IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 27  giugno  2015,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2015,  n.
132, recante  «Misure  urgenti  in  materia  fallimentare,  civile  e
processuale   civile   e   di    organizzazione    e    funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria»; 
  Visto     l'art.      21-bis      «Incentivi      fiscali      alla
degiurisdizionalizzazione», del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  6
agosto 2015, n. 132, e, in particolare, il  comma  1,  che  riconosce
alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli
avvocati abilitati ad assisterli  nel  procedimento  di  negoziazione
assistita ai sensi del Capo II del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno  corrisposto
il compenso agli arbitri nel  procedimento  di  cui  al  Capo  I  del
medesimo decreto, in caso di successo della negoziazione,  ovvero  di
conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,   un   credito   di   imposta
commisurato al compenso,  fino  a  concorrenza  di  duecentocinquanta
euro, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016; 
  Visto il comma 2 del citato art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 132, a norma del  quale  «Con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
sono stabilite le modalita' e la documentazione da esibire a  corredo
della richiesta del  credito  di  imposta,  nonche'  i  controlli  di
autenticita' della stessa.»; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata», il cui art. 7 ha apportato  modifiche
al decreto legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  recante  «Attuazione
dell'art. 60 della legge  18  giugno  2009,  n.  69,  in  materia  di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali»; 
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  Visto il comma 1, primo periodo, dell'art. 20 del predetto  decreto
legislativo n. 28 del 2010, che riconosce alle parti di una procedura
di mediazione, quando e' raggiunto  l'accordo  di  conciliazione,  un
credito  di  imposta  commisurato  all'indennita'  corrisposta   agli
organismi di mediazione ai sensi dell'art.  17,  commi  3  e  4,  del
medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza di euro seicento; 
  Visto il comma 1,  secondo  periodo,  dello  stesso  art.  20,  del
decreto legislativo n. 28 del 2010, che nei casi in cui la mediazione
costituisce condizione di procedibilita' ai sensi degli  articoli  5,
comma 1, e 5-quater del predetto decreto legislativo  riconosce  alle
parti, in caso di raggiungimento dell'accordo, un  ulteriore  credito
di imposta commisurato al compenso corrisposto  al  proprio  avvocato
per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei  limiti  previsti
dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  dell'art.  20  del   decreto
legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale i crediti di  imposta,
di cui al comma 1 del predetto articolo sono utilizzabili dalla parte
nel limite complessivo di seicento euro per procedura e  fino  ad  un
importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento  per  le  persone
fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche; 
  Visto il comma  2,  secondo  periodo,  dell'art.  20,  del  decreto
legislativo n. 28 del 2010, ai sensi del quale, in caso di insuccesso
della mediazione, i crediti di imposta sono ridotti della meta'; 
  Visto il comma 3 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del
2010, che riconosce alle parti  del  procedimento  di  mediazione  un
ulteriore credito di  imposta  commisurato  al  contributo  unificato
versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della  conclusione
di un accordo di conciliazione, nel  limite  dell'importo  versato  e
fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto; 
  Visto il comma 4 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del
2010, che riconosce  agli  organismi  di  mediazione  un  credito  di
imposta commisurato all'indennita' dovuta, ma  non  esigibile,  dalla
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino  a  un  importo
massimo annuale di euro ventiquattromila; 
  Visto il comma 5 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  28  del
2010, a norma del quale «Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  delle  disposizioni
attuative della legge 26 novembre 2021, n.  206,  recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia  di  esecuzione  forzata,  sono  stabilite  le  modalita'  di
riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo,  la
documentazione da esibire a corredo della  richiesta  e  i  controlli
sull'autenticita' della stessa, nonche' le modalita' di  trasmissione
in  via  telematica  all'Agenzia  delle   entrate   dell'elenco   dei
beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma  6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
«Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi  dell'art.  24  della
legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e  in
particolare l'art. 17, concernente la compensazione  dei  crediti  di
imposta; 
  Visto il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e,  in
particolare,  il  titolo  I,  recante   «Istituzione   e   disciplina
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'art. 1, comma 6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Ministro della  giustizia  23  dicembre  2015,
modificato il 30 marzo 2017, recante norme  sugli  incentivi  fiscali
nella forma del credito d'imposta nei  procedimenti  di  negoziazione
assistita; 
  Ritenuto opportuno disciplinare in un unico decreto le disposizioni
attuative relative ai crediti d'imposta di cui  all'art.  21-bis  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, gia' contenute nel citato  decreto
del  Ministro  della  giustizia  23  dicembre  2015,  e  dei  crediti
d'imposta di cui all'art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, al fine di uniformare le procedure, i termini e le  modalita'  di
riconoscimento degli stessi; 
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 257, in data 5 luglio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina la procedura e  le  modalita'  di
presentazione della domanda di attribuzione dei crediti di imposta  e
di riconoscimento di tali crediti nei casi previsti dall'art. 20, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  e  dall'art.  21-bis  del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le modalita'  di  trasmissione  in
via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei  beneficiari
e dei relativi importi, i controlli e le cause di revoca.