IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  di
recepimento della  direttiva  (UE)  2015/849  (cd.  quarta  direttiva
antiriciclaggio); 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia  il  potere  di   emanare   disposizioni   in   materia   di
organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata  verifica
della clientela; 
  Visto, inoltre, l'art. 16 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di disciplinare
le modalita' con le quali deve essere garantito un approccio  globale
al rischio di riciclaggio nei gruppi (comma 1) nonche' il  potere  di
individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali
i  soggetti  obbligati  adottano  specifici  presidi,   controlli   e
procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio  e
per l'introduzione di una funzione antiriciclaggio (comma 2); 
  Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo  2019  con
cui sono state emanate le «Disposizioni in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni per finalita' antiriciclaggio»; 
  Considerato il contenuto degli orientamenti dell'Autorita' bancaria
europea, adottati il 14 giugno 2022, sulle politiche e  le  procedure
relative  alla  gestione  della  conformita'  e  al  ruolo   e   alle
responsabilita' del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'art. 8
e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849; 
 
                                Emana 
 
l'unito atto di modifica delle «Disposizioni della Banca d'Italia  in
materia  di  organizzazione,  procedure  e  controlli   interni   per
finalita' antiriciclaggio». 
    Roma, 1° agosto 2023 
 
                                                Il Governatore: Visco