IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80  convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha  previsto
l'adozione del Piano integrato di attivita' e  organizzazione  (PIAO)
da parte delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole
di ogni ordine e rado e delle istituzioni educative, di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n.
81,  concernente  il   regolamento   recante   individuazione   degli
adempimenti relativi  ai  piani  assorbiti  dal  Piano  integrato  di
attivita' e organizzazione; 
  Visto il regolamento recante definizione del  contenuto  del  Piano
integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) approvato dal  decreto
ministeriale 30 giugno 2022; 
  Visto l'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre  2022,  n.
142, il quale, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali entro i termini previsti dalla legge,  ha  previsto
che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del  2011
sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo  di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche  nel
corso  dell'esercizio  provvisorio,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  e  con   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  su  proposta  della   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui  all'art.  3-bis  del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto l'art. 1, comma 789, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che
tra le fattispecie sottratte alla competenza dell'OSL ha  incluso  le
anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili; 
  Visto l'art. 16, commi da 6-ter al  6-sexies  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  21
settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalita' di costituzione di
un  fondo  nel  risultato  di   amministrazione   di   importo   pari
all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidita' incassate
negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla  data  del  31
dicembre 2023 da  parte  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario che hanno eliminato il FAL; 
  Vista  la  richiesta   di   aggiornamento   della   parte   seconda
dell'allegato  14  al  citato  decreto   legislativo   n.   118/2011,
concernente  l'elenco  delle  missioni,   programmi,   macroaggregati
presentata alla Commissione Arconet dall'ISTAT, al fine  di  favorire
l'elaborazione dei conti ambientali  di  tipo  monetario  secondo  le
direttive del regolamento comunitario  n.  691/2011,  riguardanti  le
stime sui prodotti realizzati e le attivita' svolte  dagli  operatori
economici con finalita' ambientali; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/1, n.  4/2,
n. 4/3, n. 6, n. 10 e n. 14 al citato decreto legislativo  23  giugno
2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con
particolare riguardo al  monitoraggio  delle  disponibilita'  liquide
degli enti territoriali e dei loro organismi  ed  enti  strumenti  in
contabilita' finanziaria; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 19 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato 
                    concernente la programmazione 
 
  1. Al principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo  4.2,  le  parole  «e  delle  performances»  sono
eliminate; 
    b) al paragrafo 8.2., le parole «della motivazione  delle  scelte
di indirizzo effettuate e delle risorse  umane  e  strumentali»  sono
sostituite  dalle  seguenti  «della  motivazione  delle   scelte   di
indirizzo effettuate e delle risorse finanziarie e strumentali»; 
    c)  al  paragrafo  8.2.,  le  parole  «dalla  programmazione  del
fabbisogno  di  personale  a  livello  triennale  e   annuale»   sono
sostituite  dalle  seguenti  «dalla  programmazione   delle   risorse
finanziarie  da  destinare  ai  fabbisogni  di  personale  a  livello
triennale e annuale  entro  i  limiti  di  spesa  e  della  capacita'
assunzionale dell'ente in base alla normativa vigente»; 
    d) al paragrafo 8.2.,  le  parole  «delle  opere  pubbliche,  del
fabbisogno di personale e  delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del
patrimonio» sono sostituite dalle seguenti  «delle  opere  pubbliche,
delle risorse finanziarie da destinare  ai  fabbisogni  di  personale
entro i limiti di spesa e della capacita' assunzionale  dell'ente  in
base alla normativa vigente, e delle alienazioni e valorizzazioni del
patrimonio»; 
    e) al paragrafo 8.2., le parole «Per ogni programma devono essere
definite le finalita' e gli obiettivi annuali e  pluriennali  che  si
intendono perseguire,  la  motivazione  delle  scelte  effettuate  ed
individuate le risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  ad  esso
destinate» sono sostituite dalle seguenti «Per ogni programma  devono
essere definite le finalita' e gli obiettivi  annuali  e  pluriennali
che si intendono perseguire, la motivazione delle  scelte  effettuate
ed  individuate  le  risorse  finanziarie  e  strumentali   ad   esso
destinate»; 
    f) al paragrafo 8.2., le parole «La Parte 2 della  SeO  comprende
la  programmazione  in  materia  di  lavori  pubblici,  personale   e
patrimonio.» sono sostituite dalle seguenti «La  Parte  2  della  SeO
comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, patrimonio
e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni  di  personale
entro i limiti spesa e della capacita' assunzionale dell'ente in base
alla normativa vigente.»; 
    g) al paragrafo 8.2., le parole «La programmazione del fabbisogno
di personale che gli organi di vertice  degli  enti  sono  tenuti  ad
approvare,  ai  sensi  di  legge,  deve  assicurare  le  esigenze  di
funzionalita' e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.» sono  sostituite  dalle
seguenti «La programmazione delle risorse finanziarie per  tutti  gli
anni previsti dal DUP, da destinare ai  fabbisogni  di  personale  e'
determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e  di
quella connessa alle facolta' assunzionali  previste  a  legislazione
vigente,  tenendo  conto  delle  esigenze  di  funzionalita'   e   di
ottimizzazione  delle  risorse  per  il  miglior  funzionamento   dei
servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il
presupposto necessario per la  formulazione  delle  previsioni  della
spesa  di  personale  del   bilancio   di   previsione   e   per   la
predisposizione e l'approvazione del Piano triennale  dei  fabbisogni
di personale nell'ambito  della  sezione  Organizzazione  e  capitale
umano del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) di cui
all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.  80,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
    h) al paragrafo 8.4., le  parole  «programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale di  cui  all'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle  seguenti
«programmazione delle risorse finanziare da destinare  al  fabbisogno
di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa  e
della  capacita'  assunzionale  dell'ente  in  base  alla   normativa
vigente»; 
    i) al paragrafo 9.3, le parole «l) il prospetto di  verifica  dei
vincoli di finanza pubblica» sono eliminate; 
    j) alla fine del paragrafo 9.3. sono inserite le seguenti  parole
«Per favorire l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  entro  i
termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di
bilancio definito nei seguenti paragrafi.»; 
    k) dopo il paragrafo 9.3. sono inseriti i seguenti paragrafi: 
      9.3.1 Il processo di bilancio degli enti locali 
      Il processo di bilancio degli enti  locali  diversi  da  quelli
considerati nei paragrafi successivi (9.3.2 - 9.3.4) e' avviato entro
il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili  dei
servizi: 
        dell'atto  di  indirizzo   per   la   predisposizione   delle
previsioni  di  bilancio,  elaborato  in  coerenza   con   le   linee
strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora  approvato  dal
Consiglio) e tenuto conto dello scenario  economico  generale  e  del
quadro normativo  di  riferimento  vigente,  predisposto  dall'organo
esecutivo con l'assistenza del segretario comunale e/o del  direttore
generale ove previsto; 
        dello  schema  del  bilancio  di  previsione  a  legislazione
vigente  e  ad  amministrazione  invariata  (cd.  bilancio   tecnico)
predisposto dal responsabile del servizio finanziario. 
      Il c.d. bilancio tecnico e' costituito da: 
        a) i prospetti del bilancio riguardanti le  previsioni  delle
entrate e delle spese riferiti  almeno  al  triennio  successivo,  il
prospetto degli equilibri e almeno gli  allegati  relativi  al  fondo
pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilita',  per
la cui definitiva elaborazione e'  richiesta  la  collaborazione  dei
responsabili dei servizi; 
        b)   l'elenco   dei   capitoli   distinti   per   centri   di
responsabilita'  riferito  ai  medesimi  esercizi   considerati   nel
bilancio di previsione destinato ad essere successivamente  inserito,
con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano  esecutivo  di
gestione (PEG). Il responsabile del servizio  finanziario  valuta  se
articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati; 
        c) i dati contabili della nota di aggiornamento  al  DUP,  se
risulta la necessita' di integrare o modificare il DUP. 
      Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio
tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell'ente  con  la
richiesta  di  proporre  le  previsioni  di  bilancio  di  rispettiva
competenza ai sensi dell'art.  153,  comma  4,  del  TUEL,  anche  in
assenza degli atti di indirizzo dell'organo esecutivo. 
      Il  bilancio  tecnico  e   la   documentazione   trasmessa   ai
responsabili dei servizi sono inviati anche all'organo esecutivo,  al
segretario comunale e al direttore generale ove previsto. 
      Al fine di favorire  la  predisposizione  delle  previsioni  di
bilancio, il  responsabile  del  servizio  finanziario  trasmette  ai
responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni  di  natura
contabile.  Se  nel  corso  dell'elaborazione  del  bilancio  tecnico
emergono  squilibri  di  bilancio,  il  responsabile   del   servizio
finanziario ne da' immediatamente notizia  all'organo  esecutivo,  al
segretario comunale e al direttore  generale  ove  previsto,  con  la
richiesta di individuare gli interventi da  inserire  nella  nota  di
aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare  gli
squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A  tal  fine
il  responsabile  del  servizio  finanziario  segnala   i   possibili
interventi da adottare per  riequilibrare  il  bilancio  (ad  esempio
l'aumento  di  imposte  e  tasse,  il   potenziamento   della   lotta
all'evasione, il miglioramento della riscossione  delle  entrate,  la
riduzione di spese non ricorrenti fornendone l'elenco con i  relativi
stanziamenti). 
      In assenza di indirizzi dell'organo esecutivo, il  responsabile
del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio  tecnico
in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle  spese
non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non
contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell'ente. 
      Gli interventi di riduzione della spesa previsti  nel  bilancio
tecnico sono descritti nella documentazione inviata  ai  responsabili
dei servizi con la richiesta di segnalare le criticita' derivanti dai
tagli e di proporre ulteriori  interventi  da  sottoporre  all'organo
esecutivo. 
      Sulla  base  del  DUP,  degli  atti  di   indirizzo   e   della
documentazione ricevuta,  entro  il  5  ottobre  i  responsabili  dei
servizi predispongono  e  comunicano  al  responsabile  del  servizio
finanziario le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  di  competenza
inviando proposte di integrazione e modifica  del  bilancio  tecnico,
unitamente alle indicazioni  per  la  predisposizione  dell'eventuale
nota di aggiornamento al DUP (dati  statistici,  dati  relativi  alla
modalita' di gestione dei servizi - scadenze  affidamenti,  proroghe,
nuovi appalti e/o convenzioni da stipulare e/o  esternalizzazioni  da
effettuare - dati inerenti il personale e qualsiasi altro dato  utile
a  rappresentare   le   caratteristiche   dell'ente   ed   aggiornare
eventualmente gli indirizzi programmatici). 
      Su richiesta del responsabile del servizio finanziario  che  ha
rilevato squilibri di  bilancio,  ciascun  responsabile  dei  diversi
servizi individua altresi' la spesa di propria  competenza  che  puo'
essere  ridotta  e  i  responsabili  delle  entrate  propongono   gli
interventi necessari ad incrementare le entrate  e  la  capacita'  di
riscossione dell'ente. 
      Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi
anche per l'elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al
fine di evitare che nell'adozione dei  provvedimenti  che  comportano
impegni  di  spesa  vengano  causati  ritardi  nei  pagamenti  e   la
formazione di debiti pregressi nonche' la  maturazione  di  interessi
moratori. Un'adeguata previsione di cassa richiede l'impegno di tutti
i responsabili dei servizi  per  la  determinazione  degli  effettivi
flussi di entrata e di  uscita  necessari  a  garantire  l'attuazione
delle linee programmatiche. 
      L'assenza di risposta dei responsabili entro il termine  del  5
ottobre e' da  intendersi  come  condivisione  delle  previsioni  del
bilancio tecnico e delle correlate responsabilita'. 
      Entro il 20 ottobre,  tenuto  conto  degli  atti  di  indirizzo
dell'organo  esecutivo,  il  responsabile  del  servizio  finanziario
verifica le previsioni di  entrata  e  di  spesa  avanzate  dai  vari
servizi nel rispetto dell'art. 153, comma 4, del TUEL  e  le  iscrive
nel bilancio, determina il  risultato  di  amministrazione  presunto,
predispone la versione finale del  bilancio  di  previsione  e  degli
allegati  e  trasmette   all'organo   esecutivo   la   documentazione
necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione
(escluso il parere dell'organo di revisione). 
      Se nel corso di tali attivita'  il  responsabile  del  servizio
finanziario riscontra che le previsioni non garantiscono il  rispetto
dell'equilibrio  generale  e/o  degli  equilibri  parziali,  ne   da'
tempestivamente notizia all'organo esecutivo, al segretario  comunale
e al  direttore  generale  ove  previsto,  al  fine  di  ottenere  le
indicazioni necessarie per elaborare il bilancio  di  previsione  nel
rispetto degli equilibri finanziari. 
      In assenza di indicazioni sulle  previsioni  da  mantenere,  da
eliminare o da integrare, il responsabile  del  servizio  finanziario
elabora comunque una proposta di bilancio di previsione nel  rispetto
dell'equilibrio generale di  bilancio  e  degli  equilibri  parziali,
illustrando e motivando le proposte formulate. 
      L'organo esecutivo  esamina  la  documentazione  trasmessa  dal
responsabile del servizio finanziario con l'assistenza del segretario
comunale e/o del direttore generale ove  previsto  e,  in  attuazione
dell'art.  174  del  TUEL,  predispone  lo  schema  di  bilancio   di
previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente ai relativi
allegati entro il 15 novembre di ogni anno. 
      In tempo utile per consentire l'aggiornamento e  l'approvazione
dello schema di bilancio entro tale termine, l'organo esecutivo  puo'
chiedere al  responsabile  del  servizio  finanziario  di  effettuare
ulteriori modifiche e integrazioni, in ordine alle quali e' richiesta
la condivisione dei dirigenti competenti, applicando  la  regola  del
silenzio - assenso al fine del rispetto della tempistica prevista. 
      Il   responsabile   del    servizio    finanziario    trasmette
immediatamente  il  progetto  di  bilancio   deliberato   dall'organo
esecutivo all'organo di revisione per il  parere  previsto  dall'art.
239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267. L'organo di revisione  rende  il  proprio  parere  non  oltre  i
quindici giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare. 
      Salvo  diversa  disposizione   regolamentare,   il   segretario
comunale provvede  tempestivamente  alla  trasmissione  al  Consiglio
della relazione dell'organo di revisione, che riporta il parere sullo
schema del bilancio di previsione. 
      Il  processo  di  bilancio  di  competenza  del  Consiglio   e'
articolato in due momenti successivi: 
        a) il primo, dedicato  all'esame  dello  schema  di  bilancio
predisposto dalla giunta e della relazione dell'organo di revisione, 
        b) il secondo, dedicato all'approvazione del bilancio. 
      Entro i termini previsti dal  regolamento  di  contabilita',  i
componenti  dell'organo  consiliare  e  l'organo  esecutivo   possono
presentare emendamenti allo schema  di  bilancio,  anche  sulla  base
delle indicazioni presenti nella  relazione  che  riporta  il  parere
dell'organo di revisione sul bilancio.  Le  proposte  di  emendamento
devono riportare il parere del dirigente competente per materia,  del
responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione. 
      L'eventuale emendamento presentato  dall'organo  esecutivo  per
recepire le indicazioni della relazione dell'organo di revisione  sul
bilancio segue il procedimento  previsto  per  gli  emendamenti  allo
schema di bilancio. 
      In assenza di disciplina, i componenti dell'organo consiliare e
l'organo esecutivo possono presentare gli emendamenti allo schema  di
bilancio entro i tre giorni lavorativi precedenti la  discussione  in
Consiglio. 
      In ogni caso, a seguito di variazioni del quadro normativo, nel
corso del procedimento di approvazione di  tali  documenti,  l'organo
esecutivo presenta al Consiglio emendamenti allo schema di bilancio e
alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. 
      Entro il 31 dicembre di ciascun anno il  Consiglio  approva  il
bilancio di previsione riguardante le  previsioni  di  entrata  e  di
spesa con riferimento almeno al  triennio  successivo  e  l'eventuale
nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. 
      9.3.2 Il processo di bilancio degli enti locali  articolati  in
circoscrizioni o municipi 
      Dai regolamenti di contabilita' degli enti locali articolati in
circoscrizioni risulta  che  le  modalita'  di  partecipazione  delle
circoscrizioni  o  dei  municipi  al  processo  di   elaborazione   e
approvazione  del   bilancio   di   previsione,   sono   disciplinate
prevedendo: 
        a) forme eventuali di concorso alla formazione  del  bilancio
di  previsione,  ad  esempio  attraverso  segnalazioni  del   proprio
fabbisogno  finanziario,  proposte  delle   risorse   da   assegnare,
l'indicazione delle spese vincolate di competenza, ecc. 
        b) un parere obbligatorio, non vincolante,  sullo  schema  di
bilancio approvato dall'organo esecutivo. 
      Le varie forme di concorso  alla  formazione  del  bilancio  di
previsione e il parere obbligatorio  sono  inseriti  nelle  fasi  del
processo di bilancio di cui  al  paragrafo  9.3.1  senza  determinare
ritardi nell'approvazione del bilancio. Ad esempio, le proposte delle
circoscrizioni sono richieste  e  trasmesse  secondo  le  tempistiche
previste per i responsabili degli uffici, e  il  parere  obbligatorio
delle   circoscrizioni,   costituendo   un   atto   istruttorio   non
provvedimentale, e' richiesto contestualmente al  parere  dell'organo
di revisione. 
      9.3.3 Il processo di bilancio  degli  enti  locali  di  piccole
dimensioni 
      Al fine di individuare il processo  di  bilancio  da  adottare,
sono considerati  di  piccole  dimensioni  gli  enti  locali  la  cui
struttura  organizzativa  non  presenta  un'articolazione   tale   da
consentire l'applicazione dell'art.  153,  comma  4,  del  TUEL,  ove
prevede che le previsioni di entrata e di  spesa  da  iscriversi  nel
bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. 
      In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di
predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o  la
cui  articolazione  organizzativa  non  prevede  distinte  figure  di
responsabilita'  per  l'ufficio  personale,   l'ufficio   tecnico   e
l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e'  predisposto  dall'organo
esecutivo  con  la  collaborazione  del  segretario  comunale  e  del
responsabile del servizio finanziario. 
      A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il  responsabile
del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone  e  trasmette
all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del  bilancio
di previsione a legislazione vigente e ad  amministrazione  invariata
(cd. bilancio  tecnico)  e  la  documentazione  di  natura  contabile
necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio. 
      Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa,
l'organo  esecutivo,  con  la  collaborazione  del  responsabile  del
servizio finanziario o chi ne fa  le  veci  e,  se  possibile,  degli
uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa  del
bilancio di previsione. 
      Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario  o
chi ne fa le  veci  verifica  le  previsioni  di  bilancio  ai  sensi
dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina
il risultato di  amministrazione  presunto,  predispone  la  versione
finale del bilancio  di  previsione  e  degli  allegati  e  trasmette
all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera  di
approvazione  del  bilancio  di   previsione   (escluso   il   parere
dell'organo di revisione). 
      In  attuazione  dell'art.  174  del  TUEL  l'organo   esecutivo
predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  e  lo  presenta
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il  15  novembre
di ogni anno. Il  processo  di  approvazione  del  bilancio  prosegue
secondo le modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 
      9.3.4 Il processo di  bilancio  degli  enti  locali  che  hanno
attribuito la gestione del proprio bilancio alle unioni di comuni 
      Per gli enti  locali  che  hanno  attribuito  la  gestione  del
servizio  finanziario,  compresa  la  predisposizione  dei  documenti
contabili, ad una unione di comuni, e' l'unione che cura  i  rapporti
con gli enti locali aderenti assicurando l'approvazione del  bilancio
finanziario nei termini di legge. 
      A  tal  fine,  il   responsabile   del   servizio   finanziario
dell'unione predispone, entro il  30  settembre  di  ogni  anno,  uno
schema  di  bilancio  di  previsione  a  legislazione  vigente  e  ad
amministrazione invariata (cd. bilancio  tecnico)  sulla  base  degli
indirizzi  strategici  e  operativi  ricevuti  dall'organo  esecutivo
dell'ente locale aderente. 
      L'organo esecutivo, ricevuta la documentazione, nei  successivi
quindici  giorni,  di  concerto  con  il  responsabile  del  servizio
finanziario dell'unione  o  chi  ne  fa  le  veci  determina  in  via
definitiva le previsioni di entrata e di spesa. 
      Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o  chi  ne
fa le veci, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 153,  comma  4,
predispone  la  nota  di  aggiornamento   al   Documento   unico   di
programmazione e la versione finale  del  bilancio  di  previsione  e
degli allegati, unitamente alle relative proposte  di  deliberazione,
che trasmette entro il  20  ottobre  all'organo  esecutivo  dell'ente
locale per la successiva adozione. 
      In  attuazione  dell'art.  174  del  TUEL  l'organo   esecutivo
predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  da   presentare
all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il  15  novembre
di ogni anno. 
      Il responsabile del servizio finanziario dell'unione o  chi  ne
fa  le  veci  trasmette  tempestivamente  le  predette  deliberazioni
all'organo  di  revisione  per  l'ottenimento  dei  relativi  pareri,
unitamente ai relativi allegati. 
      Il processo di approvazione del bilancio  prosegue  secondo  le
modalita' indicate nel paragrafo 9.3.1. 
      9.3.5 Il processo di bilancio delle  province  e  delle  citta'
metropolitane 
      Le disposizioni del paragrafo 9.3.1  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle province e alle citta' metropolitane,  tenuto
conto della specificita' del ruolo svolto dai rispettivi  organi  nel
processo  di  predisposizione  e   approvazione   del   bilancio   di
previsione. 
      In particolare, le  province  provvedono  all'approvazione  del
bilancio di previsione, predisposto seguendo le  fasi  descritte  nel
par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. 
      In attuazione  dell'art.  174  del  TUEL  il  presidente  della
provincia  predispone  lo  schema  di  bilancio  di   previsione   da
presentare all'organo  consiliare  unitamente  ai  relativi  allegati
entro il 15 novembre di ogni anno. 
      Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso  all'organo  di
revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1,  lettera  b)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le  modalita'
previste nel paragrafo 9.3.1. 
      Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio,
su  proposta  del  presidente  della  provincia,   e   lo   sottopone
all'Assemblea dei sindaci che rende il proprio  parere  entro  il  20
dicembre; Il Consiglio approva  in  via  definitiva  il  bilancio  di
previsione entro il 31 dicembre. 
      Le  citta'  metropolitane   provvedono   all'approvazione   del
bilancio di previsione, predisposto seguendo le  fasi  descritte  nel
par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate. 
      In attuazione dell'art. 174 del TUEL il  sindaco  metropolitano
predispone  lo  schema  di  bilancio  di  previsione  da   presentare
all'organo consiliare unitamente ai relativi  allegati  entro  il  15
novembre di ogni anno. 
      Lo schema di bilancio di previsione e' tramesso  all'organo  di
revisione per il parere previsto dall'art. 239, comma 1,  lettera  b)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo le  modalita'
previste nel paragrafo 9.3.1. 
      Entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio,
su proposta del sindaco metropolitano, e lo sottopone alla Conferenza
metropolitana che rende il proprio parere entro il 20 dicembre; 
      Il  Consiglio  approva  in  via  definitiva  il   bilancio   di
previsione entro il 31 dicembre. 
      9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini  di
approvazione del bilancio 
      Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con
decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche
se determinato da motivazioni di natura generale, e'  adottato  dagli
enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare  il  bilancio
nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. 
      Pertanto, per gli enti locali non interessati alle  motivazioni
addotte  nei  decreti  ministeriali,  l'autorizzazione  all'esercizio
provvisorio non comporta la sospensione del termine  di  approvazione
del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti,  e  il
processo di bilancio prosegue al fine di  garantirne  la  conclusione
entro il 31 dicembre. 
      Anche  in  caso  di  autorizzazione  legislativa  all'esercizio
provvisorio, gli  enti  locali  valutano  l'effettiva  necessita'  di
rinviare l'approvazione del bilancio di previsione. 
      Per gli enti  che  decidono  di  avvalersi  dell'autorizzazione
dell'esercizio provvisorio sono riprogrammate le fasi del processo di
predisposizione e approvazione del bilancio,  se  ancora  non  svolte
alla data del provvedimento o della legge che ha disposto  il  rinvio
del termine di approvazione del bilancio: 
        i responsabili degli uffici propongono  al  responsabile  del
servizio  finanziario  le  modifiche  alle  previsioni  del  bilancio
tecnico entro ottantacinque giorni prima  del  termine  previsto  per
l'approvazione del bilancio di previsione; 
        il responsabile del servizio finanziario predispone lo schema
di  bilancio  completo  degli  allegati  e  lo  trasmette  all'organo
esecutivo entro  sessanta  giorni  prima  del  termine  previsto  per
l'approvazione del bilancio di previsione; 
        l'organo  esecutivo  predispone  lo  schema  di  bilancio  di
previsione  e  lo  presenta  all'organo  consiliare  unitamente  agli
allegati entro quarantacinque giorni prima del termine  previsto  per
l'approvazione del bilancio di previsione. 
      Nel caso di brevi differimenti, non coerenti con le tempistiche
previste nel presente  paragrafo,  l'organo  esecutivo  individua  le
scadenze  del  processo  di  bilancio   sulla   base   della   durata
dell'esercizio provvisorio autorizzato. 
    l) al paragrafo 10.1,  le  parole  «Il  piano  dettagliato  degli
obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del TUEL  e  il  piano  della
performance di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente  nel  piano  esecutivo  di
gestione.» sono eliminate; 
    m) il paragrafo 10.2 e' sostituito dal seguente: 
      10.2 Struttura e contenuto 
      Il PEG assicura un collegamento con: 
        la     struttura     organizzativa     dell'ente,     tramite
l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi
di gestione; 
        gli obiettivi di gestione, attraverso  la  definizione  degli
stessi; 
        le   entrate   e   le   uscite   del   bilancio    attraverso
l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario. 
      Le risorse finanziarie assegnate per  ogni  programma  definito
nel  SeO  del  DUP  sono  destinate,  ai  singoli  dirigenti  per  la
realizzazione degli  obiettivi  di  gestione  che  ciascun  programma
contribuisce a realizzare. 
      Gli «obiettivi di gestione» costituiscono obiettivi generali di
primo livello verso i quali indirizzare le attivita' e coordinare  le
risorse nella gestione dei processi di erogazione di  un  determinato
servizio. 
      Gli obiettivi specifici,  di  secondo  livello,  funzionali  al
conseguimento degli obiettivi della gestione, sono indicati nel piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del  TUEL  e
nel  piano  della  performance  di  cui  all'art.  10   del   decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assorbiti nel Piano integrato di
attivita' e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113. 
      La struttura del PEG deve essere predisposta in  modo  tale  da
rappresentare la struttura  organizzativa  dell'ente  per  centri  di
responsabilita' individuando per ogni obiettivo di gestione o insieme
di obiettivi appartenenti allo stesso programma  un  unico  dirigente
responsabile. 
      In  ogni  caso  la  definizione  degli  obiettivi  di  gestione
comporta un collegamento con il  periodo  triennale  considerato  dal
bilancio finanziario. In  tale  ambito,  il  PEG  riflette  anche  la
gestione dei residui attivi e passivi. 
