IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  recante
«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante  delega  al
Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina  degli  strumenti   di   risoluzione   alternativa   delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione  dei  procedimenti
in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie  nonche'  in
materia di esecuzione forzata»; 
  Visto  l'articolo  121  del  codice  di  procedura   civile,   come
modificato dal decreto legislativo  10  ottobre  2022,  n.  149,  che
stabilisce il principio di chiarezza e sinteticita'  degli  atti  del
processo nella prospettiva della funzionalita' della forma allo scopo
dell'atto; 
  Visto l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del  codice
di  procedura  civile,  il  quale  prevede  che  il  Ministro   della
giustizia, sentiti il Consiglio superiore  della  magistratura  e  il
Consiglio  nazionale  forense,  definisca  con  decreto  gli   schemi
informatici degli atti giudiziari con  la  strutturazione  dei  campi
necessari per  l'inserimento  delle  informazioni  nei  registri  del
processo e stabilisca i limiti degli atti processuali, tenendo  conto
della tipologia, del valore, della complessita'  della  controversia,
del numero delle parti e  della  natura  degli  interessi  coinvolti;
prevede, inoltre, che nella determinazione dei limiti  non  si  tenga
conto dell'intestazione e delle altre indicazioni formali  dell'atto,
fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi  del
contenuto dell'atto stesso; 
  Visto l'articolo 4 del decreto-legge  29  dicembre  2009,  n.  193,
recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita'  del  sistema
giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22  febbraio
2010, n. 24; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009, recante «Nuove regole
procedurali  relative  alla  tenuta   dei   registri   informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»; 
  Visto il decreto ministeriale 21  febbraio  2011,  n.  44,  recante
«Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione  nel
processo   civile   e   nel   processo   penale   delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010, n. 24»; 
  Visto il decreto dirigenziale  del  16  aprile  2014  e  successive
modifiche, recante «Specifiche tecniche  previste  dall'articolo  34,
comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011 n. 44, recante regolamento concernente le  regole  tecniche  per
l'adozione,  nel  processo  civile  e  nel  processo  penale,   delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010, n. 24»; 
  Ritenuta, al fine di favorire la  chiarezza  e  sinteticita'  degli
atti processuali, la necessita' di stabilire criteri di  redazione  e
limiti  dimensionali,  il   cui   mancato   rispetto   non   comporta
inammissibilita' o invalidita' dell'atto giudiziario; 
  Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha  espresso
il parere in data 7 giugno 2023; 
  Sentito il Consiglio nazionale forense in data 14 giugno 2023; 
  Visto il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 1 e 3 agosto 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione  e  regola
gli schemi  informatici  degli  atti  del  processo  civile,  con  la
strutturazione  dei   campi   necessari   per   l'inserimento   delle
informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresi' i  limiti
dimensionali degli atti del processo civile per le  cause  di  valore
inferiore a euro 500.000. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. e 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-ter. (Omissis).» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 121 del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art.   121   (Liberta'   di   forme.   Chiarezza   e
          sinteticita' degli atti). - Gli atti del  processo,  per  i
          quali la legge  non  richiede  forme  determinate,  possono
          essere compiuti nella forma piu' idonea  al  raggiungimento
          del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in
          modo chiaro e sintetico.» 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   46   delle
          disposizioni per attuazione del codice di procedura  civile
          e disposizioni transitorie: 
                «Art. 46 (Forma e criteri  di  redazione  degli  atti
          giudiziari).  -  I  processi  verbali  e  gli  altri   atti
          giudiziari debbono essere scritti  in  carattere  chiaro  e
          facilmente leggibile. 
                Quando   sono   redatti   in   forma   di   documento
          informatico, rispettano la normativa, anche  regolamentare,
          concernente   la   redazione,   la    sottoscrizione,    la
          trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 
                Negli  altri   casi   debbono   essere   scritti   in
          continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni  o
          abrasioni.  Le  aggiunte,  soppressioni   o   modificazioni
          eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con  nota
          di  richiamo  senza  cancellare  la   parte   soppressa   o
          modificata. 
