IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  149,  «Attuazione
della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al  Governo  per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della  disciplina
degli strumenti  di  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti  in  materia  di
diritti  delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato modifiche al  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  recante  «Attuazione  dell'art.  60
della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di  mediazione
finalizzata  alla   conciliazione   delle   controversie   civili   e
commerciali», il cui art. 9 ha apportato modifiche  al  decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla  legge
10   novembre   2014,   n.   162,   recante   «Misure   urgenti    di
degiurisdizionalizzazione ed  altri  interventi  per  la  definizione
dell'arretrato in materia di processo civile»; 
  Visti gli articoli da 15-bis a 15-undecies del decreto  legislativo
4 marzo 2010, n. 28 che regolano  l'accesso  al  patrocinio  a  spese
dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura
di mediazione; 
  Visto in particolare,  l'art.  15-octies,  comma  1,  del  predetto
decreto legislativo n. 28 del 2010 a norma del quale «Con decreto del
Ministro della  giustizia,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,
n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato  a  titolo  di  onorario  e
spese. Con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le  modalita'  di
liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito
di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai  sensi  del
presente articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della  relativa
richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticita'»; 
  Visti gli articoli da 11-bis a  11-undecies  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, che regolano l'accesso al patrocinio  a  spese
dello Stato delle parti non abbienti che partecipano a una  procedura
di negoziazione assistita; 
  Visto in particolare,  l'art.  11-octies,  comma  1,  del  predetto
decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 162 del 2014, a norma del quale «Con  decreto  del  Ministro
della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle
disposizioni attuative della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  sono
stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte  ammessa  al
patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese.  Con  il
medesimo decreto sono individuate le modalita' di liquidazione  e  di
pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta  o  di
compensazione,  delle  somme  determinate  ai  sensi   del   presente
articolo, nonche' le modalita' e i contenuti della relativa richiesta
e i controlli applicabili, anche di autenticita'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
«Regolamento  recante  la  determinazione  dei   parametri   per   la
liquidazione dei  compensi  per  la  professione  forense,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto determina gli importi spettanti all'avvocato
della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure
di mediazione e di negoziazione assistita, e disciplina le  modalita'
di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente
credito di imposta o di pagamento del relativo importo.