      Il PEG contribuisce alla  veridicita'  e  attendibilita'  della
parte previsionale del sistema di bilancio, poiche'  ne  chiarisce  e
dettaglia i contenuti programmatici e contabili. 
    n) al paragrafo 13.7, le parole «decreto legislativo n.  267  del
18  agosto  del  2011»  sono  sostituite  dalle   seguenti   «decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000»; 
    o) al  paragrafo  13.7,  dopo  le  parole  «e  fondo  pluriennale
vincolato.» sono inserite le seguenti «Con  particolare  riguardo  ai
residui  attivi  il  prospetto  prevede  due  specifiche   voci   che
evidenziano: 
      l'importo dei residui attivi incassati alla data del  31/12  in
conti postali e bancari in  attesa  del  riversamento  nel  conto  di
tesoreria principale. La voce indica le entrate  riscosse  alla  data
del 31 dicembre nei conti postali e bancari intestati  all'ente  dopo
l'ultimo riversamento al conto  di  tesoreria  principale  effettuato
nell'anno. Tale importo  corrisponde  alle  giacenze  degli  estratti
conto al 31 dicembre e agli interessi attivi bancari se accertati  in
attuazione del punto 3.9 del principio applicato  della  contabilita'
finanziaria, sulla  base  della  comunicazione  della  banca/posta  o
dell'incasso verificatosi prima dell'approvazione del rendiconto,  al
lordo delle spese e  delle  commissioni  riguardanti  la  tenuta  del
conto, impegnate nel rispetto del principio contabile generale  n.  4
dell'integrita'; 
      l'importo dei residui  attivi  riguardanti  entrate  tributarie
accertate sulla base della stima del Dipartimento  delle  finanze  in
attuazione  del  punto  3.7.5  del  principio   contabile   applicato
concernente la contabilita' finanziaria.»; 
    p) al paragrafo 13.7, le parole «(identificata dalla lettera  A)»
sono sostituite da «(identificato dalla lettera A)»; 
    q) nell'appendice tecnica, all'Esempio n. 1, le parole «(Inserire
o allegare  il  Programma  triennale  di  fabbisogno  del  personale,
predisposto  secondo  le  disposizioni   normative   vigenti)»   sono
sostituite dalle seguenti «(Inserire  o  allegare  la  programmazione
delle risorse finanziarie per tutti gli anni  previsti  dal  DUP,  da
destinare ai fabbisogni di personale, determinata  sulla  base  della
spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facolta'
assunzionali previste a legislazione  vigente,  tenendo  conto  delle
esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle  risorse  per  il
miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali  risorse
finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione
delle previsioni della spesa di personale del bilancio di  previsione
e per la predisposizione e l'approvazione  del  Piano  triennale  dei
fabbisogni di personale nell'ambito della  sezione  Organizzazione  e
capitale umano del Piano  integrato  di  attivita'  e  organizzazione
(PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)» 
    r) dopo l'esempio n. 1 e' inserito  l'esempio  n.  2  di  seguito
riportato: 
      «Esempio n. 2 - il processo di predisposizione delle previsioni
di bilancio di un comune (le attivita' dei responsabili degli  uffici
e del servizio finanziario). 
      All'inizio del mese settembre 2024 l'assessore al bilancio  del
comune XXX invita il responsabile del servizio finanziario ad avviare
il processo di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027  nel
rispetto del paragrafo 9.3.1 e in coerenza con le  linee  strategiche
ed operative del DUP  2025-2027.  L'assessore  segnala  altresi'  che
l'assenza di variazioni significative dello scenario generale  e  del
quadro normativo di riferimento non comporta la necessita' di atti di
indirizzo della giunta ulteriori rispetto alle  indicazioni  del  DUP
che, anche se ancora non  approvato  dal  Consiglio,  costituisce  la
comunicazione delle linee strategiche e operative su  cui  la  giunta
intende operare e rispetto alle  quali  presentare  in  Consiglio  il
bilancio di previsione. 
      Preso atto di tale comunicazione, il responsabile del  servizio
finanziario completa le attivita' necessarie per  l'elaborazione  del
bilancio tecnico e della correlata documentazione  contabile.  Il  13
settembre   2024   trasmette   la   documentazione   complessiva   ai
responsabili dei servizi con la richiesta di proporre  le  previsioni
di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL,  nel  rispetto
dei principi contabili generali ed  applicati  allegati  al  presente
decreto, con particolare  riguardo  ai  principi  della  veridicita',
attendibilita' e prudenza, rappresentando che: 
        il principio contabile generale n. 5 distingue la veridicita'
dei  documenti  previsionali  rispetto  a  quella  dei  documenti  di
rendicontazione.  La  veridicita'  dei   documenti   riguardanti   le
previsioni e' "da intendersi come  rigorosa  valutazione  dei  flussi
finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che
si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento.  Si  devono  quindi
evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle singole poste
che invece devono essere valutate secondo  una  rigorosa  analisi  di
controllo"; 
        il principio contabile generale n. 6 della significativita' e
rilevanza prevede che "Il procedimento di formazione del  sistema  di
bilancio implica delle stime o previsioni. Pertanto,  la  correttezza
dei  dati  di  bilancio  non  si  riferisce  soltanto   all'esattezza
aritmetica, bensi' alla ragionevolezza, ed all'applicazione oculata e
corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella  stesura  del
bilancio di previsione". 
      Il bilancio tecnico 2025-2027 e'  elaborato  sulla  base  delle
linee strategiche ed operative del DUP 2025-2027 e per le  previsioni
delle entrate e delle spese che non sono state considerate  nel  DUP,
il responsabile finanziario fa  riferimento  ai  dati  di  consuntivo
consolidati degli esercizi precedenti, alla normativa vigente e  alle
previsioni del bilancio in corso di gestione relative alle annualita'
successive  (cd.  trascinamento  delle  previsioni  assestate).  Tale
ulteriore  possibile  utilizzo  delle  previsioni   pluriennali   del
bilancio evidenzia la rilevanza delle previsioni del secondo e  terzo
esercizio del bilancio di previsione. 