                Il Ministro della  giustizia,  sentiti  il  Consiglio
          superiore  della  magistratura  e  il  Consiglio  nazionale
          forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli
          atti giudiziari con la strutturazione dei  campi  necessari
          per  l'inserimento  delle  informazioni  nei  registri  del
          processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti  i  limiti
          degli atti processuali, tenendo conto della tipologia,  del
          valore, della complessita' della controversia,  del  numero
          delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella
          determinazione   dei   limiti   non    si    tiene    conto
          dell'intestazione  e  delle   altre   indicazioni   formali
          dell'atto, fra le quali si intendono compresi un  indice  e
          una  breve  sintesi  del  contenuto  dell'atto  stesso.  Il
          decreto e' aggiornato con cadenza almeno biennale. 
                Il mancato rispetto delle specifiche  tecniche  sulla
          forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti  di
          redazione  dell'atto  non  comporta  invalidita',  ma  puo'
          essere valutato dal giudice ai fini della  decisione  sulle
          spese del processo. 
                Il giudice redige gli  atti  e  i  provvedimenti  nel
          rispetto dei criteri di cui al presente articolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
          29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia  di
          funzionalita' del  sistema  giudiziario),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24: 
                «Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
          giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e   l'innovazione,   sentito   il   Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
          adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
          nel processo civile e nel processo penale delle  tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei
          principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
          82, e successive modificazioni. Le vigenti regole  tecniche
          del processo civile  telematico  continuano  ad  applicarsi
          fino alla data di entrata in vigore dei decreti di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
                2. Nel processo civile e nel processo  penale,  tutte
          le comunicazioni e  notificazioni  per  via  telematica  si
          effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
          modificazioni, del decreto del Presidente della  Repubblica
          11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche  stabilite
          con i decreti previsti dal  comma  1.  Fino  alla  data  di
          entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni  e
          le comunicazioni sono effettuate nei  modi  e  nelle  forme
          previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
                3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
                    «1.   A   decorrere   dal   quindicesimo   giorno
          successivo a  quello  della  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di  cui  al
          comma 2, negli  uffici  giudiziari  indicati  negli  stessi
          decreti, le notificazioni e  le  comunicazioni  di  cui  al
          primo comma  dell'articolo  170  del  codice  di  procedura
          civile,  la   notificazione   di   cui   al   primo   comma
          dell'articolo 192 del codice di  procedura  civile  e  ogni
          altra comunicazione al consulente sono effettuate  per  via
          telematica all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
          di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2. Allo stesso  modo  si  procede  per  le
          notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto
          16 marzo 1942, n. 267, e per  le  notificazioni  a  persona
          diversa dall'imputato a norma  degli  articoli  148,  comma
          2-bis, 149, 150 e 151, comma 2,  del  codice  di  procedura
          penale. La notificazione o comunicazione che contiene  dati
          sensibili e' effettuata solo per estratto  con  contestuale
          messa  a  disposizione,  sul  sito   internet   individuato
          dall'amministrazione,   dell'atto    integrale    cui    il
          destinatario  accede  mediante   gli   strumenti   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82. 
                    2. Con uno  o  piu'  decreti  aventi  natura  non
          regolamentare, da adottarsi entro  il  1°  settembre  2010,
          sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
          nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli  avvocati
          interessati, il Ministro della giustizia, previa  verifica,
          accerta la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione,
          individuando  gli  uffici  giudiziari  nei  quali   trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 
                    3. A decorrere dalla data fissata  ai  sensi  del
          comma 1, le notificazioni e  comunicazioni  nel  corso  del
          procedimento  alle  parti  che  non  hanno  provveduto   ad
          istituire e comunicare l'indirizzo elettronico  di  cui  al
          medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la   cancelleria   o
          segreteria dell'ufficio giudiziario.»; 
                  b). 
