IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 13 giugno 2023, n. 83, recante la ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori
frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a
Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come
modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23
febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonche' norme di
adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, della citata legge n. 83
del 2023, che dispone che «con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, si provvede all'eliminazione della
Svizzera dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999. L'efficacia delle modifiche al decreto del Ministro
delle finanze 4 maggio 1999 di cui al primo periodo decorre dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
pubblicazione del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Restano ferme tutte le disposizioni dell'ordinamento
nazionale applicabili fino al periodo d'imposta in corso alla data di
pubblicazione del decreto di cui al presente comma nonche' ogni
attivita' di accertamento effettuata in conformita' a tali
disposizioni»;
Visto il comma 2-bis dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1, comma 83, lettera
a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale stabilisce che si
considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in
Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2007, n.
244, che prevede che la disposizione di cui al menzionato comma 83,
lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto ivi previsto e che fino al periodo di imposta
precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31
dicembre 2007;
Considerato che il predetto decreto non e' stato adottato e che,
conseguentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
vigente al 31 dicembre 2007, le quali prevedono che si considerano
altresi' residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in
Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati
con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, con
cui sono stati individuati gli Stati e territori aventi un regime
fiscale privilegiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione di Governo, e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze;
Decreta:
Art. 1
Modifica dell'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale
privilegiato
1. Dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1999, e' eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il
seguente Stato: «Svizzera».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2023
Il Ministro: Giorgetti