IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 13 giugno  2023,  n.  83,  recante  la  ratifica  ed
esecuzione   dell'Accordo   tra   la   Repubblica   italiana   e   la
Confederazione  svizzera  relativo  all'imposizione  dei   lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto  a
Roma  il  23  dicembre  2020,  e  del  Protocollo  che  modifica   la
convenzione tra la Repubblica italiana e la  Confederazione  svizzera
per evitare  le  doppie  imposizioni  e  per  regolare  talune  altre
questioni in materia di imposte sul reddito  e  sul  patrimonio,  con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo  1976,  cosi'  come
modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del  23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre  2020,  nonche'  norme  di
adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 83
del 2023, che dispone che «con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, si  provvede  all'eliminazione  della
Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto  del  Ministro
delle finanze 4 maggio 1999 di  cui  al  primo  periodo  decorre  dal
periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data   di
pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.  Restano  ferme  tutte  le   disposizioni   dell'ordinamento
nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di
pubblicazione del decreto di  cui  al  presente  comma  nonche'  ogni
attivita'  di  accertamento  effettuata   in   conformita'   a   tali
disposizioni»; 
  Visto il comma 2-bis dell'art. 2 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 83, lettera
a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che  si
considerano residenti, salvo prova contraria,  i  cittadini  italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi  da  quelli  individuati  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre  2007,  n.
244, che prevede che la disposizione di cui al menzionato  comma  83,
lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo  a
quello di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del decreto ivi previsto e che fino al  periodo  di  imposta
precedente continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  al  31
dicembre 2007; 
  Considerato che il predetto decreto non e' stato  adottato  e  che,
conseguentemente, continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte  sui  redditi,
vigente al 31 dicembre 2007, le quali prevedono  che  si  considerano
altresi' residenti,  salvo  prova  contraria,  i  cittadini  italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati  in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,  individuati
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10  maggio  1999,  con
cui sono stati individuati gli Stati e  territori  aventi  un  regime
fiscale privilegiato, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione di Governo, e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale
                            privilegiato 
 
  1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e' eliminato, con  efficacia  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  il
seguente Stato: «Svizzera». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2023 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti