IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che stabilisce che una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale e' destinata al finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, recante «Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996» e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce che «Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'AIFA, conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa, previa valutazione della commissione consultiva tecnico-scientifica. Se e' disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio sanitario nazionale, e' ammessa unicamente nel caso in cui a giudizio della commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, il medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 48, commi 18 e 19 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione di un fondo presso l'Agenzia italiana del farmaco (in seguito «AIFA») in cui le Aziende farmaceutiche versano un contributo pari al 5% delle spese autocertificate, decurtate delle spese per il personale addetto. Le risorse confluite nel suddetto fondo per il 50% sono destinate alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie; Visto l'art. 3 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, con il quale si autorizza l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purche' tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunita' medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicita' e appropriatezza; Visto il documento recante «Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l'attivita' ospedaliera per acuti e post-acuti con l'attivita' territoriale», sul quale e' stato sancito accordo dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019 (rep. atti n. 59/CSR); Visto l'art. 1, comma 1037 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che «Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia»; Visto il documento della European society for medical oncology «ESMO Scale for clinical actionability of molecular targets (ESCAT)» del 1° settembre 2018, che classifica le alterazioni molecolari in sei livelli (Tier), di rilevanza decrescente, per individuare pazienti da trattare con terapie mirate; Dato atto che, sulla base del sopra citato documento ESMO, il livello I corrisponde ad un abbinamento alterazione - farmaco gia' validato per tipo di tumore specifico e pertanto utilizzabile nella pratica clinica; il livello II corrisponde ad un abbinamento alterazione - farmaco ancora oggetto di studio ed associato ad una attivita' antitumorale per alterazioni di cui e' stato riscontrato un beneficio significativo per il tipo di tumore specifico; il livello III corrisponde ad un abbinamento alterazione - farmaco ancora oggetto di studio per il quale il beneficio clinico e' stato dimostrato in pazienti con diverso tipo di tumore; Considerato che l'utilizzo del test di Next Generation Sequencing (NGS) di profilazione genomica dei tumori risponde ai criteri di evidenza ed appropriatezza per le patologie oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable di livello I dell'ESCAT per l'accesso a farmaci a rimborsabilita' autorizzata dall'AIFA; Considerato che, per le condizioni corrispondenti ai livelli II e III della Scala ESCAT, i test di NGS, pur non avendo ancora evidenza e appropriatezza, risultano comunque fondamentali per l'accesso di soggetti, che hanno esaurito le possibilita' terapeutiche standard di prima e seconda linea, a ulteriori opzioni di cura, ai sensi della normativa richiamata che disciplina l'accesso a farmaci a rimborsabilita' ancora non autorizzati dall'AIFA ma a carico del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 8 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, le seguenti disposizioni: comma 1-bis: «Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalita' e le procedure per l'istituzione dei Molecular tumor board nell'ambito delle reti oncologiche regionali e per l'individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i compiti e le regole di funzionamento dei Molecular tumor board nonche' le modalita' e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici»; comma 1-ter: «Entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1-bis, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarita' e l'interdisciplinarita', le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui al comma 1-bis.»; comma 1-quater: «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; Dato atto che l'attivita' istruttoria e' stata svolta dal Gruppo di lavoro istituito presso il Segretariato generale con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute (Direzioni generali della programmazione sanitaria, della prevenzione sanitaria e della ricerca e dell'innovazione in sanita'), dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nonche' di esperti in materia; Visto il parere reso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 15 febbraio 2022, nel quale viene rilevata la disponibilita' di test riconosciuti per evidenza e appropriatezza, largamente utilizzati (anche commerciali) per tutte le patologie oncologiche associate ad alterazioni genetiche actionable, nonche' l'elevato numero di patologie oncologiche che hanno terminato le linee di terapia «standard» approvate e che potrebbero beneficiare di trattamenti off-label; Dato atto che il sopra citato parere del Consiglio superiore di sanita' definisce i criteri per l'identificazione delle strutture idonee ad effettuare la profilazione genomica NGS; Visto l'allegato tecnico avente ad oggetto «Istituzione dei Molecular tumor board e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa Next Generation Sequencing (NSG)» trasmesso dall'AGENAS con nota prot. n. 9542 del 14 ottobre 2022; Ritenuto di dare attuazione, con il presente decreto, alle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, approvando il documento tecnico «Istituzione dei Molecular tumor board e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica Next Generation Sequencing (NSG)»; Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 10 maggio 2023 (rep. atti n. 99/CSR); Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'art. 8, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 2. E' approvato il documento tecnico, parte integrante e sostanziale del presente decreto, «Istituzione dei Molecular tumor board e individuazione dei centri specialistici per l'esecuzione dei test per la profilazione genomica Next Generation Sequencing (NSG)». 3. Entro novanta giorni dall'adozione del presente decreto, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando la parita' di accesso e di trattamento nonche' la multidisciplinarieta' e l'interdisciplinarieta', le regioni e le province autonome provvedono all'istituzione dei Molecular tumor board e dei centri specialistici di cui all'art. 8, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. 4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel documento tecnico di cui al comma 2 del presente articolo con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2023 Il Ministro: Schillaci Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2181