                3-bis. Il secondo comma dell'articolo  16  del  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n.  1578,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,
          introdotto dal comma 5 dell'articolo 51  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
                  «Nell'albo e' indicato, oltre  al  codice  fiscale,
          l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato  ai
          sensi dell'articolo  16,  comma  7,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28  gennaio  2009,  n.  2.  Gli  indirizzi  di  posta
          elettronica certificata e i codici fiscali, aggiornati  con
          cadenza  giornaliera,  sono  resi   disponibili   per   via
          telematica al Consiglio nazionale forense  e  al  Ministero
          della giustizia nelle forme previste dalle regole  tecniche
          per l'adozione nel processo civile e  nel  processo  penale
          delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». 
                4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia,  di  cui  al  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
          seguente comma: 
                  «1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo
          del diritto di copia rilasciata  su  supporto  cartaceo  e'
          fissato in misura superiore  di  almeno  il  cinquanta  per
          cento di quello  previsto  per  il  rilascio  di  copia  in
          formato elettronico.». 
                5.  Fino  all'emanazione  del  regolamento   di   cui
          all'articolo 40 del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti  di  copia  di
          cui agli Allegati n. 6 e n. 7  del  medesimo  decreto  sono
          aumentati del cinquanta per cento ed  i  diritti  di  copia
          rilasciata  in  formato  elettronico  di   atti   esistenti
          nell'archivio  informatico  dell'ufficio  giudiziario  sono
          determinati,   in   ragione   del   numero   delle   pagine
          memorizzate, nella misura precedentemente  fissata  per  le
          copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, e'
          sospesa  l'applicazione  dell'Allegato  n.  8  al  medesimo
          decreto  limitatamente  ai  supporti  che  contengono  dati
          informatici per i quali e' possibile  calcolare  le  pagine
          memorizzate. 
                6. Il  maggior  gettito  derivante  dall'aumento  dei
          diritti di cui ai commi 4 e 5 e'  versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, per  la  quota
          parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2,
          comma 2, lettera b), ad appositi capitoli  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   della   giustizia   per   il
          funzionamento e lo sviluppo del  sistema  informatico,  con
          esclusione delle spese di personale. 
                7. Il Ministero della  giustizia  puo'  avvalersi  di
          Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
          ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema  di
          digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
          le ulteriori attivita' di  natura  informatica  individuate
          con decreto del Ministero  della  giustizia.  Il  Ministero
          della  giustizia  e  Consip   S.p.a.   stipulano   apposite
          convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
          realizzazione delle attivita' di  cui  al  presente  comma,
          d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai
          fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato.  Le
          disposizioni    del    presente    comma    si    applicano
          subordinatamente   all'autorizzazione   della   Commissione
          europea, previa  notifica  da  parte  del  Ministero  della
          giustizia. 
                8. Al codice di procedura civile  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in
          fine, le seguenti parole: «che  indica  il  proprio  codice
          fiscale»; 
                  b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole:
          «il cognome e la  residenza  dell'attore»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «il  cognome,  la  residenza  e  il  codice
          fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome,  la
          residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e  delle
          persone  che  rispettivamente   li   rappresentano   o   li
          assistono» sono sostituite dalle  seguenti:  «il  nome,  il
          cognome, il codice fiscale, la residenza o il  domicilio  o
          la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
          li rappresentano o li assistono»; 
                  c) all'articolo 167, primo comma, dopo  le  parole:
          «Nella comparsa di  risposta  il  convenuto  deve  proporre
          tutte le sue difese prendendo  posizione  sui  fatti  posti
          dall'attore a  fondamento  della  domanda,  indicare»  sono
          inserite le seguenti: «le proprie generalita' e  il  codice
          fiscale,»; 
                  d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
                    «Art.  149-bis  (Notificazione  a   mezzo   posta
          elettronica). - Se non  e'  fatto  espresso  divieto  dalla
          legge,  la  notificazione  puo'  eseguirsi  a  mezzo  posta
          elettronica certificata, anche previa estrazione  di  copia
          informatica del documento cartaceo. 
