IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,
che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia
del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/746 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   5   aprile   2017,    relativo    ai    dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  138,  recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo  ai  dispositivi
medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE  e  la
decisione 2010/227/UE della Commissione,  nonche'  per  l'adeguamento
alle disposizioni del  regolamento  (UE)  2022/112  che  modifica  il
regolamento  (UE)  2017/746  per  quanto  riguarda  le   disposizioni
transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e
l'applicazione differita delle condizioni concernenti  i  dispositivi
fabbricati internamente ai sensi dell'art. 15 della legge  22  aprile
2021, n. 53; 
  Visto, in particolare, l'art. 13, comma 9, del decreto  legislativo
5 agosto 2022, n. 138, il  quale  demanda  ad  apposito  decreto  del
Ministro della salute l'individuazione dei tempi di conservazione dei
dati   personali   eventualmente   forniti    contestualmente    alle
comunicazioni  di  incidenti  verificatisi   dopo   l'immissione   in
commercio di un dispositivo; 
  Visto, altresi', l'art. 26, del decreto legislativo 5 agosto  2022,
n. 138, in  tema  di  riservatezza  delle  informazioni  e  dei  dati
ottenuti nell'ambito delle attivita'  disciplinate  da  tale  decreto
legislativo; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)  e,  in  particolare
l'art. 5, paragrafo 1, lettera e); 
  Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in  particolare,
l'art. 2-septies; 
  Visto l'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
base al quale: «con decreto del Ministro della salute, previa  intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definite
le modalita' per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza  pubblica,  di  una  rete  di  comunicazione  dedicata   alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e  capillare
delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono  dispositivi
medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e
le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a
supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza»; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di  Stato  per  la  salute  31
marzo  2022,  recante  «Istituzione  della  rete  nazionale  per   la
dispositivo-vigilanza e del  sistema  informativo  a  supporto  della
stessa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  aprile  2022,  n.
90; 
  Visto l'Accordo - quadro tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 22 febbraio 2001 (rep.  atti  n.  1158/CSR),  relativo  al
piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema
informativo  sanitario  nazionale  («NSIS»),  il  quale  all'art.   6
stabilisce che le funzioni di indirizzo,  coordinamento  e  controllo
delle  fasi  di  attuazione  del  NSIS,  debbano  essere   esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»; 
  Ritenuto  opportuno  acquisire  il  parere  del  Garante   per   la
protezione dei dati personali  -  come  suggerito  dallo  stesso  nel
parere reso il 26 maggio 2022 (registro  dei  provvedimenti  n.  190)
sullo  schema  di  decreto  legislativo  recante   disposizioni   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi  medico-diagnostici
in  vitro  -  sui  tempi  di   conservazione   dei   dati   personali
eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti
verificatisi dopo l'immissione in commercio di un dispositivo; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  reso  in  data  17  maggio   2023   (registro   dei
provvedimenti n. 192); 
  Considerato che,  per  le  finalita'  di  vigilanza  dell'Autorita'
competente sui dispositivi medico-diagnostici in vitro  designata  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 138  del  2022
citato, e' necessario poter contattare  gli  operatori  sanitari  che
segnalano gli  incidenti  e  avere,  quindi,  la  disponibilita'  dei
relativi dati personali per il  tempo  strettamente  necessario  alla
valutazione dell'incidente; 
  Ritenuto, per quanto sopra premesso, di dover individuare  i  tempi
di   conservazione   dei   dati   personali   eventualmente   forniti
contestualmente alle comunicazioni  di  incidenti  verificatisi  dopo
l'immissione in commercio di  un  dispositivo  medico-diagnostico  in
vitro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua i tempi di conservazione dei  dati
personali dei pazienti, eventualmente  forniti  contestualmente  alle
comunicazioni  di  incidenti  verificatisi   dopo   l'immissione   in
commercio di un dispositivo  medico-diagnostico  in  vitro,  e  degli
operatori sanitari che trasmettono tali segnalazioni. 
  2. Ai fini del presente decreto per «incidenti» si intendono quelli
di cui all'art. 2, paragrafo 1, numeri 67) e 68) del regolamento (UE)
2017/746.