Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il
Dipartimento per le politiche della famiglia ((della Presidenza del
Consiglio dei ministri)), in relazione agli incrementi di dotazione
organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) possono procedere, in sede di
prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla
copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione
vigente.
((1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della
specifica ed elevata professionalita' richiesta per garantire
l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e
sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del
Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle
posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a
4 unita'. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unita' di
missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2021.
1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.
113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese tra le
esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle
relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che
esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di
fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico,
ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6,
comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la
corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge
18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio,
anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di
appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile
con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti
indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione
amministrativa».))
2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39,
convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il
comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono
esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine, il Dipartimento puo' avvalersi ((del numero massimo)) di
due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
medesimo Dipartimento, che, pertanto, e' riorganizzato mediante
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
anche i criteri di designazione e le modalita' di selezione ((del
personale delle professionalita' necessarie)), cui compete un
compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a
carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000
per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il
comma 801, e' inserito il seguente:
«801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato,
il Commissario ((di cui al comma 797)) possono avvalersi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR
Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.».
4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo
42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi
recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di
segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque
anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.
((4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ne' all'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione
connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio
cibernetico».))
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30
giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre
2023». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e
delle unita' di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
((5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di
diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti
retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai
dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a
legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al
personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «,
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
dell'Agenzia italiana per la gioventu'»;
b) al comma 336, le parole: «e i fondi» sono sostituite dalle
seguenti: «, i fondi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventu' sono incrementati di
11.876 euro»;
c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a
decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle
seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno
2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia
italiana per la gioventu'».
5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74.))
Riferimenti normativi
- Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»
e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile
2023.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).- 1.-5.
(Omissis)
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali).-
1.-5-ter. (Omissis)
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10. (Reclutamento di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del
PNRR per l'innovazione e la transizione digitale e
rafforzamento dell'Agenzia per l'Italia Digitale). - 1.-2.
(Omissis)
3. Per le esigenze di funzionamento connesse
all'attivita' del contingente di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa complessiva massima di euro 1.000.000
per l'anno 2021, di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni
dal 2022 al 2025 e di euro 2.000.000 per l'anno 2026. Sono
comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al
precedente periodo quelle relative alle missioni svolte
dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di
monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle
sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai
quali, anche in deroga alla disposizione di cui
all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' consentito l'uso di un
proprio mezzo di trasporto con la corresponsione
dell'indennita' prevista dall'articolo 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di
viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione
provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo
svolgimento della missione risulti inconciliabile con
l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo
risulti indispensabile per garantire l'efficacia
dell'azione amministrativa.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023,
n. 68:
«Art. 1. (Cabina di regia per la crisi idrica). - 1.-9.
(Omissis)
10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di
regia sono esercitate dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il
Dipartimento puo' avvalersi fino a un massimo di due
esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire
nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che,
pertanto, e' riorganizzato mediante apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i
criteri di designazione e le modalita' di selezione delle
professionalita' necessitate, cui compete un compenso fino
a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 87.500 per
l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 9. (Personale della Presidenza). - 1. (Omissis)
2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, legge
23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«1.-199. (Omissis)
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).»
- La legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2022, n. 303,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
dicembre 2021, n. 233:
«Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
tra le amministrazioni statali titolari di interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti
territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al 31
dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di
confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione,
coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
3, nonche' per le attivita' di competenza, il Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza
del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente di
ventitre unita' di personale, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale e due con qualifica
dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche e del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze, che e' collocato in
posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto
contingente e' comprensivo delle unita' di personale non
dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021,
recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, dal 1° gennaio 2022, puo' altresi' avvalersi del
supporto di societa' a prevalente partecipazione pubblica,
nonche' di un contingente di esperti, fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, ai
sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione
professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro
300.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.»
- Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 5, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto:
«Art. 42. (Classifiche di segretezza).- 1.-4. (Omissis)
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Obblighi di versamento agli Archivi di Stato
dei documenti conservati dalle amministrazioni statali). -
1.-5. (Omissis)
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero degli affari esteri; non si
applicano altresi' agli stati maggiori della difesa,
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, nonche' al
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e
operativo, ne' all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
per quanto attiene alla documentazione connessa
all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della
sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio
cibernetico.»
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204:
«Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023, i
regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti e' richiesto
il parere del Consiglio di Stato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari
degli interventi PNRR). - 1. Al fine di migliorare e
rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di
gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di
controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, di seguito PNRR, di titolarita' delle
amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i
decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresi',
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali gia' assegnate, la
riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale
generale ovvero dell'unita' di missione di livello
dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle
attivita' previste dal medesimo articolo 8 del
decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il
trasferimento delle funzioni e delle attivita' attribuite
all'unita' di missione istituita ad altra struttura di
livello dirigenziale generale individuata tra quelle gia'
esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle
attivita' svolte dall'unita' di missione, con i decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura
dirigenziale di livello generale delle risorse umane,
finanziarie e strumentali attribuite all'unita' di
missione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«Art. 17 (Regolamenti).- 1.-4. (Omissis)
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022:
« (Omissis)
143. Al fine di perseguire la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A
decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato
con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del
pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte
nel conto dei residui sul fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo.
Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90
per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di
amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il
differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione
dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato
delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni
di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto
anche del differenziale dei trattamenti di cui al
precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente
rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il
fondo per le risorse decentrate del personale non
dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la
retribuzione di posizione e per la retribuzione di
risultato del personale di livello dirigenziale non
generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio
bilancio autonomo.
(Omissis).»
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori).- 1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti
accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di
cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, e' incrementato di 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse
decentrate del personale delle aree di cui al Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del
Ministero dell'universita' e della ricerca di cui al
decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5
milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30
dicembre 2021, n. 234.
(Omissis).»