di studio; 
                  e)  alle  modalita'  con  cui  si   perviene   alla
          valutazione del profitto individuale  dello  studente,  che
          deve comunque essere espressa  mediante  una  votazione  in
          trentesimi per gli esami e  in  centodecimi  per  la  prova
          finale, con eventuale lode; 
                  f) alla  valutazione  della  preparazione  iniziale
          degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri
          di accesso ai corsi di laurea magistrale; 
                  g)  all'organizzazione   di   attivita'   formative
          propedeutiche alla valutazione della preparazione  iniziale
          degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche'  di
          quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi  di  cui
          al comma 1 dell'articolo 6; 
                  h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
          coordinamento delle attivita' di orientamento, da  svolgere
          in collaborazione con gli istituti d'istruzione  secondaria
          superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un  servizio
          di tutorato per gli studenti; 
                  i) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
          organizzative delle attivita' formative  per  studenti  non
          impegnati a tempo pieno; 
                  l)  alle  modalita'  di  individuazione,  per  ogni
          attivita', della struttura o della singola persona  che  ne
          assume la responsabilita'; 
                  m) alla valutazione della qualita' delle  attivita'
          svolte; 
                  n) alle forme di  pubblicita'  dei  procedimenti  e
          delle decisioni assunte; 
                  o)  alle  modalita'  per  il  rilascio  dei  titoli
          congiunti di cui all'articolo 3, comma 10. 
                8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano  le
          modalita'  con  cui   le   universita'   rilasciano,   come
          supplemento  al  diploma  di  ogni  titolo  di  studio,  un
          certificato che riporta, secondo modelli conformi a  quelli
          adottati  dai  Paesi  europei,  le  principali  indicazioni
          relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
          conseguire il titolo. 
                9.  Le   universita',   con   appositi   regolamenti,
          riordinano  e  disciplinano  le  procedure   amministrative
          relative alle carriere degli studenti  in  accordo  con  le
          disposizioni  del  presente  regolamento,   di   successivi
          decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo.
          Per  l'elaborazione  di  valutazioni  statistiche  omogenee
          sulle carriere degli studenti  universitari,  il  Ministro,
          con propri decreti, individua i dati essenziali che  devono
          essere presenti  nei  sistemi  informativi  sulle  carriere
          degli studenti di tutte le universita'.» 
                «Art. 12 (Regolamenti didattici dei corsi di studio).
          - 1. In base all'articolo  11,  comma  2,  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso
          di studio, deliberato dalla competente struttura  didattica
          in conformita' con  l'ordinamento  didattico  nel  rispetto
          della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri
          dei  docenti  e  degli  studenti,  specifica  gli   aspetti
          organizzativi  del  corso  di  studio.  Il  regolamento  e'
          approvato  con  le   procedure   previste   nello   statuto
          dell'ateneo. 
                2. Il regolamento didattico di  un  corso  di  studio
          determina in particolare: 
                  a) l'elenco degli insegnamenti,  con  l'indicazione
          dei  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento   e
          dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre
          attivita' formative; 
                  b) gli obiettivi formativi specifici, i  crediti  e
          le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni
          altra attivita' formativa; 
                  c) i curricula offerti agli studenti e le regole di
          presentazione,  ove  necessario,  dei   piani   di   studio
          individuali; 
                  d) la tipologia delle  forme  didattiche,  anche  a
          distanza, degli esami e delle altre verifiche del  profitto
          degli studenti; 
                  e) le  disposizioni  sugli  eventuali  obblighi  di
          frequenza. 
                2-bis. La  determinazione  dei  crediti  assegnati  a
          ciascuna attivita' formativa e'  effettuata  tenendo  conto
          degli  obiettivi  formativi  specifici  dell'attivita',  in
          coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di
          studio. 
                3. Le  disposizioni  dei  regolamenti  didattici  dei
          corsi di studio  concernenti  la  coerenza  tra  i  crediti
          assegnati  alle  attivita'  formative   e   gli   specifici
          obiettivi  formativi  programmati  sono  deliberate   dalle
          competenti strutture didattiche, previo  parere  favorevole
          di commissioni didattiche paritetiche o di  altre  analoghe
          strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il  parere
          non sia favorevole la deliberazione e' assunta  dal  senato
          accademico. Il parere e' reso  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta.   Decorso   inutilmente    tale    termine    la
          deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere. 
                4. Le universita' assicurano la  periodica  revisione
          dei  regolamenti  didattici  dei  corsi   di   studio,   in
          particolare per  quanto  riguarda  il  numero  dei  crediti
          assegnati  ad   ogni   insegnamento   o   altra   attivita'
          formativa.».