IL DIRETTORE GENERALE per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione Visto l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 che prevede disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2018, che modifica gli articoli 61 e 164 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del codice della strada (di seguito CdS), e che, oltre alle strutture portasci o portabagagli, introduce anche l'applicazione di portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente o anteriormente sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3; Vista la direttiva 96/53/CE del Consiglio, recepita con il decreto interministeriale del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 1998, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; Vista la direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 12 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 novembre 2003, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio, in base alla quale la lunghezza massima di 13,50 m per autobus a due assi e la lunghezza massima di 15,00 m per autobus con piu' di due assi non puo' essere superata, anche qualora siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i portasci; Vista la direttiva 2015/719/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto ministeriale 6 aprile 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 2017, di modifica della direttiva 96/53/CE, che prevede, per taluni veicoli stradali che circolano nella comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale; Visto il decreto 13 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 19 marzo 1997 che determina le caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea; Sentito il Servizio polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza; Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 2 e di disciplinare l'applicazione di tali strutture portabiciclette nell'ambito della circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli utenti della strada; Ritenuto opportuno rendere omogenee le disposizioni relative alle strutture amovibili portasci, portabagagli o portabiciclette, applicate a sbalzo sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3; Decreta: Art. 1 Struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato del veicolo stesso E' ammessa l'installazione di una struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato gia' regolarmente installato sul veicolo stesso, alle seguenti condizioni: 1.1 lunghezza: non superiore a 1,20 m comprensiva delle cose trasportate (biciclette installate perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'art. 61 del CdS e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; 1.2. larghezza: non superiore a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m; 1.3. altezza: non superiore a 2,50 m; 1.4. massa: la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autobus o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonche' la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso puo' essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino; 1.5. in caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura amovibile devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti, in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilita' come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformita' alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura; 1.6. in caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire il corretto utilizzo della struttura portabiciclette, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalita' previste per il carrello appendice al quale la struttura portabiciclette puo' ritenersi assimilabile per le specifiche modalita' di utilizzo; 1.7. le strutture portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore ed i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilate al carico sporgente e, pertanto, dovranno essere indicate con l'apposito segnale di cui all'art. 164, comma 6, del CdS e all'art. 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 1.8. l'installazione della struttura amovibile portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sugli autobus da noleggio e di linea urbani, suburbani, interurbani e di gran turismo utilizzando il gancio di traino a sfera di tipo omologato gia' regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi indicati ai sopracitati punti 1.5 e 1.6, comporta la visita e prova da parte degli Uffici della motorizzazione civile (di seguito U.M.C.), ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento della carta di circolazione o del documento unico di circolazione e di proprieta'.