IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti
integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli
enti territoriali»;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono
modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Visto l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto
l'adozione del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO)
da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole
di ogni ordine e rado e delle istituzioni educative, di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81, concernente il regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di
attivita' e organizzazione;
Visto il regolamento recante definizione del contenuto del Piano
integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) approvato dal decreto
ministeriale 30 giugno 2022;
Visto l'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.
115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto
che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011
sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel
corso dell'esercizio provvisorio, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
Visto l'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che
tra le fattispecie sottratte alla competenza dell'OSL ha incluso le
anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili;
Visto l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21
settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di
un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate
negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31
dicembre 2023 da parte degli enti locali in stato di dissesto
finanziario che hanno eliminato il FAL;
Vista la richiesta di aggiornamento della parte seconda
dell'allegato 14 al citato decreto legislativo n. 118/2011,
concernente l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati
presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine di favorire
l'elaborazione dei conti ambientali di tipo monetario secondo le
direttive del regolamento comunitario n. 691/2011, riguardanti le
stime sui prodotti realizzati e le attivita' svolte dagli operatori
economici con finalita' ambientali;
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n. 4/2,
n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al citato decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con
particolare riguardo al monitoraggio delle disponibilita' liquide
degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumenti in
contabilita' finanziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 19 luglio 2023;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione
1. Al principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 4.2, le parole «e delle performances» sono
eliminate;
b) al paragrafo 8.2., le parole «della motivazione delle scelte
di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali» sono
sostituite dalle seguenti «della motivazione delle scelte di
indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali»;
c) al paragrafo 8.2., le parole «dalla programmazione del
fabbisogno di personale a livello triennale e annuale» sono
sostituite dalle seguenti «dalla programmazione delle risorse
finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello
triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacita'
assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»;
d) al paragrafo 8.2., le parole «delle opere pubbliche, del
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti «delle opere pubbliche,
delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in
base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio»;
e) al paragrafo 8.2., le parole «Per ogni programma devono essere
definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali che si
intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed
individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso
destinate» sono sostituite dalle seguenti «Per ogni programma devono
essere definite le finalita' e gli obiettivi annuali e pluriennali
che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate
ed individuate le risorse finanziarie e strumentali ad esso
destinate»;
f) al paragrafo 8.2., le parole «La Parte 2 della SeO comprende
la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio.» sono sostituite dalle seguenti «La Parte 2 della SeO
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio
e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale
entro i limiti spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base
alla normativa vigente.»;
g) al paragrafo 8.2., le parole «La programmazione del fabbisogno
di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad
approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di
funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.» sono sostituite dalle
seguenti «La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli
anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale e'
determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di
quella connessa alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei
servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il
presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della
spesa di personale del bilancio di previsione e per la
predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni
di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale
umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui
all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
h) al paragrafo 8.4., le parole «programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti
«programmazione delle risorse finanziare da destinare al fabbisogno
di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e
della capacita' assunzionale dell'ente in base alla normativa
vigente»;
i) al paragrafo 9.3, le parole «l) il prospetto di verifica dei
vincoli di finanza pubblica» sono eliminate;
j) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti parole
«Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i
termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di
bilancio definito nei seguenti paragrafi.»;
k) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi:
9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali
Il processo di bilancio degli enti locali diversi da quelli
considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro
il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei
servizi:
dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle
previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee
strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal
Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del
quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo
esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del direttore
generale ove previsto;
dello schema del bilancio di previsione a legislazione
vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico)
predisposto dal responsabile del servizio finanziario.
Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da:
a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle
entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il
prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo
pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilita', per
la cui definitiva elaborazione e' richiesta la collaborazione dei
responsabili dei servizi;
b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di
responsabilita' riferito ai medesimi esercizi considerati nel
bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito,
con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di
gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se
articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se
risulta la necessita' di integrare o modificare il DUP.
Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio
tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente con la
richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva
competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, anche in
assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo.
Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai
responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo, al
segretario comunale e al direttore generale ove previsto.
Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di
bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai
responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura
contabile. Se nel corso dell'elaborazione del bilancio tecnico
emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio
finanziario ne da' immediatamente notizia all'organo esecutivo, al
segretario comunale e al direttore generale ove previsto, con la
richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di
aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli
squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine
il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili
interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio
l'aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta
all'evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la
riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i relativi
stanziamenti).
In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il responsabile
del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico
in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese
non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non
contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente.
Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio
tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili
dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai
tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all'organo
esecutivo.
Sulla base del DUP, degli atti di indirizzo e della
documentazione ricevuta, entro il 5 ottobre i responsabili dei
servizi predispongono e comunicano al responsabile del servizio
finanziario le previsioni di entrata e di spesa di competenza
inviando proposte di integrazione e modifica del bilancio tecnico,
unitamente alle indicazioni per la predisposizione dell'eventuale
nota di aggiornamento al DUP (dati statistici, dati relativi alla
modalita' di gestione dei servizi - scadenze affidamenti, proroghe,
nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o esternalizzazioni da
effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato utile
a rappresentare le caratteristiche dell'ente ed aggiornare
eventualmente gli indirizzi programmatici).
Su richiesta del responsabile del servizio finanziario che ha
rilevato squilibri di bilancio, ciascun responsabile dei diversi
servizi individua altresi' la spesa di propria competenza che puo'
essere ridotta e i responsabili delle entrate propongono gli
interventi necessari ad incrementare le entrate e la capacita' di
riscossione dell'ente.
Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi
anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al
fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano
impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi nonche' la maturazione di interessi
moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti
i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi
flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l'attuazione
delle linee programmatiche.
L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine del 5
ottobre e' da intendersi come condivisione delle previsioni del
bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'.
Entro il 20 ottobre, tenuto conto degli atti di indirizzo
dell'organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario
verifica le previsioni di entrata e di spesa avanzate dai vari
servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive
nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto,
predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli
allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione
necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione
(escluso il parere dell'organo di revisione).
Se nel corso di tali attivita' il responsabile del servizio
finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il rispetto
dell'equilibrio generale e/o degli equilibri parziali, ne da'
tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario comunale
e al direttore generale ove previsto, al fine di ottenere le
indicazioni necessarie per elaborare il bilancio di previsione nel
rispetto degli equilibri finanziari.
In assenza di indicazioni sulle previsioni da mantenere, da
eliminare o da integrare, il responsabile del servizio finanziario
elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel rispetto
dell'equilibrio generale di bilancio e degli equilibri parziali,
illustrando e motivando le proposte formulate.
L'organo esecutivo esamina la documentazione trasmessa dal
responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario
comunale e/o del direttore generale ove previsto e, in attuazione
dell'art. 174 del TUEL, predispone lo schema di bilancio di
previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi
allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
In tempo utile per consentire l'aggiornamento e l'approvazione
dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo puo'
chiedere al responsabile del servizio finanziario di effettuare
ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali e' richiesta
la condivisione dei dirigenti competenti, applicando la regola del
silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista.
Il responsabile del servizio finanziario trasmette
immediatamente il progetto di bilancio deliberato dall'organo
esecutivo all'organo di revisione per il parere previsto dall'art.
239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. L'organo di revisione rende il proprio parere non oltre i
quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.
Salvo diversa disposizione regolamentare, il segretario
comunale provvede tempestivamente alla trasmissione al Consiglio
della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo
schema del bilancio di previsione.
Il processo di bilancio di competenza del Consiglio e'
articolato in due momenti successivi:
a) il primo, dedicato all'esame dello schema di bilancio
predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione,
b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio.
Entro i termini previsti dal regolamento di contabilita', i
componenti dell'organo consiliare e l'organo esecutivo possono
presentare emendamenti allo schema di bilancio, anche sulla base
delle indicazioni presenti nella relazione che riporta il parere
dell'organo di revisione sul bilancio. Le proposte di emendamento
devono riportare il parere del dirigente competente per materia, del
responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.
L'eventuale emendamento presentato dall'organo esecutivo per
recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione sul
bilancio segue il procedimento previsto per gli emendamenti allo
schema di bilancio.
In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e
l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema di
bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in
Consiglio.
In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel
corso del procedimento di approvazione di tali documenti, l'organo
esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e
alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva il
bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di
spesa con riferimento almeno al triennio successivo e l'eventuale
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.
