IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la comunicazione della Commissione recante gli  «Orientamenti
sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti  per  il
finanziamento del rischio» (2014/C 19/04) e, in particolare, i  punti
da 29 a 45 concernenti il  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare: 
    l'art. 1, comma 116, che prevede che, al fine di  semplificare  e
rafforzare  il   settore   del   venture   capital   e   il   tessuto
economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico
puo' autorizzare la cessione,  a  condizioni  di  mercato,  da  parte
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa   S.p.a.   -   Invitalia,   di   una   quota   di
partecipazione,  anche  di  controllo,  detenuta  nella  societa'  di
gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.a. - Invitalia SGR,
nonche' di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti,  per
favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'art.  23  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, all'art.  1,  comma  897,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 della  medesima  legge
30 dicembre 2018, n. 145; 
    l'art. 1, comma  117,  che  attribuisce  il  diritto  di  opzione
all'Istituto nazionale di promozione di cui all'art.  1,  comma  826,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'acquisto della  quota  di
partecipazione azionaria in Invitalia SGR,  nonche'  della  quota  di
partecipazione in fondi da essa gestiti; 
    l'art. 1, comma 206, che prevede che, al fine di  promuovere  gli
investimenti  in  capitale  di  rischio   da   parte   di   operatori
professionali,  lo  Stato,  tramite  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, puo' sottoscrivere quote o azioni di uno o piu' Fondi  per
il venture capital o di uno o piu' fondi che investono in  Fondi  per
il venture capital, come definiti dall'art. 31, comma 2,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011; 
    l'art. 1, comma 208, che prevede che, con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' d'investimento dello  Stato
di cui ai commi 206 e 207  nel  rispetto  della  comunicazione  della
Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli  «Orientamenti  sugli
aiuti di  Stato  destinati  a  promuovere  gli  investimenti  per  il
finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014; 
    l'art. 1, comma 209, che prevede che, per le finalita' di cui  al
comma 206, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al venture capital con
una dotazione di 30 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2019,
2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2025; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  27
giugno 2019 recante «Definizione delle modalita' di investimento  del
Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al
venture capital» e, in particolare: 
    l'art. 1, lettera «m» che definisce la «SGR»,  come  la  societa'
indicata dall'art. 1, comma 116, della legge n. 145/2018; 
    l'art. 3 che prevede che il Ministero dello  sviluppo  economico,
attraverso le risorse del  Fondo  di  sostegno  al  venture  capital,
opera, tra l'altro,  investendo  a  condizioni  di  mercato  e/o  nel
rispetto del regime di  esenzione  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in uno o piu' Fondi per il venture  capital,  come  definiti
all'art. 1 del medesimo decreto, istituiti e gestiti  dalla  societa'
di gestione del risparmio di cui all'art. 1, comma 116,  della  legge
n. 145/2018; 
    l'art. 3, comma 3, che prevede che i Fondi per il venture capital
nei quali vengono investite le  risorse  del  Fondo  di  sostegno  al
venture capital operano: 
      a) a condizioni di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 4
del medesimo decreto del 27 giugno 2019; 
      b) in regime di esenzione, secondo quanto previsto dall'art.  5
del medesimo decreto del 27 giugno 2019; 
      c)  con  entrambe  le  modalita'  di  intervento  di  cui  alle
precedenti lettere a) e b); 
    l'art. 4, che prevede che  gli  investimenti  delle  risorse  del
Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art.  3,  comma  1  del  medesimo
decreto, sono effettuati da parte del Ministero  nel  rispetto  delle
condizioni  previste  dal  «test  dell'operatore  in  un'economia  di
mercato» di cui ai punti da 29 a 45  della  menzionata  comunicazione
della Commissione recante gli  «Orientamenti  sugli  aiuti  di  Stato
destinati a promuovere gli  investimenti  per  il  finanziamento  del
rischio»; 
    l'art. 5, che prevede che  gli  investimenti  delle  risorse  del
Fondo di sostegno al venture capital negli organismi di  investimento
collettivo del risparmio di cui all'art.  3,  comma  1  del  medesimo
decreto, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui  all'art.
4, sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dal Capo  I
e dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 641/2014; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
n. 77; 
  Considerato che l'art. 38, comma 3, del menzionato decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con  modificazioni  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, prevede che, al fine  di  supportare  il  rafforzamento,
sull'intero territorio nazionale, degli interventi  in  favore  delle
start-up  innovative,  al  Fondo  di  sostegno  al  venture  capital,
istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di
euro  per  l'anno  2020  finalizzate  a  sostenere  investimenti  nel
capitale, anche tramite la  sottoscrizione  di  strumenti  finanziari
partecipativi,  nonche'  mediante   l'erogazione   di   finanziamenti
agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni  convertibili,  o  altri
strumenti finanziari di debito  che  prevedano  la  possibilita'  del
rimborso  dell'apporto  effettuato,  a  beneficio   esclusivo   delle
start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge n.  179  del
2012 e delle PMI innovative di cui all'art. 4  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2015, n. 33; 
  Considerato che con delibera dell'assemblea straordinaria dei  soci
adottata in  data  21  gennaio  2020  la  societa'  di  gestione  del
risparmio di cui all'art. 1, comma 116 della citata legge n. 145  del
2018, a seguito dell'acquisizione da parte di CDP S.p.a. di una quota
del 70%, successivamente  trasferita  alla  propria  controllata  CDP
Equity S.p.a., ha modificato la propria denominazione in «CDP Venture
Capital SGR S.p.a.» e che la stessa e' autorizzata  alla  prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art.  33
del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e  successiva
modificazioni e integrazioni in quanto iscritta al  n.  59  dell'Albo
delle societa' di gestione del risparmio,  sezione  Gestori  di  FIA,
tenuto dalla Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  35  del  medesimo
decreto; 
  Considerata, nella  fase  di  ripartenza  dall'emergenza  COVID-19,
l'urgenza di sostenere progetti di rilancio delle attivita' delle PMI
e delle start-up innovative; 
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  38,  comma  3,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro dello  sviluppo
economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del decreto-legge n.  34  del  2020,  sono  individuate  le
modalita' di attuazione delle agevolazioni ivi previste, compreso  il
rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al menzionato  art.
38, comma 3 e le risorse di investitori regolamentati o qualificati; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  1°
ottobre 2020, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.  288  del  19
novembre 2020, di attuazione dell'art. 38 del decreto-legge n. 34 del
2020, che definisce le modalita' di impiego  delle  agevolazioni  ivi
previste; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n.  176,  recante  «Misure
urgenti di sostegno nel settore energetico  e  di  finanza  pubblica»
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.  6  e,
in particolare, l'art. 14-bis, comma 3, del suddetto decreto-legge n.
