La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni 
           geografiche e denominazioni di origine protetta 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  1,  lettera  b),  del  codice   della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte  le
seguenti: «, nonche' i segni evocativi,  usurpativi  o  imitativi  di
indicazioni geografiche e di denominazioni  di  origine  protette  in
base alla  normativa  statale  o  dell'Unione  europea,  inclusi  gli
accordi internazionali  di  cui  l'Italia  o  l'Unione  europea  sono
parte». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30   (Codice   della
          proprieta' industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della
          legge 12 dicembre 2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 14 (Liceita' e diritti  di  terzi).  -  1.  Non
          possono costituire oggetto di  registrazione  come  marchio
          d'impresa: 
                  a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico
          o al buon costume; 
                  b) i segni idonei  ad  ingannare  il  pubblico,  in
          particolare sulla provenienza geografica,  sulla  natura  o
          sulla  qualita'  dei  prodotti  o  servizi,  ovvero   sulla
          tipologia di marchio, nonche' i segni evocativi, usurpativi
          o imitativi di indicazioni geografiche e  di  denominazioni
          di origine  protette  in  base  alla  normativa  statale  o
          dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali  di
          cui l'Italia o l'Unione europea sono parte; 
                  c) i segni il cui uso costituirebbe  violazione  di
          un altrui diritto di autore, di  proprieta'  industriale  o
          altro diritto esclusivo di terzi; 
                  c-bis)  i  segni   esclusi   dalla   registrazione,
          conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello
          Stato  o  ad  accordi  internazionali  in  materia  di  cui
          l'Unione  europea  o  lo  Stato  e'  parte,  relativi  alla
          protezione   delle   denominazioni   d'origine   e    delle
          indicazioni geografiche; 
                  c-ter)  i   segni   esclusi   dalla   registrazione
          conformemente  alla  normativa  dell'Unione  europea  o  ad
          accordi internazionali in materia di cui l'Unione e' parte,
          relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per  i
          vini; 
                  c-quater)  i  segni  esclusi  dalla   registrazione
          conformemente alla normativa dell'Unione  europea  relativa
          alla protezione delle specialita' tradizionali garantite  o
          ad  accordi  internazionali  in  materia  di  cui  l'Unione
          europea e' parte; 
                  c-quinquies) i segni che contengono  o  riproducono
          nei loro elementi essenziali una denominazione di  varieta'
          vegetale  precedentemente  registrata  conformemente   alla
          legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi
          internazionali di cui l'Unione  europea  o  lo  Stato  sono
          parte, in materia  di  tutela  dei  diritti  relativi  alle
          varieta' vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono
          della stessa specie o di specie apparentate. 
                1-bis. Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c-bis),  le
          domande anteriori di protezione di denominazione di origine
          o  di  indicazione   geografica,   sono   assimilate   alle
          denominazioni  di  origine  o  di  indicazioni  geografiche
          protette, sotto riserva della successiva  protezione  ed  a
          condizione che la legislazione dell'Unione europea o  dello
          Stato conferisca alla persona autorizzata ad  esercitare  i
          diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un
          marchio d'impresa posteriore. 
                2. Il marchio d'impresa decade: 
                  a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno  il
          pubblico,  in  particolare  circa  la  natura,  qualita'  o
          provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo  e  del
          contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il  suo
          consenso,  per  i  prodotti  o  servizi  per  i  quali   e'
          registrato; 
                  b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine
          pubblico o al buon costume; 
                  c) per l'omessa  adozione  da  parte  del  titolare
          delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso  del
          marchio non conforme alle condizioni del regolamento  d'uso
          del marchio collettivo o del marchio di  certificazione  e,
          in particolare, dei controlli previsti  dalle  disposizioni
          regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio
          di certificazione».