IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico
dell'immigrazione e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ove si
prevede che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri
generali individuati nel documento programmatico triennale relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio
dello Stato «In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via transitoria, con proprio decreto», consentendo
l'emanazione di ulteriori decreti integrativi qualora se ne ravvisi
l'opportunita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 che agli articoli 42-44,
nell'ambito delle misure per la semplificazione delle procedure di
rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art.
30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, ha predisposto norme di semplificazione e
snellimento del processo di rilascio dei nulla osta di cui agli
articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione valevoli anche
per l'anno 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 21 del 26 gennaio 2023, concernente la «Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri residenti
all'estero nel territorio dello Stato per l'anno 2022», che ha
previsto una quota complessiva di 82.705 cittadini stranieri per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e
non stagionale e di lavoro autonomo;
Ravvisata l'esigenza di incrementare le quote stabilite col
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
dicembre 2022, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati dal mondo
economico e produttivo nazionale relative al lavoro subordinato
stagionale, per le esigenze del settore agricolo e del settore
turistico-alberghiero;
Decreta:
Art. 1
1. Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e
turistico-alberghiero, relative a cittadini non comunitari residenti
all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 sono incrementate, fino
alla concorrenza di complessive 40.000 unita' e in deroga alla quota
complessiva di cui all'art. 1 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, a valere sulle domande gia'
presentate alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.