                    Se procede ai sensi del primo comma,  l'ufficiale
          giudiziario   trasmette   copia    informatica    dell'atto
          sottoscritta con  firma  digitale  all'indirizzo  di  posta
          elettronica  certificata  del  destinatario  risultante  da
          pubblici elenchi. 
                    La notifica si intende perfezionata  nel  momento
          in  cui  il  gestore   rende   disponibile   il   documento
          informatico nella casella di posta elettronica  certificata
          del destinatario. 
                    L'ufficiale giudiziario redige  la  relazione  di
          cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico
          separato,  sottoscritto  con  firma  digitale  e  congiunto
          all'atto cui si riferisce mediante  strumenti  informatici,
          individuati  con  apposito  decreto  del  Ministero   della
          giustizia. La relazione contiene  le  informazioni  di  cui
          all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo  della
          consegna con l'indirizzo di  posta  elettronica  presso  il
          quale l'atto e' stato inviato. 
                    Al documento informatico originale o  alla  copia
          informatica del documento cartaceo sono  allegate,  con  le
          modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
          di consegna previste dalla normativa, anche  regolamentare,
          concernente la trasmissione e la  ricezione  dei  documenti
          informatici trasmessi in via telematica. 
                    Eseguita    la     notificazione,     l'ufficiale
          giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche
          per via  telematica,  l'atto  notificato,  unitamente  alla
          relazione di notificazione e  agli  allegati  previsti  dal
          quinto comma.»; 
                  d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in  fine,  i
          seguenti commi: 
                    «Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,
          lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
          sensi  degli  articoli  532,  534  e  534-bis,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche. 
                    In ogni  caso  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
          disporre  che  sia  effettuata  la   pubblicita'   prevista
          dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima
          della scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          offerte o della data dell'incanto»; 
                  d-ter) all'articolo  533,  primo  comma,  il  primo
          periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  commissionario
          assicura agli interessati  la  possibilita'  di  esaminare,
          anche con modalita' telematiche, le cose poste  in  vendita
          almeno  tre   giorni   prima   della   data   fissata   per
          l'esperimento di vendita e  non  puo'  consegnare  la  cosa
          all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo»; 
                  d-quater)  il  primo  comma  dell'articolo  540  e'
          abrogato; 
                  d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo  comma
          e' inserito il seguente: 
                    «Con  la  stessa  ordinanza,  il   giudice   puo'
          stabilire   che   il   versamento   della   cauzione,    la
          presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara  tra
          gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto,  nonche'  il
          pagamento  del  prezzo,  siano  effettuati  con   modalita'
          telematiche»; 
                  d-sexies) all'articolo  591-bis,  primo  comma,  e'
          aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Si   applica
          l'articolo 569, quarto comma». 
                8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del  codice
          di procedura civile e disposizioni transitorie, di  cui  al
          regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) dopo l'articolo 161-bis e' inserito il seguente: 
                    «Art.    161-ter    (Vendite    con     modalita'
          telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce  con
          proprio  decreto  le  regole   tecnico-operative   per   lo
          svolgimento  della  vendita  di  beni  mobili  e   immobili
          mediante gara telematica nei casi previsti dal codice,  nel
          rispetto  dei  principi  di  competitivita',   trasparenza,
          semplificazione,   efficacia,   sicurezza,   esattezza    e
          regolarita' delle procedure telematiche. 
                    Con     successivi     decreti     le      regole
          tecnico-operative di  cui  al  primo  comma  sono  adeguate
          all'evoluzione scientifica e tecnologica»; 
                  b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo  169-ter
          sono aggiunti i seguenti: 
                    «Art.   169-quater (Ulteriori    modalita'    del
          pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di  acquisto
          puo' essere versato con  sistemi  telematici  di  pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei circuiti bancario e postale. 