9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali articolati in
circoscrizioni o municipi
Dai regolamenti di contabilita' degli enti locali articolati in
circoscrizioni risulta che le modalita' di partecipazione delle
circoscrizioni o dei municipi al processo di elaborazione e
approvazione del bilancio di previsione, sono disciplinate
prevedendo:
a) forme eventuali di concorso alla formazione del bilancio
di previsione, ad esempio attraverso segnalazioni del proprio
fabbisogno finanziario, proposte delle risorse da assegnare,
l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc.
b) un parere obbligatorio, non vincolante, sullo schema di
bilancio approvato dall'organo esecutivo.
Le varie forme di concorso alla formazione del bilancio di
previsione e il parere obbligatorio sono inseriti nelle fasi del
processo di bilancio di cui al paragrafo 9.3.1 senza determinare
ritardi nell'approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle
circoscrizioni sono richieste e trasmesse secondo le tempistiche
previste per i responsabili degli uffici, e il parere obbligatorio
delle circoscrizioni, costituendo un atto istruttorio non
provvedimentale, e' richiesto contestualmente al parere dell'organo
di revisione.
9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole
dimensioni
Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare,
sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui
struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da
consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove
prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel
bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.
In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di
predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la
cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di
responsabilita' per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e
l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e' predisposto dall'organo
esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del
responsabile del servizio finanziario.
A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile
del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette
all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio
di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata
(cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile
necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.
Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa,
l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del
servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli
uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del
bilancio di previsione.
Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o
chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi
dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina
il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione
finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette
all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di
approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere
dell'organo di revisione).
In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo
predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre
di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue
secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1.
9.3.4 Il processo di bilancio degli enti locali che hanno
attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni
Per gli enti locali che hanno attribuito la gestione del
servizio finanziario, compresa la predisposizione dei documenti
contabili, ad una unione di comuni, e' l'unione che cura i rapporti
con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del bilancio
finanziario nei termini di legge.
A tal fine, il responsabile del servizio finanziario
dell'unione predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, uno
schema di bilancio di previsione a legislazione vigente e ad
amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) sulla base degli
indirizzi strategici e operativi ricevuti dall'organo esecutivo
dell'ente locale aderente.
L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei successivi
quindici giorni, di concerto con il responsabile del servizio
finanziario dell'unione o chi ne fa le veci determina in via
definitiva le previsioni di entrata e di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne
fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153, comma 4,
predispone la nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione e la versione finale del bilancio di previsione e
degli allegati, unitamente alle relative proposte di deliberazione,
che trasmette entro il 20 ottobre all'organo esecutivo dell'ente
locale per la successiva adozione.
In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo
predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre
di ogni anno.
Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o chi ne
fa le veci trasmette tempestivamente le predette deliberazioni
all'organo di revisione per l'ottenimento dei relativi pareri,
unitamente ai relativi allegati.
Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le
modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1.
9.3.5 Il processo di bilancio delle province e delle citta'
metropolitane
Le disposizioni del paragrafo 9.3.1 si applicano, in quanto
compatibili, anche alle province e alle citta' metropolitane, tenuto
conto della specificita' del ruolo svolto dai rispettivi organi nel
processo di predisposizione e approvazione del bilancio di
previsione.
In particolare, le province provvedono all'approvazione del
bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel
par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.
In attuazione dell'art. 174 del TUEL il presidente della
provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da
presentare all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati
entro il 15 novembre di ogni anno.
Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di
revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita'
previste nel paragrafo 9.3.1.
Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio,
su proposta del presidente della provincia, e lo sottopone
all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio parere entro il 20
dicembre; Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre.
Le citta' metropolitane provvedono all'approvazione del
bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel
par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate.
In attuazione dell'art. 174 del TUEL il sindaco metropolitano
predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare
all'organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15
novembre di ogni anno.
Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso all'organo di
revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le modalita'
previste nel paragrafo 9.3.1.
Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio,
su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza
metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre;
Il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di
previsione entro il 31 dicembre.
9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di
approvazione del bilancio
Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche
se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli
enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio
nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.
Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni
addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione
del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il
processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione
entro il 31 dicembre.
Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio
provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessita' di
rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.
Per gli enti che decidono di avvalersi dell'autorizzazione
dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di
predisposizione e approvazione del bilancio, se ancora non svolte
alla data del provvedimento o della legge che ha disposto il rinvio
del termine di approvazione del bilancio:
i responsabili degli uffici propongono al responsabile del
servizio finanziario le modifiche alle previsioni del bilancio
tecnico entro ottantacinque giorni prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema
di bilancio completo degli allegati e lo trasmette all'organo
esecutivo entro sessanta giorni prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di
previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli
allegati entro quarantacinque giorni prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione.
Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche
previste nel presente paragrafo, l'organo esecutivo individua le
scadenze del processo di bilancio sulla base della durata
dell'esercizio provvisorio autorizzato.
l) al paragrafo 10.1, le parole «Il piano dettagliato degli
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL e il piano della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di
gestione.» sono eliminate;
m) il paragrafo 10.2 e' sostituito dal seguente:
10.2 Struttura e contenuto
Il PEG assicura un collegamento con:
la struttura organizzativa dell'ente, tramite
l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi
di gestione;
gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli
stessi;
le entrate e le uscite del bilancio attraverso
l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario.
Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito
nel SeO del DUP sono destinate, ai singoli dirigenti per la
realizzazione degli obiettivi di gestione che ciascun programma
contribuisce a realizzare.
Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di
primo livello verso i quali indirizzare le attivita' e coordinare le
risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato
servizio.
Gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al
conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del TUEL e
nel piano della performance di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di
attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113.
La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da
rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di
responsabilita' individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme
di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente
responsabile.
In ogni caso la definizione degli obiettivi di gestione
comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal
bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la
gestione dei residui attivi e passivi.
Il PEG contribuisce alla veridicita' e attendibilita' della
parte previsionale del sistema di bilancio, poiche' ne chiarisce e
dettaglia i contenuti programmatici e contabili.
n) al paragrafo 13.7, le parole «decreto legislativo n. 267 del
18 agosto del 2011» sono sostituite dalle seguenti «decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000»;
o) al paragrafo 13.7, dopo le parole «e fondo pluriennale
vincolato.» sono inserite le seguenti «Con particolare riguardo ai
residui attivi il prospetto prevede due specifiche voci che
evidenziano:
l'importo dei residui attivi incassati alla data del 31/12 in
conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di
tesoreria principale. La voce indica le entrate riscosse alla data
del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati all'ente dopo
l'ultimo riversamento al conto di tesoreria principale effettuato
nell'anno. Tale importo corrisponde alle giacenze degli estratti
conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati in
attuazione del punto 3.9 del principio applicato della contabilita'
finanziaria, sulla base della comunicazione della banca/posta o
dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto, al
lordo delle spese e delle commissioni riguardanti la tenuta del
conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale n. 4
dell'integrita';
l'importo dei residui attivi riguardanti entrate tributarie
accertate sulla base della stima del Dipartimento delle finanze in
attuazione del punto 3.7.5 del principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria.»;
p) al paragrafo 13.7, le parole «(identificata dalla lettera A)»
sono sostituite da «(identificato dalla lettera A)»;
q) nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire
o allegare il Programma triennale di fabbisogno del personale,
predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)» sono
sostituite dalle seguenti «(Inserire o allegare la programmazione
delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da
destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della
spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle
esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il
miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse
finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione
delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione
e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei
fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e
capitale umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione
(PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)»
r) dopo l'esempio n. 1 e' inserito l'esempio n. 2 di seguito
riportato:
«Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni
di bilancio di un comune (le attivita' dei responsabili degli uffici
e del servizio finanziario).
All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio del
comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare
il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 nel
rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le linee strategiche
ed operative del DUP 2025-2027. L'assessore segnala altresi' che
l'assenza di variazioni significative dello scenario generale e del
quadro normativo di riferimento non comporta la necessita' di atti di
indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle indicazioni del DUP
che, anche se ancora non approvato dal Consiglio, costituisce la
comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la giunta
intende operare e rispetto alle quali presentare in Consiglio il
bilancio di previsione.
Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del servizio
finanziario completa le attivita' necessarie per l'elaborazione del
bilancio tecnico e della correlata documentazione contabile. Il 13
settembre 2024 trasmette la documentazione complessiva ai
responsabili dei servizi con la richiesta di proporre le previsioni
di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, nel rispetto
dei principi contabili generali ed applicati allegati al presente
decreto, con particolare riguardo ai principi della veridicita',
attendibilita' e prudenza, rappresentando che:
il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicita'
dei documenti previsionali rispetto a quella dei documenti di
rendicontazione. La veridicita' dei documenti riguardanti le
previsioni e' "da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi
finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che
si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi
evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste
che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di
controllo";
il principio contabile generale n. 6 della significativita' e
rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del sistema di
bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto, la correttezza
dei dati di bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza
aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e
corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del
bilancio di previsione".
Il bilancio tecnico 2025-2027 e' elaborato sulla base delle
linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le previsioni
delle entrate e delle spese che non sono state considerate nel DUP,
il responsabile finanziario fa riferimento ai dati di consuntivo
consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e alle
previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualita'
successive (cd. trascinamento delle previsioni assestate). Tale
ulteriore possibile utilizzo delle previsioni pluriennali del
bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e terzo
esercizio del bilancio di previsione.
Per la predisposizione delle previsioni tecniche riguardanti
gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le
previsioni dei servizi competenti, il responsabile del servizio
finanziario fa riferimento al piano triennale e all'elenco annuale
degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso di
realizzazione previsti nel bilancio in gestione.
Se il DUP non e' stato presentato o non comprende il piano
triennale degli investimenti, il bilancio tecnico riporta gli
investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli investimenti
approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in
gestione, tenendo conto dei correlati e vigenti cronoprogrammi di
spesa.
Gli investimenti previsti per l'esercizio corrente nel piano
triennale degli investimenti e nel bilancio di previsione in
gestione, che alla data di elaborazione della proposta di bilancio
non sono stati ancora impegnati e per i quali non sono state
formalmente avviate le procedure di affidamento, possono essere
considerati da avviare nella prima annualita' del triennio oggetto di
programmazione, conservando e adeguando di conseguenza il fondo
pluriennale vincolato nei casi previsti dal paragrafo 5.4.9 e
seguenti del principio applicato della contabilita' finanziaria di
cui all'allegato 4/2.
Per le procedure formalmente avviate che non si concluderanno
entro l'esercizio corrente e' adottato il medesimo trattamento
contabile.
Per gli investimenti per i quali non e' stata ancora
individuata l'esigibilita' della spesa, in attesa delle indicazioni
dei servizi competenti, il responsabile del servizio finanziario
applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto che
consente di operare una previsione "iniziale" del fondo pluriennale
vincolato nel primo anno da rendere effettiva e autorizzatoria in
corso d'anno allorche' si disporra' delle relative informazioni
progettuali sulla tempistica di attuazione della spesa con le
modalita' previste dai principi contabili.
Con riferimento alle previsioni riguardanti gli investimenti,
il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili dei
servizi la necessita' di predisporre e aggiornare i cronoprogrammi,
in quanto e' possibile applicare il richiamato paragrafo 5.4.5 solo
nei casi di investimenti per i quali non risulta motivatamente
possibile individuare l'esigibilita' della spesa.
Il responsabile del servizio finanziario predispone altresi' le
informazioni di natura contabile da trasmettere ai responsabili dei
servizi con il bilancio tecnico al fine di favorire l'elaborazione
delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite dalla
seguente documentazione:
1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo
dei capitoli e degli articoli del primo esercizio del PEG
dell'esercizio precedente (dati di competenza e di cassa). Ai fini
dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono
inviate le previsioni iniziali, definitive, accertamenti/impegni e
incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023;
2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli
accertamenti/impegni e incassi/pagamenti dei capitoli del primo
esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti alla data del 31
luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le
previsioni iniziali e assestate, gli accertamenti/impegni e
incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024;
3) le previsioni assestate, accertamenti e impegni dei
capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello corrente
(riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai fini dell'elaborazione
del PEG 2025-2027 sono indicate le previsioni definitive degli
esercizi 2025 e 2026 (del bilancio di previsione in gestione
2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026;
4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle scritture
contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio in
corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono
indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027.
