IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  di  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, che stabilisce che una quota pari all'1% del Fondo  sanitario
nazionale e' destinata al finanziamento  di  iniziative  previste  da
leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi
speciali di  interesse  e  rilievo  interregionale  o  nazionale  per
ricerche o sperimentazioni; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,
«Riordinamento del Ministero della  sanita',  a  norma  dell'art.  1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante  «Misure
per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  rideterminazione
del tetto di spesa per l'anno 1996» e, in particolare,  l'articolo  4
che  stabilisce  che   «Qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, sono erogabili a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi  la
cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati  ma  non  sul
territorio  nazionale,  i  medicinali  non  ancora   autorizzati   ma
sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare  per
un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in
apposito elenco predisposto e  periodicamente  aggiornato  dall'AIFA,
conformemente alle procedure ed ai  criteri  adottati  dalla  stessa,
previa valutazione della commissione consultiva  tecnico-scientifica.
Se e' disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei  farmaci
autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del
medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a
carico del Servizio sanitario nazionale, e'  ammessa  unicamente  nel
caso  in  cui  a  giudizio  della   commissione   tecnico-scientifica
dell'AIFA, il  medicinale  possieda  un  profilo  di  sicurezza,  con
riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del  farmaco
autorizzato e quest'ultimo  risulti  eccessivamente  oneroso  per  il
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 48, commi 18 e 19 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326,  concernente  l'istituzione  di  un  fondo  presso  l'Agenzia
italiana  del  farmaco  (in  seguito  «AIFA»)  in  cui   le   Aziende
farmaceutiche  versano  un  contributo  pari  al   5%   delle   spese
autocertificate, decurtate delle spese per il personale  addetto.  Le
risorse confluite nel suddetto fondo per il 50% sono  destinate  alla
costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico  del  SSN,
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, con il quale si
autorizza l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale  per
i medicinali  che  possono  essere  utilizzati  per  una  indicazione
terapeutica diversa da quella autorizzata, purche'  tale  indicazione
sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito  della  comunita'
medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo  parametri  di
economicita' e appropriatezza; 
  Visto  il  documento   recante   «Revisione   delle   linee   guida
organizzative e delle raccomandazioni  per  la  rete  oncologica  che
integra  l'attivita'  ospedaliera  per   acuti   e   post-acuti   con
l'attivita' territoriale», sul quale e' stato sancito  accordo  dalla
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 17  aprile  2019  (rep.
atti n. 59/CSR); 
  Visto l'art. 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
quale stabilisce che «Per l'attuazione del programma Next  Generation
EU  e'  istituito,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  quale  anticipazione  rispetto  ai
contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per
l'attuazione del Next Generation EU-Italia»; 
  Visto il documento della  European  society  for  medical  oncology
«ESMO Scale for clinical actionability of molecular targets  (ESCAT)»
del 1° settembre 2018, che classifica le  alterazioni  molecolari  in
sei  livelli  (Tier),  di  rilevanza  decrescente,  per   individuare
pazienti da trattare con terapie mirate; 
  Dato atto che, sulla base  del  sopra  citato  documento  ESMO,  il
livello I corrisponde ad un abbinamento alterazione  -  farmaco  gia'
validato per tipo di tumore specifico e pertanto  utilizzabile  nella
pratica  clinica;  il  livello  II  corrisponde  ad  un   abbinamento
alterazione - farmaco ancora oggetto di studio ed  associato  ad  una
attivita' antitumorale per alterazioni di cui e' stato riscontrato un
beneficio significativo per il tipo di tumore specifico;  il  livello
III corrisponde  ad  un  abbinamento  alterazione  -  farmaco  ancora
oggetto di  studio  per  il  quale  il  beneficio  clinico  e'  stato
dimostrato in pazienti con diverso tipo di tumore; 
  Considerato che l'utilizzo del test di Next  Generation  Sequencing
(NGS) di profilazione genomica dei  tumori  risponde  ai  criteri  di
evidenza ed appropriatezza per le patologie oncologiche associate  ad
alterazioni  genetiche  actionable  di  livello  I   dell'ESCAT   per
l'accesso a farmaci a rimborsabilita' autorizzata dall'AIFA; 
  Considerato che, per le condizioni corrispondenti ai livelli  II  e
III della Scala ESCAT, i test di NGS, pur non avendo ancora  evidenza
e appropriatezza, risultano comunque fondamentali  per  l'accesso  di
