IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421», che prevede le modalita' ed i criteri
per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie,
disponendo, in particolare:
al comma 5, che «Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto
individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di
prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe
massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto,
nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso
delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle
prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita'
dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema
informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia'
disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari
regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome». Con
lo stesso decreto sono stabiliti i criteri generali, nel rispetto del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario,
articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede di
accreditamento delle strutture stesse e stabilisce, inoltre, che tali
tariffe massime sono assunte come riferimento per la valutazione
della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario
nazionale e che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci
regionali;
al comma 6, che con la medesima procedura prevista per la
definizione delle tariffe di cui al comma 5, sono effettuati
periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e
delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e
organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali
fattori produttivi;
al comma 7, che con decreto del Ministro della salute, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le
modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica,
compresa nei livelli essenziali di assistenza, anche prevedendo il
ricorso all'assistenza in forma indiretta;
Visto il decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, recante
«Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1996, n. 216;
Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 1999, n. 332,
recante «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza
protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale:
modalita' di erogazione e tariffe», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 settembre 1999, n. 227;
Visto l'art. 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dall'art. 1, comma 578, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il quale prevede che ferma restando la facolta' delle singole
regioni di procedere, per il governo dei volumi di attivita' e dei
tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali,
degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti
erogatori pubblici e privati, e' vietata, nella remunerazione del
singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di livelli
di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del
paziente, indipendentemente dalle modalita' con cui viene regolata la
compensazione della mobilita' sia intraregionale che interregionale e
prevede che siano nulli i contratti e gli accordi stipulati con i
soggetti erogatori in violazione di detto principio;
Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano del 23 marzo 2011 (rep. atti n. 61/CSR), con cui e' stato
approvato il documento contenente i criteri per la riorganizzazione
delle reti di offerta diagnostica di laboratorio, come peraltro gia'
prescritto a livello normativo dall'art. 1, comma 796, lettera o),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui
espressamente prevedeva che «le regioni provvedono, entro il 28
febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete
delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti
con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal
ricorso a metodiche automatizzate»;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale:
al comma 15, introduce una procedura, in deroga a quella prevista
dall'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo del 30 dicembre
1992, n. 502, per la determinazione delle tariffe in materia di
assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera a carico del
Servizio sanitario nazionale e, in particolare, prevede che «il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe
massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere
alle strutture accreditate, di cui all'art. 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed
adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di
recuperare, anche tramite la determinazione tariffaria, margini di
inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale»;
al comma 16, dispone che «Le tariffe massime delle strutture che
erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro
della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonche' le tariffe
delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'art.
2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad
applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'art.
64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28
febbraio 2018»;
al comma 17, prevede che «Gli importi tariffari, fissati dalle
singole regioni, superiori alle tariffe massime di cui al comma 15
restano a carico dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende
comunque rispettata dalle regioni per le quali il Tavolo di verifica
degli adempimenti, istituito ai sensi dell'art. 12 dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto
l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 e successive modificazioni, su un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, per le quali le tariffe massime costituiscono un
limite invalicabile»;
al comma 18, dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute
nel primo, secondo, terzo, quarto periodo dell'art. 1, comma 170,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, recante
«Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,
assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post
acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale» che ha provveduto
a determinare, in attuazione dell'art. 15 del piu' volte citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le tariffe nazionali massime di
riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza
ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide per
gli anni 2012-2014, nonche' ad individuare, in applicazione dell'art.
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, i criteri
generali in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema
tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di
efficienza;
Considerato che il sopracitato decreto 18 ottobre 2012, conferma
l'erogabilita' a carico del Servizio sanitario nazionale delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale contenute nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e ridefinisce, nell'allegato 3,
le relative tariffe, nonche' prevede che le regioni, per l'adozione
dei propri tariffari ricorrono, anche in via alternativa, ai medesimi
criteri individuati per la determinazione delle tariffe massime
nazionali, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 8-sexies, comma
5, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
Vista l'intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Patto
per la salute per gli anni 2014-2016» (rep. atti n. 82/CSR), all'art.
