IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) 2021/784, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione
di contenuti terroristici online;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2021» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante: «Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'» e, in particolare, l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto» e, in particolare, l'articolo 12, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice
internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'articolo 240;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, concernente: «Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'interno» e, in particolare, l'articolo 4;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 maggio 2023;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 luglio 2023;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri dell'interno, delle imprese e del made in
Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare
l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti
terroristici online, di seguito denominato «regolamento».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 4
agosto 2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2021):
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della
diffusione di contenuti terroristici online). - 1.
Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021,
entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere
ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE)
2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione
delle predette misure in modo da prevedere l'immediata
informativa del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e
valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale
autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle
misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del
medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto
tecnico al punto di contatto designato ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni
indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784,
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'
delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare
le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare
sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE)
2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in
favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori
di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del
regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in
materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena
attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784,
con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili con quelle contenute nel
regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in
danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitu'.
«Art. 14 (Attivita' di contrasto). - 1. (omissis).
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle
telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui
all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n.
249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione svolge, su
richiesta dell'autorita' giudiziaria, motivata a pena di
nullita', le attivita' occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice
penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine,
il personale addetto puo' utilizzare indicazioni di
copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o
gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto
personale specializzato effettua con le medesime finalita'
le attivita' di cui al comma 1 anche per via telematica.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 12 della legge 3
agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto):
«Art. 12 (Collaborazione delle Forze armate e delle
Forze di polizia). - 1. - 2. (omissis).
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo,
istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni
possibile cooperazione al Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a
questo affidati dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 240 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 240 (Misure organizzative per gli uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza). - 1. E
istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4
della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale
competente a sviluppare le attivita' di prevenzione e di
tutela informatica e cibernetica previste dall'articolo
7-bis del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, e
quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del
decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
nonche' ad assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento
delle attivita' svolte dalla specialita' della polizia
postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e
degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono
il completamento al fine dell'organico supporto alle
attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e'
preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del
ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano
funzioni di polizia.
2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici
di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto
dal comma 1, e', conseguentemente, incrementato di una
unita', fermo restando il numero complessivo dei posti
dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla
tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad
adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il
regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78
(Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali
di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno):
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a
competenza generale, anche di carattere strumentale;
coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione
dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta
collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e
parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi
strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; questioni attinenti
all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei
compiti indicati dall'articolo 5, sesto comma, della legge
n. 121 del 1981;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale: pianificazione e
programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi
a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di
centrale unica per gli acquisti di competenza del
Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione
ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi,
anche attraverso le proprie articolazioni periferiche,
organizzazione, uniformita' di indirizzo e gestione delle
attivita' tecniche, anche con riferimento alle nuove
tecnologie presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria:
pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di
bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica
della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze
per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni
demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e sicurezza pubblica; pianificazione generale della
dislocazione delle Forze di' polizia, nonche'
pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione
connessi alla gestione associata di beni e servizi
strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di
acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le
Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo
della legalita' e della sicurezza partecipata, nonche'
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
ed internazionale, nei settori di interesse
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attivita'
finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure
di protezione personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale:
supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice
direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore
centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti
di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e
gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo
quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di
cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, per
l'attuazione dell'interoperabilita' tra i sistemi
informatici delle Forze di polizia, anche mediante la
standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel
rispetto delle normative in materia di protezione e
sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga:
coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per gli affari generali e le
politiche del personale della Polizia di Stato: affari
generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione
della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli
uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione
del personale della Polizia di Stato, delle relative
attivita' concorsuali, del contenzioso ed assistenziali;
coordinamento delle attivita' di competenza degli istituti
di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e
gestione delle attivita' dei Gruppi sportivi della Polizia
di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': svolgimento delle
attivita' relative alle esigenze sanitarie del personale
della Polizia di Stato, alle attivita' di studio,
consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione,
nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
della medicina preventiva del lavoro e delle normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del
lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata
all'attivita' di polizia nell'ambito dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, anche attraverso attivita' di
studio ed indirizzo;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
coordinamento, impulso e supporto delle attivita',
informative, investigative, preventive, di monitoraggio e
di analisi in materia di estremismo, eversione e
terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici
rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi
speciali ad alto rischio;
n) Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di
Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica
dei servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita'
della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di
Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione
delle metodologie operative implementate dalle predette
Specialita'; coordinamento e pianificazione generale dei
Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla
Direzione centrale della polizia di prevenzione
relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli
interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la
polizia delle frontiere: coordinamento delle attivita'
demandate alle Autorita' di pubblica sicurezza in materia
di ingresso e soggiorno degli stranieri, attivita' per il
contrasto dell'immigrazione irregolare; attivita' operative
di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali
aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle
connesse attivita' amministrative; attivita' di
cooperazione internazionale di polizia nel settore di
specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato: coordinamento informativo anticrimine, per
l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita'
investigative, di controllo del territorio svolte dagli
uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate
all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia
scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e
supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica
svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento,
direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle
attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto
concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie
operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
delle attivita' demandate all'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto
Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133; sviluppo di attivita'
info-investigative a livello centrale nelle materie di
competenza della predetta Specialita' della Polizia di
Stato e in quelle demandate al predetto organo del
Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency
Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende
la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo
Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di
polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e'
preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza e sono
assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli
istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi
compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del
personale della Polizia di Stato nonche' alla Direzione
centrale per i servizi di ragioneria.».
Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto
della diffusione di contenuti terroristici online (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 17
maggio 2021, n. L 172.