      Per la predisposizione delle  previsioni  tecniche  riguardanti
gli investimenti e i relativi finanziamenti, in attesa di ricevere le
previsioni dei  servizi  competenti,  il  responsabile  del  servizio
finanziario fa riferimento al piano triennale  e  all'elenco  annuale
degli investimenti riportato nel DUP e agli investimenti in corso  di
realizzazione previsti nel bilancio in gestione. 
      Se il DUP non e' stato presentato  o  non  comprende  il  piano
triennale  degli  investimenti,  il  bilancio  tecnico  riporta   gli
investimenti inseriti nell'ultimo piano triennale degli  investimenti
approvato e quelli in corso di realizzazione compresi nel bilancio in
gestione, tenendo conto dei correlati  e  vigenti  cronoprogrammi  di
spesa. 
      Gli investimenti previsti per l'esercizio  corrente  nel  piano
triennale  degli  investimenti  e  nel  bilancio  di  previsione   in
gestione, che alla data di elaborazione della  proposta  di  bilancio
non sono stati  ancora  impegnati  e  per  i  quali  non  sono  state
formalmente avviate  le  procedure  di  affidamento,  possono  essere
considerati da avviare nella prima annualita' del triennio oggetto di
programmazione, conservando  e  adeguando  di  conseguenza  il  fondo
pluriennale  vincolato  nei  casi  previsti  dal  paragrafo  5.4.9  e
seguenti del principio applicato della  contabilita'  finanziaria  di
cui all'allegato 4/2. 
      Per le procedure formalmente avviate che non  si  concluderanno
entro  l'esercizio  corrente  e'  adottato  il  medesimo  trattamento
contabile. 
      Per  gli  investimenti  per  i  quali  non  e'   stata   ancora
individuata l'esigibilita' della spesa, in attesa  delle  indicazioni
dei servizi competenti,  il  responsabile  del  servizio  finanziario
applica il paragrafo 5.4.5 dell'allegato 4/2 al presente decreto  che
consente di operare una previsione "iniziale" del  fondo  pluriennale
vincolato nel primo anno da rendere  effettiva  e  autorizzatoria  in
corso d'anno  allorche'  si  disporra'  delle  relative  informazioni
progettuali  sulla  tempistica  di  attuazione  della  spesa  con  le
modalita' previste dai principi contabili. 
      Con riferimento alle previsioni riguardanti  gli  investimenti,
il responsabile del servizio finanziario segnala ai responsabili  dei
servizi la necessita' di predisporre e aggiornare  i  cronoprogrammi,
in quanto e' possibile applicare il richiamato paragrafo  5.4.5  solo
nei casi di  investimenti  per  i  quali  non  risulta  motivatamente
possibile individuare l'esigibilita' della spesa. 
      Il responsabile del servizio finanziario predispone altresi' le
informazioni di natura contabile da trasmettere ai  responsabili  dei
servizi con il bilancio tecnico al fine  di  favorire  l'elaborazione
delle previsioni di entrata e di spesa individuate, costituite  dalla
seguente documentazione: 
        1) le previsioni iniziali e definitive e i dati di consuntivo
dei  capitoli  e  degli  articoli  del  primo   esercizio   del   PEG
dell'esercizio precedente (dati di competenza e di  cassa).  Ai  fini
dell'elaborazione del bilancio di previsione e del PEG 2025-2027 sono
inviate le previsioni iniziali,  definitive,  accertamenti/impegni  e
incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2023; 
        2) le previsioni iniziali e assestate, e i dati relativi agli
accertamenti/impegni  e  incassi/pagamenti  dei  capitoli  del  primo
esercizio del PEG in corso di gestione (riferiti  alla  data  del  31
luglio). Ai fini dell'elaborazione del PEG 2025-2027 sono indicate le
previsioni  iniziali  e   assestate,   gli   accertamenti/impegni   e
incassi/pagamenti dei capitoli dell'esercizio 2024; 
        3)  le  previsioni  assestate,  accertamenti  e  impegni  dei
capitoli relativi agli esercizi del PEG successivi a quello  corrente
(riferiti almeno alla data del 31 luglio) Ai  fini  dell'elaborazione
del PEG  2025-2027  sono  indicate  le  previsioni  definitive  degli
esercizi  2025  e  2026  (del  bilancio  di  previsione  in  gestione
2024-2026) e accertamenti/impegni degli esercizi 2025-2026; 
        4) gli impegni e gli accertamenti registrati nelle  scritture
contabili dell'ente relativi all'esercizio successivo al bilancio  in
corso di gestione. Ai fini dell'elaborazione del PEG  2025-2027  sono
indicati gli accertamenti/impegni dell'esercizio 2027. 
      L'individuazione delle  informazioni  di  natura  contabile  da
trasmettere ai responsabili degli  uffici  con  il  bilancio  tecnico
costituisce   una   valutazione   del   responsabile   del   servizio
finanziario. 
      Entro  il  4  ottobre  2024  il   responsabile   del   servizio
finanziario riceve  dai  responsabili  dei  servizi  le  proposte  di
modifica e integrazione delle  previsioni  del  bilancio  tecnico  di
rispettiva competenza.  A  seguito  dell'invio  delle  previsioni  di
competenza,  i  responsabili  dei  servizi   avviano   le   attivita'
necessarie  per  la  predisposizione  delle  eventuali  proposte   di
deliberazione di  cui  all'art.  172,  comma  1,  lettere  b)  e  c),
corredate dal parere tecnico, da inviare al servizio finanziario  per
il parere contabile. 