L'individuazione delle informazioni di natura contabile da
trasmettere ai responsabili degli uffici con il bilancio tecnico
costituisce una valutazione del responsabile del servizio
finanziario.
Entro il 4 ottobre 2024 il responsabile del servizio
finanziario riceve dai responsabili dei servizi le proposte di
modifica e integrazione delle previsioni del bilancio tecnico di
rispettiva competenza. A seguito dell'invio delle previsioni di
competenza, i responsabili dei servizi avviano le attivita'
necessarie per la predisposizione delle eventuali proposte di
deliberazione di cui all'art. 172, comma 1, lettere b) e c),
corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario per
il parere contabile.
Nella fase di elaborazione delle previsioni, un ruolo
fondamentale e' svolto da:
i responsabili degli uffici tecnici, che verificano la
fattibilita' e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la
realizzazione degli investimenti e dei relativi pagamenti in
considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti,
e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da
apportare alle previsioni del bilancio di previsione tenendo conto
del Piano triennale degli investimenti eventualmente approvato. Al
riguardo, si rappresenta che gli eventuali successivi aggiornamenti
del Piano triennale sono recepiti nel corso del processo di
definizione e approvazione del bilancio di previsione e attraverso
variazioni del bilancio;
il responsabile delle risorse umane, che verifica le
previsioni di entrata e di spesa riguardanti il personale indicate
nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto
delle risorse finanziarie che il DUP destina ai fabbisogni di
personale, del personale in servizio e delle assunzioni programmate,
nel rispetto delle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente;
il responsabile dell'ufficio legale, che sulla base della
ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in essere, legato
ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso, verifica
l'importo del fondo contenzioso;
i responsabili delle entrate che, nel rispetto del principio
della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle previsioni
tecniche in relazione all'andamento degli accertamenti dell'ultimo
triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione o
di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una particolare
attenzione alla verifica dell'adeguatezza del FCDE e segnalano
eventuali criticita' nella riscossione di specifiche entrate. In tale
fase i responsabili delle singole entrate effettuano un'ulteriore
verifica sulle previsioni di entrata dell'anno corrente finalizzate
alla determinazione del risultato presunto di amministrazione e
verificano anche l'adeguatezza del FCDE relativo alle entrate di
propria competenza dell'esercizio in corso;
i responsabili delle spese che segnalano le variazioni alle
previsioni di bilancio, tenendo conto dei possibili oneri futuri
derivanti da impegni piu' o meno certi, sia per il loro ammontare che
per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli
stanziamenti di spesa sono determinati in modo funzionale e
proporzionato a garantire lo svolgimento delle attivita' e degli
interventi programmati. I responsabili delle spese effettuano il
bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le
previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia
ricorrenti e non ricorrenti, ai fini della salvaguardia degli
equilibri generali di bilancio.
Il responsabile del servizio finanziario verifica le proposte
avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del
TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli allegati,
dedicando una particolare attenzione all'elaborazione del risultato
di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano
del disavanzo nonche' degli equilibri generali di bilancio previsti
dalla normativa vigente.
A tal fine, con riferimento ai responsabili degli uffici che
non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione
delle previsioni del bilancio tecnico di rispettiva competenza e
delle correlate responsabilita'.
Il 20 ottobre 2024, il responsabile del servizio finanziario
trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la
delibera di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027
(escluso il parere dell'organo di revisione).
Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante il
bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio
finanziario e dell'ufficio tecnico a rivedere le previsioni degli
investimenti delle missioni XX e YY, verificandone la coerenza con
quelli individuati nel piano triennale degli investimenti previsto
nel DUP.
Il 7 novembre 2024, il responsabile del servizio finanziario
aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione riguardante il
bilancio di previsione.
Il 12 novembre 2024 la giunta approva la delibera concernente
lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al Consiglio il
13 novembre 2024.
L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione dello
schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio parere il
25 novembre 2024.
Il 25 novembre 2024 il segretario comunale trasmette al
Consiglio il parere dell'organo di revisione.
Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare dello
Schema di delibera trasmesso dalla giunta che prosegue a seguito
della trasmissione della relazione dell'organo di revisione.
Il 2 dicembre e' convocata la prima riunione del Consiglio per
discutere a approvare il bilancio di previsione 2025-2027.
Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il 20
dicembre 2024.».