IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio); Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela; Visto, inoltre, l'art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalita' con le quali deve essere garantito un approccio globale al rischio di riciclaggio nei gruppi (comma 1) nonche' il potere di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio (comma 2); Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio»; Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea, adottati il 14 giugno 2022, sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformita' e al ruolo e alle responsabilita' del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'art. 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849; Emana l'unito atto di modifica delle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio». Roma, 1° agosto 2023 Il Governatore: Visco