      Nella  fase  di  elaborazione  delle   previsioni,   un   ruolo
fondamentale e' svolto da: 
        i  responsabili  degli  uffici  tecnici,  che  verificano  la
fattibilita' e la tempistica delle previsioni tecniche riguardanti la
realizzazione  degli  investimenti  e  dei  relativi   pagamenti   in
considerazione dei cronoprogrammi e dei SAL dei singoli investimenti,
e segnalano al responsabile del servizio finanziario le variazioni da
apportare alle previsioni del bilancio di  previsione  tenendo  conto
del Piano triennale degli investimenti  eventualmente  approvato.  Al
riguardo, si rappresenta che gli eventuali  successivi  aggiornamenti
del  Piano  triennale  sono  recepiti  nel  corso  del  processo   di
definizione e approvazione del bilancio di  previsione  e  attraverso
variazioni del bilancio; 
        il  responsabile  delle  risorse  umane,  che   verifica   le
previsioni di entrata e di spesa riguardanti  il  personale  indicate
nel bilancio tecnico e propone le necessarie variazioni tenendo conto
delle risorse  finanziarie  che  il  DUP  destina  ai  fabbisogni  di
personale, del personale in servizio e delle assunzioni  programmate,
nel rispetto delle  facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione
vigente; 
        il responsabile dell'ufficio legale,  che  sulla  base  della
ricognizione e dell'aggiornamento del contenzioso in  essere,  legato
ai rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso,  verifica
l'importo del fondo contenzioso; 
        i responsabili delle entrate che, nel rispetto del  principio
della prudenza, segnalano le variazioni da apportare alle  previsioni
tecniche in relazione all'andamento  degli  accertamenti  dell'ultimo
triennio, dell'eventuale avvio di interventi di lotta all'evasione  o
di incremento di tariffe o tributi. Dedicano inoltre una  particolare
attenzione  alla  verifica  dell'adeguatezza  del  FCDE  e  segnalano
eventuali criticita' nella riscossione di specifiche entrate. In tale
fase i responsabili delle  singole  entrate  effettuano  un'ulteriore
verifica sulle previsioni di entrata dell'anno  corrente  finalizzate
alla determinazione  del  risultato  presunto  di  amministrazione  e
verificano anche l'adeguatezza del  FCDE  relativo  alle  entrate  di
propria competenza dell'esercizio in corso; 
        i responsabili delle spese che segnalano le  variazioni  alle
previsioni di bilancio, tenendo  conto  dei  possibili  oneri  futuri
derivanti da impegni piu' o meno certi, sia per il loro ammontare che
per la loro scadenza, al fine di preservare gli equilibri futuri. Gli
stanziamenti  di  spesa  sono  determinati  in  modo   funzionale   e
proporzionato a garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  e  degli
interventi programmati. I  responsabili  delle  spese  effettuano  il
bilanciamento tra le previsioni di entrata di propria competenza e le
previsioni delle spese, sia di tipo vincolato, sia non vincolate, sia
ricorrenti  e  non  ricorrenti,  ai  fini  della  salvaguardia  degli
equilibri generali di bilancio. 
      Il responsabile del servizio finanziario verifica  le  proposte
avanzate dai vari servizi nel rispetto dell'art. 153,  comma  4,  del
TUEL e predispone il bilancio di previsione completo degli  allegati,
dedicando una particolare attenzione all'elaborazione  del  risultato
di amministrazione presunto e all'eventuale aggiornamento del ripiano
del disavanzo nonche' degli equilibri generali di  bilancio  previsti
dalla normativa vigente. 
      A tal fine, con riferimento ai responsabili  degli  uffici  che
non hanno risposto, considera l'assenza di proposte come condivisione
delle previsioni del bilancio  tecnico  di  rispettiva  competenza  e
delle correlate responsabilita'. 
      Il 20 ottobre 2024, il responsabile  del  servizio  finanziario
trasmette all'organo esecutivo la documentazione  necessaria  per  la
delibera  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione   2025-2027
(escluso il parere dell'organo di revisione). 
      Il 31 ottobre 2024, esaminata la documentazione riguardante  il
bilancio di previsione, la giunta invita il responsabile del servizio
finanziario e dell'ufficio tecnico a  rivedere  le  previsioni  degli
investimenti delle missioni XX e YY, verificandone  la  coerenza  con
quelli individuati nel piano triennale  degli  investimenti  previsto
nel DUP. 
      Il 7 novembre 2024, il responsabile  del  servizio  finanziario
aggiorna e ritrasmette alla giunta la documentazione  riguardante  il
bilancio di previsione. 
      Il 12 novembre 2024 la giunta approva la  delibera  concernente
lo schema del bilancio di previsione e la trasmette al  Consiglio  il
13 novembre 2024. 
      L'organo di revisione riceve la delibera di approvazione  dello
schema di bilancio il 13 novembre 2024 e rende il proprio  parere  il
25 novembre 2024. 
      Il  25  novembre  2024  il  segretario  comunale  trasmette  al
Consiglio il parere dell'organo di revisione. 
      Il 15 novembre i consiglieri avviano l'esame preliminare  dello
Schema di delibera trasmesso dalla  giunta  che  prosegue  a  seguito
della trasmissione della relazione dell'organo di revisione. 
      Il 2 dicembre e' convocata la prima riunione del Consiglio  per
discutere a approvare il bilancio di previsione 2025-2027. 
      Il Consiglio approva il bilancio di previsione 2025-2027 il  20
dicembre 2024.».