9 (Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie);
Visto il decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2016, che ha
istituito e nominato la commissione permanente di cui all'art. 9 del
Patto per la salute 2014-2016 e, in particolare, l'art. 2, comma 4,
laddove prevede che la commissione, nel corso dello svolgimento della
propria attivita', e' tenuta a sentire le associazioni di categoria e
le societa' scientifiche ed ha la facolta', ove se ne ravvisi la
necessita', di avvalersi di esperti;
Visto il successivo decreto del Ministro della salute 26 maggio
2022, con il quale e' stata determinata la nuova composizione della
commissione permanente di cui all'art. 9 del Patto per la salute
2014-2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, laddove prevede che
la commissione, nel corso dello svolgimento della propria attivita',
puo' sentire le associazioni di categoria e le societa' scientifiche
ed ha la facolta', ove se ne ravvisi la necessita', di avvalersi di
esperti;
Visto il decreto del Ministro della salute 21 giugno 2022, con il
quale si opera una ulteriore revisione dei componenti della citata
commissione permanente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai sensi dell'art. 1,
comma 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che include i nuovi
nomenclatori dell'assistenza specialistica ambulatoriale e
dell'assistenza protesica, che disciplinano interamente le relative
materie;
Visti, in particolare, gli articoli 15 e 16 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il
correlato allegato 4, che riporta l'elenco di prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale garantite dal Servizio
sanitario nazionale;
Visti altresi' gli articoli 17, 18 e 19 in materia di assistenza
protesica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, con il correlato nomenclatore di cui
all'allegato 5, elenco 1 concernente gli ausili su misura;
Visto l'art. 64 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, commi 2 e 3, laddove si prevede che «le
disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di
cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi
dell'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle
tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni» e che «Le disposizioni in materia di erogazione di
dispositivi protesici inclusi nell'elenco 1 di cui al comma 3,
lettera a), dell'art. 17, entrano in vigore dalla data di
pubblicazione del decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi
dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle
tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime
disposizioni»;
Considerato che la citata commissione permanente tariffe,
articolata in sottogruppi tra i quali quelli dedicati all'assistenza
specialistica ambulatoriale e all'assistenza protesica, ha definito,
all'esito di lavori improntati al massimo coinvolgimento dei soggetti
istituzionali del Servizio sanitario nazionale, una specifica
metodologia per pervenire ad una proposta tariffaria sulla base dei
criteri di cui al sopra citato art. 8-sexies, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Rilevato, altresi', che sono stati effettuati confronti con le
societa' scientifiche e le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, per acquisire dalle stesse elementi informativi ed
eventuali proposte tariffarie da corredare con evidenze scientifiche
sui costi delle prestazioni;
Considerato che nella seduta plenaria della commissione permanente
tariffe del 3 dicembre 2019, e del successivo 12 agosto 2022, e'
stata definitivamente approvata la proposta tariffaria di cui al
presente decreto, in applicazione di quanto stabilito dall'art.
8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
unitamente alla relazione che descrive il percorso metodologico
seguito dalla medesima commissione nella definizione della proposta
tariffaria;
Tenuto conto della necessita' di manutenere ed aggiornare le
tariffe anche alla luce dei lavori condotti in seno alla Commissione
nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita, ai
sensi dell'art. 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), con decreto ministeriale 16 giugno 2016,
con il mandato di garantire il costante aggiornamento dei LEA
attraverso una procedura tempestiva e semplificata;
Visto il parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
nazionali (AGENAS) espresso con le note prot. n. 9854 del 16 dicembre
2019, n. 8169 del 31 agosto 2022 e n. 8209 del 1° settembre 2022;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2023 (rep. atti n. 94/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In applicazione dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il
presente decreto determina le tariffe massime di riferimento per la
remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e di assistenza protesica, individuate sulla base del
percorso metodologico di cui alla relazione citata nelle premesse che
allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante
(allegato 1).