                    Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle
          stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari
          a norma dell'articolo 532  del  codice,  o  ai  quali  sono
          affidate le vendite con incanto a norma  dell'articolo  534
          del  medesimo  codice,  al  termine  di  ciascun   semestre
          trasmettono al giudice dell'esecuzione, al  presidente  del
          tribunale  e   all'ufficiale   giudiziario   dirigente   un
          prospetto informativo,  redatto  su  supporto  informatico,
          riepilogativo di tutte le vendite  effettuate  nel  periodo
          con indicazione, per ciascuna  procedura  esecutiva,  della
          tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito
          ai  sensi  dell'articolo  518  del  codice,   della   stima
          effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»; 
                  c)  l'articolo  173-quinquies  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                    «Art.   173-quinquies (Ulteriori   modalita'   di
          presentazione  delle  offerte  d'acquisto,  di  prestazione
          della cauzione e di versamento del prezzo). -  Il  giudice,
          con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo  569,  terzo
          comma, del  codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
          dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione  ai
          sensi degli articoli 571,  579,  580  e  584  del  medesimo
          codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
          ovvero con carte di debito, di credito o  prepagate  o  con
          altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
          nei   circuiti   bancario   e   postale   e   mediante   la
          comunicazione, a mezzo di telefax o posta  elettronica,  di
          una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte  dai
          predetti articoli,  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,   concernente    la    sottoscrizione,    la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei  documenti  informatici
          teletrasmessi. 
                    Il versamento del prezzo puo'  essere  effettuato
          con le stesse modalita' di cui al primo comma». 
                8-ter. Il decreto del Ministro  della  giustizia  che
          stabilisce le regole tecnico-operative per  lo  svolgimento
          delle   vendite   con   modalita'   telematiche,   previsto
          dall'articolo 161-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni  transitorie,
          di  cui  al  regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
          introdotto  dal  comma  8-bis,  lettera  a),  del  presente
          articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
                9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
          con sistemi telematici di pagamento  ovvero  con  carte  di
          debito, di  credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di
          pagamento con moneta elettronica disponibili  nei  circuiti
          bancario e postale, del contributo unificato,  del  diritto
          di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
          ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
          ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
          spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese  di
          mantenimento,  delle  pene   pecuniarie,   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie e delle  sanzioni  pecuniarie  il
          Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  di  intermediari
          abilitati che,  ricevuto  il  versamento  delle  somme,  ne
          effettuano il  riversamento  alla  Tesoreria  dello  Stato,
          registrando in apposito sistema informatico a  disposizione
          dell'amministrazione i pagamenti  eseguiti  e  la  relativa
          causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
          e gli articoli d'entrata. Entro 60  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto  il  Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, determina con proprio  decreto,  sentito  il
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
          la rendicontazione  e  l'interconnessione  dei  sistemi  di
          pagamento,  nonche'   il   modello   di   convenzione   che
          l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
          servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze,  stipula  apposite
          convenzioni a seguito di  procedura  di  gara  ad  evidenza
          pubblica   per   la   fornitura   dei   servizi   e   delle
          infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato. Le convenzioni  di  cui  al  presente
          articolo    prevedono    che    gli     oneri     derivanti
          dall'allestimento   e   dal   funzionamento   del   sistema
          informatico sono a carico degli intermediari abilitati. 
                10. Il Ministro della  giustizia  e'  autorizzato  ad
          adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  un  regolamento  al  fine   di
          disciplinare la tipologia e  le  modalita'  di  estrazione,
          raccolta    e    trasmissione    dei    dati     statistici
          dell'Amministrazione    della    giustizia     all'archivio
          informatico centralizzato esistente, senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
                11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai  sensi
          dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, le  spese  continuative  relative  alla  gestione  dei
          sistemi  informatici   del   Ministero   della   giustizia,
          derivanti dall'adesione a contratti  quadro  stipulati  dal
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione.».