IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a
norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», il quale
stabilisce che «al fine di favorire l'intervento congiunto di
soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso
costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite
massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione,
previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, non si applica alle istituzioni culturali, nonche' alle
associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di gestione
di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che ricadono
nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita' dei
relativi incarichi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005,
n. 255, concernente «Regolamento recante unificazione strutturale
della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti
storici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2001, recante «Unificazione strutturale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, della Giunta centrale per gli studi storici,
degli istituti storici ad essa collegati, e delle Deputazioni e
societa' di storia patria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
126 del 31 maggio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio
2002, recante «Inserimento dell'Istituto "Domus Mazziniana" tra gli
istituti storici individuati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma, del 4 febbraio 2015, n. 2106, pronunciata sul ricorso
n. 12106/2005 per l'annullamento del citato decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255;
Ritenuta la necessita' di modificare il decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in conformita' al canone
dell'autonomia scientifica di cui all'articolo 33 della Costituzione
in conseguenza della citata sentenza, nonche' al fine di assicurare
una maggiore funzionalita' della Giunta storica nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2023;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 giugno 2023;
Sulla proposta del Ministro della cultura, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della
ricerca e per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11
novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
presidente e' nominato dal Ministro della cultura, tra esperti di
riconosciuta fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra professori universitari
di prima fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono
presso istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione
accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza
definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della
esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in carica cinque
anni e puo' essere confermato una sola volta.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente,
dai direttori degli Istituti di cui all'articolo 1, comma 2, e da
quattro esperti di riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli
esperti sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di
terne di candidati per ciascuna posizione, indicate congiuntamente
dal presidente e dai direttori degli istituti della rete. I candidati
di cui al secondo periodo sono scelti tra esperti di riconosciuta
fama nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli
istituti della rete ovvero tra professori universitari di prima
fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di studio
degli istituti della rete ovvero tra studiosi che ricoprono presso
istituti universitari o di ricerca stranieri una posizione accademica
equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e
aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e della
ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e della
esperienza nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in
carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e
possono essere nominati nei consigli direttivi degli istituti della
rete decorsi cinque anni dalla cessazione dell'incarico di esperto.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 5 (Fusione o unificazione strutturale di enti).
- 1. La fusione, ovvero l'unificazione strutturale degli
enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e'
effettuata, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto dei principi generali indicati
dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.
59, ed in coerenza, per quanto compatibili, con i criteri
direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.
2. I compiti istituzionali, l'organizzazione e il
funzionamento della o delle strutture derivanti dalla
fusione o unificazione, anche mediante inserimento in
sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
nel campo della ricerca storica, sono determinati in
conformita' ai seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione di funzioni di ricerca storica, con
particolare riferimento alla storia d'Italia, e di compiti
connessi relativi, tra l'altro, al coordinamento della
ricerca, alla redazione di repertori, allo studio critico e
alla pubblicazione delle fonti, all'osservatorio
dell'insegnamento della storia, alla formazione in servizio
degli insegnanti della scuola, all'organizzazione di
incontri, convegni e settimane di studio;
b) adozione, per quanto compatibili, delle
disposizioni sull'organizzazione e funzionamento in vigore
per gli enti di ricerca non strumentali di competenza del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con facolta' di deroga alle norme
dell'ordinamento contabile pubblico, nel rispetto dei
relativi principi;
c) organizzazione della rete scientifica,
prevedendo servizi e strutture comuni, nonche' attribuendo
agli istituti e alle scuole annesse autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile, con propri organi
direttivi e di consulenza scientifica;
d) adozione di disposizioni transitorie in analogia
a quanto previsto per l'Istituto nazionale di astrofisica;
e) finanziamento a carico del fondo di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, con trasferimento al fondo stesso dei
contributi in atto fruiti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 420, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014)»:
«Omissis.
420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di
soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni
caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici,
il limite massimo di cinque componenti degli organi di
amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si
applica alle istituzioni culturali, nonche' alle
associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'
(UNESCO), che ricadono nel territorio di piu' province, che
comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Art. 6. (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - Omissis.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo
2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.
Omissis.»
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 3 e 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005,
n. 255 «Regolamento recante unificazione strutturale della
Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti
storici», come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Organi della Giunta storica nazionale). -
Omissis.
3. Il presidente e' nominato dal Ministro della
cultura, tra esperti di riconosciuta fama nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete ovvero tra professori universitari di prima
fascia nelle discipline storiche rientranti nell'ambito di
studio degli istituti della rete ovvero tra studiosi che
ricoprono presso istituti universitari o di ricerca
stranieri una posizione accademica equipollente sulla base
di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, nelle discipline
storiche rientranti nell'ambito di studio degli istituti
della rete, in ragione delle riconosciute competenze e
della esperienza nell'organizzazione della ricerca. Dura in
carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
La carica di presidente e' incompatibile con quella di
direttore di Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto dal
presidente, dai direttori degli Istituti di cui
all'articolo 1, comma 2, e da quattro esperti di
riconosciuta fama italiani o stranieri. Gli esperti sono
nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne
di candidati per ciascuna posizione, indicate
congiuntamente dal presidente e dai direttori degli
istituti della rete. I candidati di cui al secondo periodo
sono scelti tra esperti di riconosciuta fama nelle
discipline storiche rientranti nell'ambito di studio degli
istituti della rete ovvero tra professori universitari di
prima fascia nelle discipline storiche rientranti
nell'ambito di studio degli istituti della rete ovvero tra
studiosi che ricoprono presso istituti universitari o di
ricerca stranieri una posizione accademica equipollente
sulla base di tabelle di corrispondenza definite e
aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentito il Consiglio universitario
nazionale, nelle discipline storiche rientranti nell'ambito
di studio degli istituti della rete, in ragione delle
riconosciute competenze e della esperienza
nell'organizzazione della ricerca. Gli esperti durano in
carica cinque anni, possono essere confermati una sola
volta e possono essere nominati nei consigli direttivi
degli istituti della rete decorsi cinque anni dalla
cessazione dell'incarico di esperto.
Omissis.».