176 del 18 novembre  2022  il  quale  ha  previsto  che  al  fine  di
rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'art.  38,  comma
3,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, dopo le  parole:  «ivi
compreso il rapporto di co-investimento tra  le  risorse  di  cui  al
presente  comma»  sono  inserite   le   seguenti:   «destinate   agli
investimenti iniziali, con le modalita' individuate al primo periodo,
da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e  piccola
e media impresa innovativa»; b) al terzo  periodo,  le  parole:  «dei
finanziamenti  agevolati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli
investimenti iniziali» e le parole: «per singolo  investimento»  sono
soppresse; c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Con  il
medesimo decreto di cui al secondo  periodo  e'  stabilita,  inoltre,
nell'ambito delle risorse di cui  al  presente  comma,  la  quota  da
destinare agli eventuali investimenti successivi»; 
  Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto 1°  ottobre  2020
integrazioni e modificazioni finalizzate a riflettere le modifiche di
cui al citato art. 38, comma 3, del decreto- legge  n.  34  del  2020
nonche' a consentire un  piu'  efficiente  intervento  del  Fondo  di
sostegno al venture capital, consentendo alle  start-up  e  alle  PMI
innovative di beneficiare di ulteriori risorse per la loro crescita e
sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 1° ottobre 2020 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico (ora  Ministero
delle imprese e del made in Italy) del 1° ottobre 2020, richiamato in
premessa, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel preambolo,  dopo  l'ultimo  considerando  e'  inserito  il
seguente visto: «Visto il decreto-legge 18  novembre  2022,  n.  176,
recante "Misure urgenti di  sostegno  nel  settore  energetico  e  di
finanza pubblica"  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
gennaio 2023, n. 6 e, in particolare, l'art.  14-bis,  comma  3,  del
suddetto decreto-legge n. 176  del  18  novembre  2022  il  quale  ha
previsto  che  al  fine  di  rafforzare  il  sistema  delle  start-up
innovative, all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo  periodo,
dopo le parole: "ivi compreso il rapporto di co-investimento  tra  le
risorse  di  cui  al  presente  comma"  sono  inserite  le  seguenti:
"destinate agli investimenti iniziali, con le  modalita'  individuate
al primo periodo, da effettuare nel  capitale  di  ciascuna  start-up
innovativa e  piccola  e  media  impresa  innovativa";  b)  al  terzo
periodo, le parole: "dei  finanziamenti  agevolati"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli  investimenti  iniziali"  e  le  parole:  "per
singolo investimento" sono soppresse; c)  dopo  l'ultimo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Con il medesimo  decreto  di  cui  al  secondo
periodo e' stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse  di  cui  al
presente comma, la quota da  destinare  agli  eventuali  investimenti
successivi"»; 
    b) all'art. 1: 
      1) alla lettera d), dopo le parole: «il decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19",   convertito,    con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», sono  inserite  le
seguenti parole: «come successivamente modificato  dal  decreto-legge
n. 176/2022»; 
      2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente lettera:  «d)-bis
"decreto-legge n. 176/2022": il decreto-legge 18  novembre  2022,  n.
176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico  e  di
finanza pubblica", convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
gennaio 2023, n. 6»; 
      3) la lettera f) e'  sostituita  dalla  seguente  lettera:  «f)
"finanziamento convertendo": lo strumento di quasi equity consistente
in  un  apporto,  che  non  da'  luogo  a  restituzione  o  rimborso,
produttivo di interessi figurativi per il periodo di  tempo  indicato
nel regolamento di gestione di cui al successivo art. 6, che maturano
ad un tasso di interesse figurativo semplice  annuo  sempre  indicato
nel regolamento di gestione di cui al successivo art.  6,  che  viene
convertito  in  equity  dell'impresa  target  (tenendo  conto   degli
interessi figurativi ai soli fini del  rapporto  di  conversione)  al
ricorrere, prima del termine  delle  attivita'  di  liquidazione  del
Fondo, delle seguenti circostanze, salvo rinuncia, comprensiva  degli
interessi figurativi, da parte della SGR nell'esclusivo interesse dei
partecipanti al Fondo»; 
      4) dopo la lettera k) e' inserita la seguente lettera:  «k)-bis
"investitori proponenti": l'investitore professionale o l'investitore
qualificato che presenta al Fondo una o piu' imprese  target  in  cui
detto investitore abbia investito un  importo  almeno  pari  ad  euro
50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna»; 
      5) alla lettera l), romanino ii, dopo le parole: «A tal fine si
presume  che  la  partecipazione  consolidata  ad   associazioni   di
categoria italiane  o  estere»  sono  inserite  le  seguenti  parole:
«ovvero l'aver effettuato, in almeno uno dei due anni  precedenti  la
presentazione dell'opportunita' di investimento al Fondo,  operazioni
di investimento nel settore del venture capital e, in particolare, in
imprese aventi caratteristiche similari alle  imprese  target  ovvero
secondo modalita' analoghe alle strategie di investimento nel Fondo»; 
      6) alla lettera o) le parole: «dello sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese e del made in  Italy
(gia' Ministero dello sviluppo economico)»; 
    c) all'art. 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente  comma:  «1.
