IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 7, paragrafo 1, lettera c) che, in materia di accesso progressivo alle patenti di categoria A2 ed A, dispone che il rilascio della patente di guida e' subordinato «per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, al superamento di un esame di guida per la verifica delle capacita' e dei comportamenti esclusivamente ovvero al completamento di una formazione ai sensi dell'allegato VI, a condizione che il candidato abbia acquisito un'esperienza di almeno due anni su un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2» ed il relativo allegato VI; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e successive modificazioni, di seguito «decreto legislativo n. 59 del 2011», con il quale - tra l'altro - e' stato modificato il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «codice della strada», ed in particolare l'art. 23, comma 3, con il quale - esercitando l'opzione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2006/126/CE, si dispone che «La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI.»; Visti, in particolare, gli allegati II e VI del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, relativi rispettivamente ai «Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida» ed ai «Requisiti minimi per la formazione e l'esame dei conducenti per la guida di motocicli di categoria A (accesso progressivo)», ed in particolare la sezione I, paragrafo A, punto 1 dell'allegato II che, tra l'altro, prevede che: «Il candidato che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria puo' essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4 se ha superato la prova teorica per una categoria diversa.»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013), come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2018), di seguito «decreto ministeriale 8 gennaio 2013», con il quale, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del piu' volte citato codice della strada, e' stata disposta la «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A» all'esito delle modifiche introdotte al codice della strada dal decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare l'art. 3, che da' attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2011; Visto l'art. 115, comma 1, lettera d), n. 1, del codice della strada che prescrive che per la guida di veicoli di categoria A e' richiesto, tra l'altro, che il conducente abbia compiuto venti anni, «a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni»; Visto l'art. 120 del codice della strada in materia, tra l'altro, di requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida; Visto altresi' l'art. 122 del citato codice della strada, che prevede che a chi ha superato la prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una categoria di patente e' rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida; Visto, infine, l'art. 123, comma 7, del piu' volte citato codice della strada, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili», convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nella parte in cui dispone che: «Il corso di formazione, presso un'autoscuola, frequentato da parte del titolare di patente A1 o A2 e svolto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, nelle condizioni ivi previste, consente il conseguimento, rispettivamente, della patente A2 o A senza il sostenimento di un esame di guida»; Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «Misure urgenti straordinarie per i servizi della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, «Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole», come modificato dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, e 12 marzo 2015, n. 46, ed in particolare l'art. 7; Vista la nota rif. Ares (2022) 8126229 del 24 novembre 2022 con la quale la competente Direzione generale della commissione europea - riscontrando puntuale quesito posto dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione -, ha fornito interpretazione del piu' volte citato art. 7, paragrafo 1, lettera c) e dell'allegato VI della direttiva 2006/126/CE, nel senso che «gli Stati membri possono scegliere di offrire entrambe le opzioni ai propri candidati conducenti»; Ritenuto, quindi, di poter procedere, ai sensi del citato art. 121, comma 2, del codice della strada a dettare la disciplina attuativa dell'art. 123, comma 7, codice della strada, nella parte in cui introduce nell'ordinamento nazionale anche l'accesso graduale alle patenti di categoria A2 ed A a seguito di apposito corso di formazione; Considerato che l'allegato VI della direttiva 2006/126/CE dispone, ai fini di quel che qui rileva, che gli Stati membri adottano le misure necessarie per «approvare e controllare la formazione di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera c)», la quale deve consistere in almeno sette ore e deve contemplare tutti gli aspetti di cui al punto 6 dell'allegato II della medesima direttiva; che «ciascun partecipante deve seguire la parte pratica della formazione e dimostrare le sue capacita' e il suo comportamento su strada» e che i «motocicli impiegati per la formazione rientrano nella categoria di patente di guida richiesta dai partecipanti»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) «accesso graduale senza esame»: la modalita' a mezzo della quale un conducente, gia' titolare da almeno due anni della patente di categoria A1 o A2, anche speciali, puo' conseguire rispettivamente una patente di categoria A2 o A, anche speciali, senza sostenere un esame di guida, a condizione che abbia completato una formazione conforme a quanto disciplinato dal presente decreto; b) «formazione»: la formazione obbligatoria necessaria per l'accesso graduale senza esame; c) «autorizzazione ad esercitarsi alla guida»: l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 1, del codice della strada; d) «veicolo di categoria A2»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A2 dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; e) «veicolo di categoria A»: un veicolo conforme alle prescrizioni previste per la categoria A dall'allegato II, punto 5.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011; f) «approvazione della formazione»: l'attivita' con la quale la Direzione generale per la motorizzazione acquisisce nei sistemi informatici del CED gli esiti della formazione e li valida ai fini del conseguimento della patente di categoria A2 o A, anche speciale, senza esame; g) «Direzione generale per la motorizzazione»: la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; h) «CED»: Il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.