soggetti, che hanno esaurito le possibilita' terapeutiche standard di
prima e seconda linea, a ulteriori opzioni di cura,  ai  sensi  della
normativa  richiamata  che   disciplina   l'accesso   a   farmaci   a
rimborsabilita' ancora non autorizzati  dall'AIFA  ma  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233,
recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
mafiose», e, in particolare, le seguenti disposizioni: 
    comma  1-bis:  «Al  fine   di   sviluppare   le   iniziative   di
potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4,
componente 2 "Dalla ricerca  all'impresa",  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, con  decreto  del  Ministro  della  salute,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, su  proposta  dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  i
criteri, le modalita' e le procedure per l'istituzione dei  Molecular
tumor board  nell'ambito  delle  reti  oncologiche  regionali  e  per
l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione  dei  test
per la profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS),
da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.  Con  il  medesimo
decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento
dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e  i  termini  per  la
raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la  profilazione
genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici»; 
    comma 1-ter: «Entro novanta giorni dall'adozione del  decreto  di
cui al comma 1-bis, nel rispetto delle  previsioni  ivi  contenute  e
assicurando la  parita'  di  accesso  e  di  trattamento  nonche'  la
multidisciplinarita'  e  l'interdisciplinarita',  le  regioni  e   le
province autonome  provvedono  all'istituzione  dei  Molecular  tumor
board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.»; 
    comma  1-quater:  «Le  amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  con
le risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Dato atto che l'attivita' istruttoria e' stata svolta dal Gruppo di
lavoro   istituito   presso   il   Segretariato   generale   con   la
partecipazione  di  rappresentanti   del   Ministero   della   salute
(Direzioni generali della programmazione sanitaria, della prevenzione
sanitaria  e  della   ricerca   e   dell'innovazione   in   sanita'),
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari  regionali  (AGENAS)  e
dell'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),  nonche'  di  esperti  in
materia; 
  Visto il parere reso  dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella
seduta  del  15  febbraio  2022,  nel   quale   viene   rilevata   la
disponibilita' di test riconosciuti per  evidenza  e  appropriatezza,
largamente utilizzati (anche  commerciali)  per  tutte  le  patologie
oncologiche associate ad alterazioni  genetiche  actionable,  nonche'
l'elevato numero di patologie  oncologiche  che  hanno  terminato  le
linee di terapia «standard» approvate e che potrebbero beneficiare di
trattamenti off-label; 
  Dato atto che il sopra citato parere  del  Consiglio  superiore  di
sanita' definisce i criteri  per  l'identificazione  delle  strutture
idonee ad effettuare la profilazione genomica NGS; 
  Visto  l'allegato  tecnico  avente  ad  oggetto  «Istituzione   dei
Molecular tumor board e individuazione dei centri  specialistici  per
l'esecuzione dei  test  per  la  profilazione  genomica  estesa  Next
Generation Sequencing (NSG)» trasmesso dall'AGENAS con nota prot.  n.
9542 del 14 ottobre 2022; 
  Ritenuto  di  dare  attuazione,  con  il  presente  decreto,   alle
disposizioni di cui all'art. 8, commi 1-bis,  1-ter  e  1-quater  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, approvando il documento tecnico
«Istituzione dei Molecular tumor board e  individuazione  dei  centri
specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione  genomica
Next Generation Sequencing (NSG)»; 
  Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023 (rep. atti n. 99/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 8, comma
1-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
  2.  E'  approvato  il  documento  tecnico,   parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto, «Istituzione  dei  Molecular  tumor
board e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione  dei
test per la profilazione genomica Next Generation Sequencing (NSG)». 
  3. Entro novanta giorni dall'adozione  del  presente  decreto,  nel
rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la  parita'  di
accesso  e  di  trattamento  nonche'   la   multidisciplinarieta'   e
l'interdisciplinarieta', le regioni e le province autonome provvedono
all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri  specialistici
di cui all'art. 8, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152. 
  4. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni contenute nel documento tecnico di cui al  comma  2  del
presente  articolo  con  le   risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 maggio 2023 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2181