Il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dall'art.  38,
comma 3, del decreto- legge n. 34/2020,  definisce  le  modalita'  di
impiego delle risorse aggiuntive conferite al Fondo  di  sostegno  al
venture  capital   ai   sensi   della   medesima   disposizione   del
decreto-legge n. 34/2020, ivi incluso il rapporto di  co-investimento
tra tali risorse aggiuntive destinate agli investimenti inziali e  le
risorse di talune altre categorie  di  investitori,  regolamentati  o
qualificati nonche', nell'ambito delle medesime risorse aggiuntive di
cui al predetto  art.  38,  comma  3,  la  quota  da  destinare  agli
eventuali investimenti successivi»; 
    d) all'art. 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «investimenti  successivi  sono
realizzati» sono inserite le seguenti parole: «tramite  lo  strumento
del finanziamento convertendo o»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «1.bis  Fermo
quanto previsto nel precedente comma 1, nel  caso  in  cui  l'impresa
target sia rappresentata  da  una  PMI  innovativa  emittente  azioni
quotate, l'investimento iniziale del Fondo  in  tale  impresa  target
puo' essere realizzato anche  tramite  investimento  in  equity,  nel
rispetto del decreto 27 giugno 2019»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «operazioni di investimento»  e'
inserita la seguente parola: «iniziale»; 
      4) il comma  3  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «3.  Nel
contesto degli investimenti iniziali, il Fondo investe nelle  imprese
target che siano oggetto di  investimento  da  parte  di  investitori
regolamentati e/o investitori qualificati che stiano  effettuando  un
round di investimento unitamente al Fondo»; 
      5) dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma:  «3-bis.  Il
Fondo potra' effettuare  investimenti  successivi  nelle  imprese  in
portafoglio, selezionando, in via preferenziale,  quelle  in  cui  il
Fondo  abbia  gia'  convertito   lo   strumento   del   finanziamento
convertendo, fino ad un ammontare massimo complessivo, a valere sulle
risorse di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020, di
euro 50.000.000,00 (cinquanta  milioni/00),  inclusi  costi  e  spese
relativi a tali investimenti. Il valore delle singole  operazioni  di
investimento successivo non potra' essere superiore ad un massimo  di
euro  5.000.000,00  (cinque  milioni/00)  per  singola   impresa   in
portafoglio»; 
      6) al comma 4 dopo  le  parole:  «Al  termine  del  periodo  di
investimento, il patrimonio del Fondo dovra' risultare investito,  in
via  tendenziale»  sono  inserite  le  seguenti  parole  «per  quanto
concerne gli investimenti iniziali,»; 
    e) all'art. 5: 
      1) al comma 2, le parole: «investitori regolamentati e/o  degli
investitori  qualificati»  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:
«investitori proponenti»; 
      2) al comma 4, lettera b), dopo la  parola:  «dimostrabile»  e'
inserita la seguente parola: 
        «anche»; 
    f) all'art. 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente  comma:  «3.
Alla SGR e' altresi' riconosciuta una commissione di performance,  in
linea con la prassi di mercato, di importo pari al 15% (quindici  per
cento) applicato all'importo dato  dalla  differenza  tra  il  valore
finale  del  Fondo  e  il  valore  nominale  del  Fondo,   al   netto
dell'eventuale rendimento minimo riconosciuto all'investitore pari al
5% (cinque per cento) annuo composto applicato all'ammontare  versato
e tempo per tempo effettivamente utilizzato del patrimonio del  Fondo
calcolato nel periodo tra la  data  di  effettivo  utilizzo  di  tali
importi e la data della relativa distribuzione» .