IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista  la  direttiva  2006/126/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente  di  guida,  e
successive modificazioni, ed in particolare l'art.  7,  paragrafo  1,
lettera c) che, in materia di accesso  progressivo  alle  patenti  di
categoria A2 ed A, dispone che il rilascio della patente di guida  e'
subordinato «per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al
superamento di un esame di guida per la verifica  delle  capacita'  e
dei comportamenti  esclusivamente  ovvero  al  completamento  di  una
formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che  il  candidato
abbia acquisito un'esperienza di almeno  due  anni  su  un  motociclo
rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella  categoria  A2»
ed il relativo allegato VI; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida» e successive  modificazioni,  di  seguito  «decreto
legislativo n. 59 del 2011», con il quale - tra l'altro  -  e'  stato
modificato il decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  recante
«Nuovo codice della strada», e successive modificazioni,  di  seguito
«codice della strada», ed in particolare l'art. 23, comma 3,  con  il
quale - esercitando l'opzione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera
c) della direttiva 2006/126/CE, si dispone che «La prova di  verifica
delle  capacita'  e  dei  comportamenti  per  l'accesso  graduale  di
titolare di patente di  categoria  A1  alle  categorie  A2  o  A,  e'
disciplinata con decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, conformemente ai  requisiti  minimi  di  cui  all'allegato
VI.»; 
  Visti, in particolare, gli allegati II  e  VI  del  citato  decreto
legislativo n. 59 del 2011, relativi  rispettivamente  ai  «Requisiti
minimi per l'esame di idoneita' alla guida» ed ai  «Requisiti  minimi
per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di  motocicli
di categoria A (accesso progressivo)», ed in particolare  la  sezione
I, paragrafo A, punto 1 dell'allegato II che,  tra  l'altro,  prevede
che: «Il candidato  che  debba  sostenere  l'esame  relativo  ad  una
determinata categoria puo'  essere  esonerato  dal  ripetere  l'esame
relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2,  3  e  4  se  ha
superato la prova teorica per una categoria diversa.»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  25
del 30 gennaio 2013), come modificato dal decreto 26  settembre  2018
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del  12  ottobre
2018), di seguito «decreto  ministeriale  8  gennaio  2013»,  con  il
quale, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del piu' volte citato  codice
della strada,  e'  stata  disposta  la  «Disciplina  della  prova  di
controllo delle cognizioni  e  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1,  A2
e A» all'esito delle modifiche introdotte al codice della strada  dal
decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare l'art.  3,  che
da' attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 23,  comma  3,
del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto l'art. 115, comma 1, lettera  d),  n.  1,  del  codice  della
strada che prescrive che per la guida di veicoli di  categoria  A  e'
richiesto, tra l'altro, che il conducente abbia compiuto venti  anni,
«a condizione che il conducente sia titolare della patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni»; 
  Visto l'art. 120 del codice della strada in materia,  tra  l'altro,
di requisiti soggettivi per ottenere il  rilascio  della  patente  di
guida; 
  Visto altresi' l'art. 122  del  citato  codice  della  strada,  che
prevede che a chi ha superato la prova di controllo delle  cognizioni
per il conseguimento  di  una  categoria  di  patente  e'  rilasciata
un'autorizzazione per esercitarsi alla guida; 
  Visto, infine, l'art. 123, comma 7, del piu'  volte  citato  codice
della strada, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera
g-bis),  del  decreto-legge  16   giugno   2022,   n.   68,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e   lo   sviluppo   delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile,  nonche'
in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte  in  cui
dispone  che:  «Il  corso  di   formazione,   presso   un'autoscuola,
frequentato da parte del titolare di patente A1  o  A2  e  svolto  ai
sensi  dell'art.  7,  paragrafo  1,  lettera  c),   della   direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  dicembre
2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste,
consente il conseguimento, rispettivamente,  della  patente  A2  o  A
senza il sostenimento di un esame di guida»; 
  Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870,  recante  «Misure  urgenti
straordinarie  per  i  servizi   della   direzione   generale   della
motorizzazione civile e dei trasporti in  concessione  del  Ministero
dei trasporti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio   1995,   n.   317,   «Regolamento   recante   la   disciplina
dell'attivita' delle autoscuole», come  modificato  dai  decreti  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30,
e 12 marzo 2015, n. 46, ed in particolare l'art. 7; 
  Vista la nota rif. Ares (2022) 8126229 del 24 novembre 2022 con  la
quale la competente Direzione generale della  commissione  europea  -
riscontrando puntuale quesito posto dalla Direzione generale  per  la
motorizzazione e per i  servizi  ai  cittadini  ed  alle  imprese  in
materia di trasporti e di navigazione -, ha  fornito  interpretazione
del piu' volte citato art. 7, paragrafo 1, lettera c) e dell'allegato
VI della direttiva 2006/126/CE,  nel  senso  che  «gli  Stati  membri
possono scegliere di offrire entrambe le opzioni ai propri  candidati
conducenti»; 
  Ritenuto, quindi, di poter procedere, ai sensi del citato art. 121,
comma 2, del codice della strada a dettare  la  disciplina  attuativa
dell'art. 123, comma 7, codice  della  strada,  nella  parte  in  cui
introduce nell'ordinamento nazionale anche  l'accesso  graduale  alle
patenti di  categoria  A2  ed  A  a  seguito  di  apposito  corso  di
formazione; 
  Considerato che l'allegato VI della direttiva 2006/126/CE  dispone,
ai fini di quel che qui rileva, che  gli  Stati  membri  adottano  le
misure necessarie per «approvare e controllare la formazione  di  cui
all'art. 7, paragrafo 1, lettera c)», la  quale  deve  consistere  in
almeno sette ore e deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto
6  dell'allegato  II   della   medesima   direttiva;   che   «ciascun
partecipante  deve  seguire  la  parte  pratica  della  formazione  e
dimostrare le sue capacita' e il suo comportamento su strada» e che i
«motocicli impiegati per la formazione rientrano nella  categoria  di
patente di guida richiesta dai partecipanti»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) «accesso graduale senza esame»: la  modalita'  a  mezzo  della
quale un conducente, gia' titolare da almeno due anni  della  patente
di categoria A1 o A2, anche speciali, puo' conseguire rispettivamente
una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza  sostenere  un
esame di guida, a condizione  che  abbia  completato  una  formazione
conforme a quanto disciplinato dal presente decreto; 
    b)  «formazione»:  la  formazione  obbligatoria  necessaria   per
l'accesso graduale senza esame; 
    c) «autorizzazione ad esercitarsi alla  guida»:  l'autorizzazione
ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma  1,  del  codice
della strada; 
    d)  «veicolo  di  categoria  A2»:  un   veicolo   conforme   alle
prescrizioni previste per la categoria  A2  dall'allegato  II,  punto
5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    e)  «veicolo  di  categoria  A»:   un   veicolo   conforme   alle
prescrizioni previste per la categoria A dall'allegato II, punto 5.2,
del decreto legislativo n. 59 del 2011; 
    f) «approvazione della formazione»: l'attivita' con la  quale  la
Direzione generale  per  la  motorizzazione  acquisisce  nei  sistemi
informatici del CED gli esiti della formazione e li  valida  ai  fini
del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche  speciale,
senza esame; 
    g) «Direzione  generale  per  la  motorizzazione»:  la  Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini  ed  alle
imprese in materia di trasporti e di  navigazione,  del  Dipartimento
per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti; 
    h) «CED»: Il Centro elaborazione dati  della  Direzione  generale
per la motorizzazione.